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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 17824/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16398/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI - CIPAG, in persona del legalp.t., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 88/2017 depositata il21/12/2017, R.G. n. 59 del 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: Il Tribunale di Trento aveva dichiarato inammissibile, in quanto proposto tardivamente, il ricorso in opposizione a cartella esattoriale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (da qui C IPAG) ed [OSCURATO:SOCIETA]., relativo alla pretesa della stessa Cassa di ottenere il pagamento dei contributi per l’anno 2013, a seguito della iscrizioned’ufficio del professionista effettuata da CIPAG in ragione del fatto che il Casarotto era iscritto al Collegio dei geometri ed esercitava attività di socio-amministratore delle società: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].; nonostante la pronuncia di inammissibilità , il Tribunale aveva deciso nel merito la controversia, ritenendo legittima la pretesa contributiva in applicazione dell’art. 5 dello Statuto e della concreta inerenza dell’attività delle società a quelle tipiche della figura del geometra; la Corte d'appello di Trento, pur accogliendoil motivo d’appello con cui era stata impugnato il capo della sentenza di primo grado che non aveva dato rilievo allo sgraviodel carico esattoriale, agli effetti del venir meno della legittimità dell’azione esecutiva in capo a CIPAG, ha confermato, nel resto , la sentenza del Tribunale ed ha ritenuto legittima l’ iscrizione d'ufficio del Casar o tto a C.I.P.A.G. , e sussistente il credito vantato da quest'ultima, e ciò per effetto dell’art. 5 dello Statuto in quanto lo stesso era geometra iscritto all’ordine professionale e svolgeva attività congrua a quella professionale, quale socio, vicepresidente o consigliere di alcune società che avevano ad oggetto l’edilizia, mentre non poteva essere ostativa l’iscrizione,in tale veste, presso la gestione separata INPS; la Corte territoriale ha, inoltre, stabilito in dispositivo la compensazione delle spese del grado, pur motivando con la condanna alle spese; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidandoil ricorsoa due motivi; CIPAGha resistito con controricorso e d ha proposto, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese; CIPAG ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 legge n. 773 del 1980 modificato dall’art. 1 comma 14della legge n. 236 del 1990 e dell’art. 17 l. n. 400/1988, D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 ss., L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, artt. 10 e 22 ed art. 5 Statuto CIPAG approvato con D.M. 27 febbraio 2003 (quale norma di rinvio ai sensi del D.lgs. n. 509 del 1994); contesta l'erronea applicazione, da parte della Corte d'appello, delle norme generali in materia d'iscrizione alla Cassa e dei principi posti a base del potere impositivo ad essa riservato dal legislatore; la disciplina vigente, secondo la tesi del ricorrente, non avrebbe consentito all’autonomia regolamentare della Cassa di modificare i criteri di legge per l'iscrizione e la disciplina degli obblighi contributivi a carico degli iscritti; col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), il ricorrente contesta "Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 22 l. n. 773 del 1982, art. 17 l. n. 400 del 1988, degli artt. 1 e succ. e dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG (approvato con D.M. n. del 27/02/2003 pubblicato in GURI del 07/04/03 serie generale n. 81), degli artt.2697, 2728 e 2729 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.; censura la statuizione con cui la Corte territoriale ha riconosciuto l'obbligo di iscrizione alla cassa in capo al geometra: a) per essere lo stesso iscritto alla previdenza obbligatoria INPS, presso la Gestione separata, essendo socio amministratore di alcune società ; b) per non avere svolto libera professione con continuità ed esclusività; il ricorso incidentale condizionato, proposto da [OSCURATO:PERSONA],ha per unico motivo la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione al fatto che la tardività dell’opposizione non poteva incidere solo sull’azione esecutiva ma avrebbe determinato necessariamente la definitività dell’accertamento; i due motivi del ricorso principale , che possono essere valutati congiuntamente per la loro evidente connessione, non meritano accoglimento; questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 6694/2023; 4155/2023; 4154/2023; 318/2023; Cass. n n . 35910/2022; 28188/2022; 7820/2022; 4861/2022; Cass. nn. 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione alla Cassa - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti; tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare; la sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi e da ciò deriva il rigetto del ricorso; il ricorso incidentale, essendo subordinato all’accoglimento del principale, va ritenuto assorbito in virtù del rigetto del ricorso principale; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000, 00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16398/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI - CIPAG, in persona del legalp.t., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 88/2017 depositata il21/12/2017, R.G. n. 59 del 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: Il Tribunale di Trento aveva dichiarato inammissibile, in quanto proposto tardivamente, il ricorso in opposizione a cartella esattoriale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (da qui C IPAG) ed [OSCURATO:SOCIETA]., relativo alla pretesa della stessa Cassa di ottenere il pagamento dei contributi per l’anno 2013, a seguito della iscrizioned’ufficio del professionista effettuata da CIPAG in ragione del fatto che il Casarotto era iscritto al Collegio dei geometri ed esercitava attività di socio-amministratore delle società: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].; nonostante la pronuncia di inammissibilità , il Tribunale aveva deciso nel merito la controversia, ritenendo legittima la pretesa contributiva in applicazione dell’art. 5 dello Statuto e della concreta inerenza dell’attività delle società a quelle tipiche della figura del geometra; la Corte d'appello di Trento, pur accogliendoil motivo d’appello con cui era stata impugnato il capo della sentenza di primo grado che non aveva dato rilievo allo sgraviodel carico esattoriale, agli effetti del venir meno della legittimità dell’azione esecutiva in capo a CIPAG, ha confermato, nel resto , la sentenza del Tribunale ed ha ritenuto legittima l’ iscrizione d'ufficio del Casar o tto a C.I.P.A.G. , e sussistente il credito vantato da quest'ultima, e ciò per effetto dell’art. 5 dello Statuto in quanto lo stesso era geometra iscritto all’ordine professionale e svolgeva attività congrua a quella professionale, quale socio, vicepresidente o consigliere di alcune società che avevano ad oggetto l’edilizia, mentre non poteva essere ostativa l’iscrizione,in tale veste, presso la gestione separata INPS; la Corte territoriale ha, inoltre, stabilito in dispositivo la compensazione delle spese del grado, pur motivando con la condanna alle spese; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidandoil ricorsoa due motivi; CIPAGha resistito con controricorso e d ha proposto, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese; CIPAG ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 legge n. 773 del 1980 modificato dall’art. 1 comma 14della legge n. 236 del 1990 e dell’art. 17 l. n. 400/1988, D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 ss., L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, artt. 10 e 22 ed art. 5 Statuto CIPAG approvato con D.M. 27 febbraio 2003 (quale norma di rinvio ai sensi del D.lgs. n. 509 del 1994); contesta l'erronea applicazione, da parte della Corte d'appello, delle norme generali in materia d'iscrizione alla Cassa e dei principi posti a base del potere impositivo ad essa riservato dal legislatore; la disciplina vigente, secondo la tesi del ricorrente, non avrebbe consentito all’autonomia regolamentare della Cassa di modificare i criteri di legge per l'iscrizione e la disciplina degli obblighi contributivi a carico degli iscritti; col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), il ricorrente contesta "Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 22 l. n. 773 del 1982, art. 17 l. n. 400 del 1988, degli artt. 1 e succ. e dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG (approvato con D.M. n. del 27/02/2003 pubblicato in GURI del 07/04/03 serie generale n. 81), degli artt.2697, 2728 e 2729 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.; censura la statuizione con cui la Corte territoriale ha riconosciuto l'obbligo di iscrizione alla cassa in capo al geometra: a) per essere lo stesso iscritto alla previdenza obbligatoria INPS, presso la Gestione separata, essendo socio amministratore di alcune società ; b) per non avere svolto libera professione con continuità ed esclusività; il ricorso incidentale condizionato, proposto da [OSCURATO:PERSONA],ha per unico motivo la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione al fatto che la tardività dell’opposizione non poteva incidere solo sull’azione esecutiva ma avrebbe determinato necessariamente la definitività dell’accertamento; i due motivi del ricorso principale , che possono essere valutati congiuntamente per la loro evidente connessione, non meritano accoglimento; questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 6694/2023; 4155/2023; 4154/2023; 318/2023; Cass. n n . 35910/2022; 28188/2022; 7820/2022; 4861/2022; Cass. nn. 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione alla Cassa - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti; tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare; la sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi e da ciò deriva il rigetto del ricorso; il ricorso incidentale, essendo subordinato all’accoglimento del principale, va ritenuto assorbito in virtù del rigetto del ricorso principale; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000, 00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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