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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17537/2026

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via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte – sez. n. 1 – n. 1304/2016, depositata il 24 ottobre2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vercelliemetteva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avviso diaccertamento n.

T7Z010101321/2012, con il quale venivaaccertato un maggior reddito da lavoro dipendente per l’importodi € 37.844,00, quale compenso per l’attività di amministratoredella società [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della quale erastato emesso altro avviso di accertamento, con il quale le spesedi trasferta dedotte nel conto economico erano stateriqualificate come compensi agli amministratori, assimilati areddito di lavoro dipendente.2.

Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 149/2014,depositata il 23 ottobre 2014, accoglieva il ricorso, annullandol’atto impugnato e compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Piemonte – sez. n. 1, consentenza n. 1304/2016, pronunciata il 5 ottobre 2016, edepositata in segreteria il 24 ottobre 2016, rigettava l’appello,compensando le spese4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorsonotificato il 26 aprile 2017).[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.

Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 3 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA].G.

N. 10680/2017 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso viene eccepita violazione efalsa applicazione degli artt. 49, 50 e 51 d.PR. 22 dicembre1986, n. 917, e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che, contrariamente a quanto ritenuto dallaC.T.R., anche i rimborsi spese percepiti dal contribuenterientravano nel reddito da lavoro dipendente, stante il principiodi onnicomprensività della retribuzione.1.2.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che erroneamente la C.T.R. aveva confermato, in partequa, la sentenza di primo grado, sulla base dell’avvenutoannullamento dell’accertamento emesso nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la sentenza della C.T.R.del Veneto, che aveva annullato integralmente tale avviso diaccertamento, al momento della decisione non era passata ingiudicato, essendo stata impugnata dall’Ufficio con ricorso percassazione.1.3.

Con il terzo motivo si eccepisce violazione e falsa degliartt. 295 e 337 c.pc., nonché dell’art. 39 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva l’Ufficio che, stante il ritenuto rapporto di pregiudizialitàtra il presente giudizio ed il giudizio riguardante l’avviso diaccertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., laCorte regionale avrebbe dovuto sospendere il giudizio, in attesadella definizione di quest’ultimo.R.G.

N. 10680/2017 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/20261.4.

Con il quale motivo, infine, l’Agenzia delle Entrateeccepisce nullità della sentenza per mancanza di motivazione, equindi violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n.546/1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce che la sentenza impugnata era fondata su unamotivazione meramente apparente, essendosi i giudici d’appelloriportati acriticamente alla «conferma della C.T.R. di Veneziadella sentenza della C.T.P. di Vicenza riguardante la società»,senza alcuna argomentazione logica a supporto della decisione.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre procederepreliminarmente all’esame del quarto motivo di ricorso,riguardante il vizio di motivazione, che appare fondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale,nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede dilegittimità è solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto disufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Infatti, dopo lariformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. [ad operadell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agostoR.G.

N. 10680/2017 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/20262012, n. 134], non è più consentito censurare in sede dilegittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione,essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito (tra le altre, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario,all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie tale “minimo costituzionale” non appareassolutamente raggiunto.

La C.T.R., infatti, si limita in pocherighe, da un lato, ad indicare l’art. 51, comma 5, d.P.R.. n.917/1986, in tema di imponibilità delle spese di trasferta e,dall’altro, a richiamare la sentenza della C.T.R. del Veneto che,nel confermare la sentenza della C.T.P. di Vicenza in meritoall’accertamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], ha annullatoquest’ultimo, senza alcuna valutazione dei motivi di appellodell’Ufficio, dei motivi per i quali viene esclusa la configurabilità diun maggior reddito da lavoro dipendente nei confronti delR.G.

N. 10680/2017 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/2026Demgistris, e senza alcuna valutazione circa la sussistenza oinsussistenza del presupposto impositivo.L’impianto motivazionale della decisione, quindi, appareassolutamente carente, ed inidoneo a spiegare il ragionamentologico-giuridico alla base della decisione stessa.2.2.

La sentenza impugnata deve quindi ritenersi nulla permancanza di motivazione.Gli altri motivi restano assorbiti.3.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 3 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 10680/2017 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte – sez. n. 1 – n. 1304/2016, depositata il 24 ottobre2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vercelliemetteva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avviso diaccertamento n. T7Z010101321/2012, con il quale venivaaccertato un maggior reddito da lavoro dipendente per l’importodi € 37.844,00, quale compenso per l’attività di amministratoredella società [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della quale erastato emesso altro avviso di accertamento, con il quale le spesedi trasferta dedotte nel conto economico erano stateriqualificate come compensi agli amministratori, assimilati areddito di lavoro dipendente.2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 149/2014,depositata il 23 ottobre 2014, accoglieva il ricorso, annullandol’atto impugnato e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Piemonte – sez. n. 1, consentenza n. 1304/2016, pronunciata il 5 ottobre 2016, edepositata in segreteria il 24 ottobre 2016, rigettava l’appello,compensando le spese4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorsonotificato il 26 aprile 2017).[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 3 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA].G. N. 10680/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso viene eccepita violazione efalsa applicazione degli artt. 49, 50 e 51 d.PR. 22 dicembre1986, n. 917, e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che, contrariamente a quanto ritenuto dallaC.T.R., anche i rimborsi spese percepiti dal contribuenterientravano nel reddito da lavoro dipendente, stante il principiodi onnicomprensività della retribuzione.1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che erroneamente la C.T.R. aveva confermato, in partequa, la sentenza di primo grado, sulla base dell’avvenutoannullamento dell’accertamento emesso nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la sentenza della C.T.R.del Veneto, che aveva annullato integralmente tale avviso diaccertamento, al momento della decisione non era passata ingiudicato, essendo stata impugnata dall’Ufficio con ricorso percassazione.1.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione e falsa degliartt. 295 e 337 c.pc., nonché dell’art. 39 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva l’Ufficio che, stante il ritenuto rapporto di pregiudizialitàtra il presente giudizio ed il giudizio riguardante l’avviso diaccertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., laCorte regionale avrebbe dovuto sospendere il giudizio, in attesadella definizione di quest’ultimo.R.G. N. 10680/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/20261.4. Con il quale motivo, infine, l’Agenzia delle Entrateeccepisce nullità della sentenza per mancanza di motivazione, equindi violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n.546/1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce che la sentenza impugnata era fondata su unamotivazione meramente apparente, essendosi i giudici d’appelloriportati acriticamente alla «conferma della C.T.R. di Veneziadella sentenza della C.T.P. di Vicenza riguardante la società»,senza alcuna argomentazione logica a supporto della decisione.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre procederepreliminarmente all’esame del quarto motivo di ricorso,riguardante il vizio di motivazione, che appare fondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale,nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede dilegittimità è solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto disufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo lariformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. [ad operadell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agostoR.G. N. 10680/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/20262012, n. 134], non è più consentito censurare in sede dilegittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione,essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito (tra le altre, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario,all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie tale “minimo costituzionale” non appareassolutamente raggiunto. La C.T.R., infatti, si limita in pocherighe, da un lato, ad indicare l’art. 51, comma 5, d.P.R.. n.917/1986, in tema di imponibilità delle spese di trasferta e,dall’altro, a richiamare la sentenza della C.T.R. del Veneto che,nel confermare la sentenza della C.T.P. di Vicenza in meritoall’accertamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], ha annullatoquest’ultimo, senza alcuna valutazione dei motivi di appellodell’Ufficio, dei motivi per i quali viene esclusa la configurabilità diun maggior reddito da lavoro dipendente nei confronti delR.G. N. 10680/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10680/2017Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 17537/2026Data pubblicazione 03/06/2026Demgistris, e senza alcuna valutazione circa la sussistenza oinsussistenza del presupposto impositivo.L’impianto motivazionale della decisione, quindi, appareassolutamente carente, ed inidoneo a spiegare il ragionamentologico-giuridico alla base della decisione stessa.2.2. La sentenza impugnata deve quindi ritenersi nulla permancanza di motivazione.Gli altri motivi restano assorbiti.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 3 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 10680/2017 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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