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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 46694/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al capo di imputazione sub 2), con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto, e inammissibilità nel resto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 9 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa in data 6 luglio 2022 dal Tribunale di Noia con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso (art. 707 cod. pen.) e per il reato di danneggiamento di una autovettura, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede (artt. 635 e 625 n.7 cod. pen.).

2. Con ricorso in Cassazione la difesa dell'imputato ha formulato due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 336 cod. proc. pen. e 120 nonché 635 cod. pen., si deduce la mancanza della condizione di procedibilità giacché, a dispetto di quanto affermato dalla Corte territoriale, il reato di danneggiamento è ora procedibile a querela della persona offesa, nel caso concreto assente. 2.2 n secondo motivo lamenta il vizio motivazionale (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), per mancanza o illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato che è stato solo sommariamente descritto ed è stato fermato a distanza dal luogo di commissione del fatto, ma comunque ritenuto autore del reato in base ad elementi indiziari per nulla cogenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, in relazione al contestato reato di danneggiamento, per mancanza della condizione di procedibilità, nonché, in relazione al reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, per estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione.

2. Il reato di danneggiamento in contestazione (di una autovettura esposta per necessità e consuetudine sulla pubblica via, secondo l'imputazione) è divenuto procedibile a querela, in epoca immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza d'appello, datata 27 marzo 2024.

Il nuovo regime di procedibilità è stato infatti introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31), pubblicato il 20 marzo e quindi entrato in vigore il 4 di aprile, dopo la vacatio legis.

La disposizione transitoria del successivo art. 9, comma 1, ha disposto che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il termine, fissato in 90 giorni, è quindi scaduto il 2 luglio 2024.

La verifica degli atti processuali, consentita a questa Corte data la natura in procedendo della questione sollevata (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto), non ha consentito di constatare la presenza di un atto qualificabile come querela, né di nome, né di fatto, a seguito della manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato.

V'è soltanto, nel fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito agli atti in ragione del rito abbreviato prescelto, l'atto d'indagine recettivo della denuncia della persona offesa, che fa riferimento all'episodio, avvenuto nel parcheggio privato, riservato al personale, del [OSCURATO:PERSONA] sito in Marigliano in via Pontecitra.

Deve aggiungersi, per completezza, che la querela per l'episodio delittuoso in esame, non è stata mai proposta, neppure successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo e della relativa disposizione transitoria con la quale si è contemperato l'interesse punitivo della parte con le istanze di certezza processuale e di garanzia della posizione di imputati ancora sottoposti a processo e nelle condizioni per poter usufruire della disciplina normativa più favorevole, secondo il principio dell'art. 2, quarto comma, cod. pen..

3. All'esito di siffatta ricostruzione, è possibile ora giungere alla soluzione, invero già espressa in recenti precedenti di legittimità, l'uno in idem (Sez. 6, n. 37745 del 19/09/2024, Gentile, Rv. 287031 - 01) e, l'altro, in consimili casu (Sez. 5, n. 26418 del 03/04/2024, D'Agostino, Rv. 286872 - 01), ove si è affermato che in tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata (il primo dei precedenti menzionati era relativo al reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, essendo ammissibile e fondato, per la già indicata, originaria assenza della condizione di procedibilità, non integrata con querela successiva al mutamento del regime di procedibilità.

All'accoglimento del motivo, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, con la formula indicata in dispositivo.

4. Il secondo motivo non merita accoglimento, risultando infondato.

Infatti, la ricostruzione propugnata fin dalla sentenza di primo grado, e poi ribadita nella decisione d'appello, si basa su un mosaico fattuale che congruamente ricompone l'immagine della responsabilità dell'imputato, chiamato a rispondere anche del possesso ingiustificato delle forbici da elettricista e del cacciavite con punta a taglio rinvenuti nella [OSCURATO:PERSONA] nera utilizzata dagli autori dell'abusivo ingresso nel parcheggio privato, riservato ai dipendenti del supermercato Interspar di Marigliano, e del tentativo di effrazione della portiera della vettura colà parcheggiata.

E tuttavia, l'argomentazione addotta dal difensore dell'imputato, di non essere stato in effetti mai oggetto di diretto riconoscimento da parte delle persone offese o dei testimoni, in quanto fermato altrove, né suscettibile di comparazione con le immagini delle telecamere di sorveglianza, per la approssimazione delle immagini, se non è sufficiente a disvelare la manifesta (e non semplice, come da ricorso) illogicità della motivazione sul punto, è certamente idonea a rendere il motivo non manifestamente infondato e quindi non foriero di inammissibilità, ma di rigetto.

Infatti, è stato affermato in proposito, a conclusione di una ampia dissertazione sul distinguishing tra infondatezza e manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01) che la seconda si palesa, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione, se essi muovano, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

Nel caso di specie, come detto, la presenza di un quadro meramente indiziario seppure sufficientemente concludente nel senso della responsabilità, non rende e I del tutto aberrante il motivo addotto.

5. Giunti a questa conclusione, occorre rilevare che il reato ex art. 707 cod. pen. risulta estinto per prescrizione, maturata il 27 luglio 2024 (26 marzo 2019 + 5 anni di termine prescrizionale 'interrotto' + 60 giorni di sospensione per legittimo impedimento dichiarato il 15 novembre 2021 + 64 giorni di 'sospensione COVID'), con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio, con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. per mancanza della condizione di procedibilità nonché in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. perché lo stesso è est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al capo di imputazione sub 2), con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto, e inammissibilità nel resto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 9 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa in data 6 luglio 2022 dal Tribunale di Noia con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso (art. 707 cod. pen.) e per il reato di danneggiamento di una autovettura, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede (artt. 635 e 625 n.7 cod. pen.). 2. Con ricorso in Cassazione la difesa dell'imputato ha formulato due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 336 cod. proc. pen. e 120 nonché 635 cod. pen., si deduce la mancanza della condizione di procedibilità giacché, a dispetto di quanto affermato dalla Corte territoriale, il reato di danneggiamento è ora procedibile a querela della persona offesa, nel caso concreto assente. 2.2 n secondo motivo lamenta il vizio motivazionale (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), per mancanza o illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato che è stato solo sommariamente descritto ed è stato fermato a distanza dal luogo di commissione del fatto, ma comunque ritenuto autore del reato in base ad elementi indiziari per nulla cogenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, in relazione al contestato reato di danneggiamento, per mancanza della condizione di procedibilità, nonché, in relazione al reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, per estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione. 2. Il reato di danneggiamento in contestazione (di una autovettura esposta per necessità e consuetudine sulla pubblica via, secondo l'imputazione) è divenuto procedibile a querela, in epoca immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza d'appello, datata 27 marzo 2024. Il nuovo regime di procedibilità è stato infatti introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31), pubblicato il 20 marzo e quindi entrato in vigore il 4 di aprile, dopo la vacatio legis. La disposizione transitoria del successivo art. 9, comma 1, ha disposto che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il termine, fissato in 90 giorni, è quindi scaduto il 2 luglio 2024. La verifica degli atti processuali, consentita a questa Corte data la natura in procedendo della questione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto), non ha consentito di constatare la presenza di un atto qualificabile come querela, né di nome, né di fatto, a seguito della manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato. V'è soltanto, nel fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito agli atti in ragione del rito abbreviato prescelto, l'atto d'indagine recettivo della denuncia della persona offesa, che fa riferimento all'episodio, avvenuto nel parcheggio privato, riservato al personale, del [OSCURATO:PERSONA] sito in Marigliano in via Pontecitra. Deve aggiungersi, per completezza, che la querela per l'episodio delittuoso in esame, non è stata mai proposta, neppure successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo e della relativa disposizione transitoria con la quale si è contemperato l'interesse punitivo della parte con le istanze di certezza processuale e di garanzia della posizione di imputati ancora sottoposti a processo e nelle condizioni per poter usufruire della disciplina normativa più favorevole, secondo il principio dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.. 3. All'esito di siffatta ricostruzione, è possibile ora giungere alla soluzione, invero già espressa in recenti precedenti di legittimità, l'uno in idem (Sez. 6, n. 37745 del 19/09/2024, Gentile, Rv. 287031 - 01) e, l'altro, in consimili casu (Sez. 5, n. 26418 del 03/04/2024, D'Agostino, Rv. 286872 - 01), ove si è affermato che in tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata (il primo dei precedenti menzionati era relativo al reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31). Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, essendo ammissibile e fondato, per la già indicata, originaria assenza della condizione di procedibilità, non integrata con querela successiva al mutamento del regime di procedibilità. All'accoglimento del motivo, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, con la formula indicata in dispositivo. 4. Il secondo motivo non merita accoglimento, risultando infondato. Infatti, la ricostruzione propugnata fin dalla sentenza di primo grado, e poi ribadita nella decisione d'appello, si basa su un mosaico fattuale che congruamente ricompone l'immagine della responsabilità dell'imputato, chiamato a rispondere anche del possesso ingiustificato delle forbici da elettricista e del cacciavite con punta a taglio rinvenuti nella [OSCURATO:PERSONA] nera utilizzata dagli autori dell'abusivo ingresso nel parcheggio privato, riservato ai dipendenti del supermercato Interspar di Marigliano, e del tentativo di effrazione della portiera della vettura colà parcheggiata. E tuttavia, l'argomentazione addotta dal difensore dell'imputato, di non essere stato in effetti mai oggetto di diretto riconoscimento da parte delle persone offese o dei testimoni, in quanto fermato altrove, né suscettibile di comparazione con le immagini delle telecamere di sorveglianza, per la approssimazione delle immagini, se non è sufficiente a disvelare la manifesta (e non semplice, come da ricorso) illogicità della motivazione sul punto, è certamente idonea a rendere il motivo non manifestamente infondato e quindi non foriero di inammissibilità, ma di rigetto. Infatti, è stato affermato in proposito, a conclusione di una ampia dissertazione sul distinguishing tra infondatezza e manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01) che la seconda si palesa, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione, se essi muovano, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Nel caso di specie, come detto, la presenza di un quadro meramente indiziario seppure sufficientemente concludente nel senso della responsabilità, non rende e I del tutto aberrante il motivo addotto. 5. Giunti a questa conclusione, occorre rilevare che il reato ex art. 707 cod. pen. risulta estinto per prescrizione, maturata il 27 luglio 2024 (26 marzo 2019 + 5 anni di termine prescrizionale 'interrotto' + 60 giorni di sospensione per legittimo impedimento dichiarato il 15 novembre 2021 + 64 giorni di 'sospensione COVID'), con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio, con la formula indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. per mancanza della condizione di procedibilità nonché in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. perché lo stesso è est
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