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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19367/2026

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Pascale, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del custode e amministratoregiudiziario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 6774/2022 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 4.11.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/20261.

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza pubblicata il 12.2.2016,rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoingiuntivo n. 706/2011, recante l’intimazione al pagamento in favore diImmobilgest [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 20.109,10 a titolo di canoni di locazione eoneri accessori non versati, in relazione a due contratti di locazionestipulati il 30.5.2009 e il 30.8.2009, aventi a oggetto due unità immobiliarisite in Civitavecchia, via Annovazzi n. 15.L’opponente, eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale diCivitavecchia in favore del Tribunale di Napoli, nel merito aveva dedotto laviolazione da parte della locatrice degli obblighi di cui all’art. 1578 cod.civ., la mancata restituzione del deposito cauzionale, l’abnormità,l’inesistenza e l’assenza della prova scritta del credito azionato e laviolazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 392/1978, nonché dell’art. 634,comma 2, cod. proc. civ.

L’opposta, eccepita la tardività dell’opposizione,aveva concluso per il rigetto dell’opposizione.Il Tribunale, disattese le eccezioni d’incompetenza territoriale inbase all’art. 21 cod. proc. civ. e di tardività dell’opposizione, rigettaval’opposizione sul rilievo che le contestazioni dell’opponente erano del tuttosfornite di prova.2.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 4.11.2022,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava allarifusione delle spese del grado in favore dell’appellata.La Corte d’appello, ribadita la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del luogo di ubicazione degli immobili locati,evidenziava che la locatrice aveva debitamente provato l’esistenza deipropri crediti, mentre l’appellante aveva riproposto contestazioni prive disostegno probatorio, senza formulare richieste di prova e senza fornireelementi idonei a scalfire la valutazione del primo giudice anche inrelazione ai pretesi errori di calcolo, rimanendo, invece, estranei i profiliPag. 2 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/20263.

Per la cassazione della sentenza impugnata ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ.Il ricorrente, premesso che il Tribunale, in base al «principio dellaragione più liquida», non aveva pronunciato sull’eccezione diincompetenza per territorio, dato il rigetto nel merito dell’opposizione,lamenta che la Corte d’appello, disattesa l’eccezione in rito in base all’art.21 cod. proc. civ., ha erroneamente applicato il medesimo principio allequestioni di merito per aver rigettato l’impugnazione senza alcun vagliocritico della motivazione del primo giudice.

Osserva il ricorrente chel’errata applicazione dell’indicato principio ha portato, in entrambi i gradi,a non esaminare le questioni di merito, per essersi occupata la Corted’appello dell’onere della prova dell’opponente, omettendo l’esame delleeccezioni svolte e senza verificare l’assolvimento dell’onere probatorio daparte dell’opposta.1.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha deciso tanto l’eccezione di incompetenza perterritorio, dando atto che anche il Tribunale l’aveva dichiarata infondata,sulla base del luogo di ubicazione dei beni locati ex art. 21 cod. proc. civ.,quanto il merito dell’opposizione, là dove ha affermato che l’appellataaveva prodotto i titoli a fondamento della sua pretesa e provato il suocredito, mentre l’appellante “si è limitato a riproporre questioni,contestazioni ed eccezioni che il giudicante di prime cure aveva giàPag. 3 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026rilevato essere prive di qualsiasi sostegno probatorio, omettendo anche inquesta fase del giudizio non solo di formulare la benché minima richiestadi prova, ma anche di fornire qualsiasi elemento - anche di carattereindiziario - in grado di scalfire la valutazione espressa dal Tribunale, e ciòanche in riferimento agli asseriti errori di calcolo da cui sarebbe risultatoaffetto il computo degli oneri condominiali; in ogni caso, poi, va ancheevidenziato che nell’attuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivonon avrebbero potuto trovare ingresso aspetti attinenti alla gestionedell’amministratore condominiale che, se del caso, avrebbero dovutoessere fatti valere precedentemente in altra sede processuale.” (pagina 5,da riga 21 a riga 30).Conclusivamente, l’opposizione è stata rigettata, non solo per lacarenza di prova rilevata in primo grado, a fronte della adeguatezza dellaproduzione fatta dall’opposta, ma anche per la prioritaria assenza di unadebita attività di allegazione da parte dell’opponente, senza fare alcunricorso al «principio della ragione più liquida».2.

Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2967cod. civ.Il ricorrente si duole per il rigetto dell’opposizione in violazione dellaregola sul riparto dell’onere della prova, nonostante l’opposta si fosselimitata alla sola produzione delle fatture a fronte delle circostanziatecontestazioni del credito ingiunto, sia in relazione all’ammontare deicanoni e degli oneri condominiali, sia all’indebito trattenimento di euro2.700,00 versati a titolo di deposito cauzionale.Al riguardo, il ricorrente denuncia che, comunicato il recesso in data28.7.2010 e cessati i contratti nell’ottobre 2010 al momento dellariconsegna, con il decreto ingiuntivo a titolo di canoni erano stati indicatieuro 5.978,16 non dovuti perché relativi al periodo successivo allarestituzione.Pag. 4 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026Analogamente, quanto agli oneri condominiali, il ricorrente lamenta:a) un errore di computo per euro 500 (1.074,38 + 2.274,24 + 435,36 =3.783,98, e non 4.283,98); b) l’inclusione di quelli previsti dal preventivo2011, ma non dovuti data la cessazione del rapporto; c) la mancataconsegna da parte della locatrice della tabella millesimale, non esistente almomento dei contratti; d) l’inclusione nella somma ingiunta di oneri acarico del proprietario; e) la locatrice aveva prodotto solo copia delbonifico di pagamento delle rate condominiali, senza alcuna specifica diimputazione.Da ultimo, il ricorrente fa presente di aver eccepito anche laviolazione degli obblighi del locatore ex art. 1575, n. 2, cod. civ.,richiamando l’e-mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale aveva segnalato gravianomalie (ascensori, cancello e portone, manutenzione parti comuni,nonché mancato funzionamento sin dall’inizio dell’impianto diriscaldamento e raffreddamento) rimaste incontestate.2.1.

Osserva la Corte che l’erroneo inquadramento del motivo, allastregua dell’insegnamento di Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2013, n. 17931,non ne impedisce l’esame.Il ricorrente, pur avendo fatto riferimento a una pretesa violazione dinorme sul procedimento, deduce una violazione di legge sostanziale, ossiadell’art. 2697 cod. civ. (è evidente il refuso in cui è incorso il ricorrentenell’intestazione del motivo, dove indica l’art. 2967 cod. civ.), come siricava dalla lettura complessiva del motivo.

Solo nella memoria illustrativail ricorrente lamenta irritualmente l’omessa pronuncia sulla richiesta direstituzione del deposito cauzionale, senza neppure aver esplicitato nelricorso, anche per carenza nell’esposizione dei fatti, l’avvenutaproposizione di una domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale.Nondimeno, il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente invocaerroneamente il paradigma della norma in contrasto con il consolidatoorientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi delquale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice diPag. 5 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v.

Cass., Sez.

Un.,5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., sez.lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., sez.

V, 15 ottobre 2024, n. 26739;adde: Cass., sez.

III, 29 maggio 2018, n. 13395 e successive conformi,declinanti un principio di diritto analogo).Ipotesi non presente nel caso di specie per aver la Corte d’appelloevidenziato che l’appellante, da un lato, aveva riproposto “questioni,contestazioni ed eccezioni” che il Tribunale aveva rilevato prive disostegno probatorio, a fronte della idonea produzione dei titoli da partedell’opposta e della prova del credito azionato, dall’altro la carenzadell’attività di allegazione anche con riferimento ai pretesi errori di calcolo,ferma l’estraneità al giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. del profilo relativoalla gestione da parte dell’amministratore condominiale.Il ricorrente nella costruzione del motivo, dietro l’apparentededuzione della violazione della norma sostanziale, peraltro erroneamenteinvocata, sollecita questa Corte a un riesame del fatto e della provaestraneo al giudizio di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traesse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v.

Cass.,sez.

II, 23 marzo 2024, n. 10927; Cass., sez.

V, 22 novembre 2023, n.32505; Cass., sez.

II, 31 marzo 2022, n. 10525; Cass., sez 6-III, 4 luglio2017, n. 16467; Cass., sez.

I, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).Pag. 6 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersiinammissibile, non essendo consentito alla parte censurare comeviolazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errorein cui si assume sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di unfatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art.360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ai fini del controllo di legittimitàdella motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivicontroversi tra le parti.2.

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida ineuro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per competenze professionali,oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Pag. 7 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 5 maggio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pascale, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del custode e amministratoregiudiziario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 6774/2022 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 4.11.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOPag. 1 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/20261. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza pubblicata il 12.2.2016,rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoingiuntivo n. 706/2011, recante l’intimazione al pagamento in favore diImmobilgest [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 20.109,10 a titolo di canoni di locazione eoneri accessori non versati, in relazione a due contratti di locazionestipulati il 30.5.2009 e il 30.8.2009, aventi a oggetto due unità immobiliarisite in Civitavecchia, via Annovazzi n. 15.L’opponente, eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale diCivitavecchia in favore del Tribunale di Napoli, nel merito aveva dedotto laviolazione da parte della locatrice degli obblighi di cui all’art. 1578 cod.civ., la mancata restituzione del deposito cauzionale, l’abnormità,l’inesistenza e l’assenza della prova scritta del credito azionato e laviolazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 392/1978, nonché dell’art. 634,comma 2, cod. proc. civ. L’opposta, eccepita la tardività dell’opposizione,aveva concluso per il rigetto dell’opposizione.Il Tribunale, disattese le eccezioni d’incompetenza territoriale inbase all’art. 21 cod. proc. civ. e di tardività dell’opposizione, rigettaval’opposizione sul rilievo che le contestazioni dell’opponente erano del tuttosfornite di prova.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 4.11.2022,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava allarifusione delle spese del grado in favore dell’appellata.La Corte d’appello, ribadita la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del luogo di ubicazione degli immobili locati,evidenziava che la locatrice aveva debitamente provato l’esistenza deipropri crediti, mentre l’appellante aveva riproposto contestazioni prive disostegno probatorio, senza formulare richieste di prova e senza fornireelementi idonei a scalfire la valutazione del primo giudice anche inrelazione ai pretesi errori di calcolo, rimanendo, invece, estranei i profiliPag. 2 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/20263. Per la cassazione della sentenza impugnata ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ.Il ricorrente, premesso che il Tribunale, in base al «principio dellaragione più liquida», non aveva pronunciato sull’eccezione diincompetenza per territorio, dato il rigetto nel merito dell’opposizione,lamenta che la Corte d’appello, disattesa l’eccezione in rito in base all’art.21 cod. proc. civ., ha erroneamente applicato il medesimo principio allequestioni di merito per aver rigettato l’impugnazione senza alcun vagliocritico della motivazione del primo giudice. Osserva il ricorrente chel’errata applicazione dell’indicato principio ha portato, in entrambi i gradi,a non esaminare le questioni di merito, per essersi occupata la Corted’appello dell’onere della prova dell’opponente, omettendo l’esame delleeccezioni svolte e senza verificare l’assolvimento dell’onere probatorio daparte dell’opposta.1.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha deciso tanto l’eccezione di incompetenza perterritorio, dando atto che anche il Tribunale l’aveva dichiarata infondata,sulla base del luogo di ubicazione dei beni locati ex art. 21 cod. proc. civ.,quanto il merito dell’opposizione, là dove ha affermato che l’appellataaveva prodotto i titoli a fondamento della sua pretesa e provato il suocredito, mentre l’appellante “si è limitato a riproporre questioni,contestazioni ed eccezioni che il giudicante di prime cure aveva giàPag. 3 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026rilevato essere prive di qualsiasi sostegno probatorio, omettendo anche inquesta fase del giudizio non solo di formulare la benché minima richiestadi prova, ma anche di fornire qualsiasi elemento - anche di carattereindiziario - in grado di scalfire la valutazione espressa dal Tribunale, e ciòanche in riferimento agli asseriti errori di calcolo da cui sarebbe risultatoaffetto il computo degli oneri condominiali; in ogni caso, poi, va ancheevidenziato che nell’attuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivonon avrebbero potuto trovare ingresso aspetti attinenti alla gestionedell’amministratore condominiale che, se del caso, avrebbero dovutoessere fatti valere precedentemente in altra sede processuale.” (pagina 5,da riga 21 a riga 30).Conclusivamente, l’opposizione è stata rigettata, non solo per lacarenza di prova rilevata in primo grado, a fronte della adeguatezza dellaproduzione fatta dall’opposta, ma anche per la prioritaria assenza di unadebita attività di allegazione da parte dell’opponente, senza fare alcunricorso al «principio della ragione più liquida».2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2967cod. civ.Il ricorrente si duole per il rigetto dell’opposizione in violazione dellaregola sul riparto dell’onere della prova, nonostante l’opposta si fosselimitata alla sola produzione delle fatture a fronte delle circostanziatecontestazioni del credito ingiunto, sia in relazione all’ammontare deicanoni e degli oneri condominiali, sia all’indebito trattenimento di euro2.700,00 versati a titolo di deposito cauzionale.Al riguardo, il ricorrente denuncia che, comunicato il recesso in data28.7.2010 e cessati i contratti nell’ottobre 2010 al momento dellariconsegna, con il decreto ingiuntivo a titolo di canoni erano stati indicatieuro 5.978,16 non dovuti perché relativi al periodo successivo allarestituzione.Pag. 4 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026Analogamente, quanto agli oneri condominiali, il ricorrente lamenta:a) un errore di computo per euro 500 (1.074,38 + 2.274,24 + 435,36 =3.783,98, e non 4.283,98); b) l’inclusione di quelli previsti dal preventivo2011, ma non dovuti data la cessazione del rapporto; c) la mancataconsegna da parte della locatrice della tabella millesimale, non esistente almomento dei contratti; d) l’inclusione nella somma ingiunta di oneri acarico del proprietario; e) la locatrice aveva prodotto solo copia delbonifico di pagamento delle rate condominiali, senza alcuna specifica diimputazione.Da ultimo, il ricorrente fa presente di aver eccepito anche laviolazione degli obblighi del locatore ex art. 1575, n. 2, cod. civ.,richiamando l’e-mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale aveva segnalato gravianomalie (ascensori, cancello e portone, manutenzione parti comuni,nonché mancato funzionamento sin dall’inizio dell’impianto diriscaldamento e raffreddamento) rimaste incontestate.2.1. Osserva la Corte che l’erroneo inquadramento del motivo, allastregua dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931,non ne impedisce l’esame.Il ricorrente, pur avendo fatto riferimento a una pretesa violazione dinorme sul procedimento, deduce una violazione di legge sostanziale, ossiadell’art. 2697 cod. civ. (è evidente il refuso in cui è incorso il ricorrentenell’intestazione del motivo, dove indica l’art. 2967 cod. civ.), come siricava dalla lettura complessiva del motivo. Solo nella memoria illustrativail ricorrente lamenta irritualmente l’omessa pronuncia sulla richiesta direstituzione del deposito cauzionale, senza neppure aver esplicitato nelricorso, anche per carenza nell’esposizione dei fatti, l’avvenutaproposizione di una domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale.Nondimeno, il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente invocaerroneamente il paradigma della norma in contrasto con il consolidatoorientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi delquale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice diPag. 5 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass., Sez. Un.,5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., sez.lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 26739;adde: Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395 e successive conformi,declinanti un principio di diritto analogo).Ipotesi non presente nel caso di specie per aver la Corte d’appelloevidenziato che l’appellante, da un lato, aveva riproposto “questioni,contestazioni ed eccezioni” che il Tribunale aveva rilevato prive disostegno probatorio, a fronte della idonea produzione dei titoli da partedell’opposta e della prova del credito azionato, dall’altro la carenzadell’attività di allegazione anche con riferimento ai pretesi errori di calcolo,ferma l’estraneità al giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. del profilo relativoalla gestione da parte dell’amministratore condominiale.Il ricorrente nella costruzione del motivo, dietro l’apparentededuzione della violazione della norma sostanziale, peraltro erroneamenteinvocata, sollecita questa Corte a un riesame del fatto e della provaestraneo al giudizio di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traesse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass.,sez. II, 23 marzo 2024, n. 10927; Cass., sez. V, 22 novembre 2023, n.32505; Cass., sez. II, 31 marzo 2022, n. 10525; Cass., sez 6-III, 4 luglio2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).Pag. 6 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersiinammissibile, non essendo consentito alla parte censurare comeviolazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errorein cui si assume sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di unfatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art.360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ai fini del controllo di legittimitàdella motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivicontroversi tra le parti.2. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida ineuro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per competenze professionali,oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Pag. 7 di 8Numero registro generale 10180/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19367/2026Data pubblicazione 12/06/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 5 maggio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 19367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris