CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 1996
Cassazione n. 36414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/1996 avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso è connotato da carenza di interesse da parte dell'odierno ricorrente, oltre che da manifesta infondatezza, là dove contesta vizio di motivazione in relazione a una asserita mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., dal momento che, invero, è da ritenersi confermato da parte della Corte territoriale quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure, che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha applicato le suddette circostanze ritenendole, tuttavia, equivalenti rispetto alla contestata aggravante ex art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen.; osservato che il medesimo motivo di ricorso, unitamente al secondo, lamentando, rispettivamente, vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risultano entrambi aspecifici, perché riproduttivi di censure già dedotte in appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni meramente assertive e anapodittiche della correttezza della sentenza impugnata), senza prendere in considerazione, per confutarle, le congrue argomentazioni giuridiche in virtù delle quali la Corte territoriale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'operatività della particolare tenuità del fatto e, dunque, per il medesimo motivo, l'ha esclusa (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, il secondo motivo di ricorso risulta anche generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre