CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difese dall'avvocatoCRISTINA PELUSI- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.88/2022 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18117/2022Numero sezionale 513/2026Numero di raccolta generale 15605/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Il Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione avversol’ordinanza ingiunzione 1933/2019 emessa dalla Cittàmetropolitana di Firenze avente ad oggetto il pagamento dellasanzione amministrativa pecuniaria di € 3114,50 per violazionedell’articolo 193 come sanzionata dall’articolo 258, quarto comma,del d.lgs. n. 152/2006 per aver effettuato un trasporto di rifiutispeciali non pericolosi con il prescritto formulario di identificazionecontenente dati incompleti/inesatti.Il fatto storico non era contestato, e cioè che la Polizia stradaledi Bologna nell’effettuare un controllo a campione aveva rilevatoche il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di conducente del mezzo trasportavarifiuti non pericolosi in presenza di un formulario contenente datiincompleti o inesatti, come tali inidonei a consentire la ricostruzionedelle informazioni dovute per legge.Il Tribunale richiamava il comma 2 dell’articolo 193 del d.lgs.n. 152 del 2006, nel testo il vigente alla data della contestatainfrazione, e l’articolo 258, quarto comma, del medesimo decretolegislativo e, alla luce delle disposizioni richiamate, riteneva che ildestinatario dell’obbligo di cui all’articolo 193 sanzionatodall’articolo 258 fosse solo l’impresa che effettuava il trasporto enon il mero trasportatore conducente, come poteva evincersi anchedal confronto tra la vecchia formulazione dell’art. 258 prima dellanovella del decreto legislativo 205/2010 e quello vigente, poiché lanovella aveva più chiaramente ed esplicitamente individuato isoggetti passivi della sanzione, negli enti e imprese.Secondo il giudice di primo grado, pertanto, non potevaapplicarsi la sanzione al [OSCURATO:PERSONA], essendo questi merotrasportatore e non titolare dell’impresa.Numero registro generale 18117/2022Numero sezionale 513/2026Numero di raccolta generale 15605/2026Data pubblicazione 21/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Firenze proponeva appello avversola suddetta sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame.4. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione. In particolare,richiamato il contenuto delle norme in esame, riteneva che i principisottesi alla disciplina del trattamento dei rifiuti (art. 178 TUA)coinvolgessero la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti secondole rispettive qualifiche professionali, tra i quali all’evidenza nonpoteva essere ricompreso il singolo conducente trasportatore chenon ha alcun profilo né di professionalità né di stabilità. Secondo laCorte d’Appello era evidente che laddove si parlava di trasportatoreci si riferiva all’ente o alla impresa che svolgeva tale attività incontinuità ed in modo professionale.L’art. 183 definiva alla lettera n) la gestione dei rifiuti, laraccolta il trasporto ed il recupero … etc. evidentemente facendoriferimento non al singolo trasporto ma alla attività oggettivamenteintesa; l’art. 188 sotto la rubrica “responsabilità della gestione deirifiuti “ al comma 2 prevedeva .. “gli enti o le imprese cheprovvedono ..al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sonotenuti alla iscrizione…”.Il riferimento era ad un rapporto corrente tra soggettiprofessionali (produttore, gestore, trasportatore) cui competevanole specifiche responsabilità che non potevano essere assunte da chinon rivestiva una specifica posizione nel rapporto di gestione delrifiuto ma solo occasionalmente un rapporto di lavoro con una delleimprese coinvolte. Ciò trovava conferma nelle norme cheindicavano il contenuto del Fir dove emergeva una appositadistinzione tra il trasportatore (ente o impresa quindi che effettuail trasporto) e il conducente che materialmente lo esegue.Numero registro generale 18117/2022Numero sezionale 513/2026Numero di raccolta generale 15605/2026Data pubblicazione 21/05/2026Lo stesso articolo 193 invocato faceva espresso riferimentoall’ente o impresa che esercita il trasporto ed il fatto che l’art. 254usava la espressione “chiunque” non poteva che riferirsi alladescrizione operata dalla norma che poneva la fattispeciesanzionata. La specificazione contenuta nella [OSCURATO:PERSONA],non era vincolante nel giudizio ordinario.5. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Firenze ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato e in prossimitàdell’udienza si è costituito a mezzo difensore depositando memoriaex art. 380 bis 1 c.p.c.7. Parte ricorrente con memoria depositata il 12 febbraio 2026ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve osservarsi che [OSCURATO:PERSONA] si è costituito tempestivamente in giudizio con controricorso e,pertanto, la sua memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. è inammissibile.Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Nelgiudizio davanti la Corte di Cassazione è irricevibile la memoriadifensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parteche non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, leragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso,la parte intimata non può presentare memorie (Cass. Sez. 1,15/11/2017, n. 27140, Rv. 646185 - 01).1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,per l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 193 d.lgs. n.152/2006 che impone l’obbligo di compilazione del F.I.R. da partedel conducente del veicolo che effettua il trasporto dei rifiuti.Numero registro generale 18117/2022Numero sezionale 513/2026Numero di raccolta generale 15605/2026Data pubblicazione 21/05/2026La ricorrente rimarca che l’art. 193 d.lgs. n.152/2006,prescrive che i quattro esemplari del formulario di trasporto deirifiuti siano firmati dal detentore (o produttore) dei rifiuti e daltrasportatore, così estendendo nei confronti di ciascuno di essi leconseguenti responsabilità per gli illeciti commessi nel ciclo deirifiuti (da ultimo: Cass., 20/06/2022, n. 19748).L’art. 258, co. 4, d. lgs. 152/2006, nella formulazione vigenteal momento dell’accertamento per cui è causa, prevede unapunizione con sanzione amministrativa per “chiunque” effettua untrasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193 ovvero indicanel formulario stesso dati incompleti o inesatti.Il sistema normativo predisposto dall'art. 193 d.lgs. n. 152 del2006, come modificato dal d.lgs n. 205 del 2010, realizza unmeccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventualicondotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti isoggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattrocopie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizionedegli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie ilrifiuto, sia del trasportatore.Di conseguenza, il produttore dei rifiuti si qualifica comesoggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere ilformulario insieme al trasportatore, e non come soggetto esternoalla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza egaranzia. Dunque, relativamente al trasporto di rifiuti nonpericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di personenell'illecito amministrativo risiede già in re ipsa nell'art. 193 deld.lgs. n. 152/2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, inforza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed iltrasportatore) sono ugualmente obbligati a compilare ed aNumero registro generale 18117/2022Numero sezionale 513/2026Numero di raccolta generale 15605/2026Data pubblicazione 21/05/2026sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e responsabilitàdiretti), e, in caso di omissione o di irregolarità dell'obbligo assunto,entrambi (quali trasgressori principali) soggiacciono ciascuno allaviolazione amministrativa accertata ed alla relativa sanzione (v. intermini, Cass. n. 34031 del 2019).L'art.258, quarto comma, del d.lgs. n.152/2006 non sanzionala sola condotta materiale del trasferimento del rifiuto da un postoall'altro, ma piuttosto tutta la filiera necessaria perl'organizzazione, la gestione, il controllo e l'esecuzione deltrasporto illecito. Rispondono quindi del fatto, in concorso tra loro,tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o chehanno comunque agevolato la commissione dell'illecito, ivi inclusocolui che materialmente cede ad altri un rifiuto perché esso siatrasferito altrove, senza curarsi di predisporre i necessari F.I.R. ela restante documentazione prevista dalla normativa speciale perassicurare la tracciabilità del trasporto del rifiuto. Infatti ilsuccessivo art. 259 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema diobblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e deiformulari, nella formulazione applicabile ratione temporis, alcomma 4 sanziona chiunque "effettua il trasporto di rifiuti senza ilformulario di cui all'art. 193, ovvero indica nel formulario stessodati incompleti o inesatti"; al comma 5, l'art. 259, stabilendo unasanzione in misura ridotta, contempla dapprima l'ipotesi in cuisiano formalmente incomplete o inesatte le indicazioni di cui aicommi 1 e 2, quanto alla prescritta comunicazione o alla tenuta delregistro di carico e scarico, e poi la fattispecie, invocata dallaricorrente, in cui le indicazioni di cui al comma 4, inerenti alformulario, siano formalmente incomplete o inesatte, maNumero registro generale 18117/2022Numero sezionale 513/2026Numero di raccolta generale 15605/2026Data pubblicazione 21/05/2026contengano comunque tutti gli elementi per ricostruire leinformazioni dovute per legge.1.1 Il ricorso è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: In tema ditrasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condottatipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del d.lgs. n.152/2006, e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto,l'omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell'obbligoposto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario ditrasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti, atteso chein tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689/81, checontempla il concorso di persone, rende applicabile la penapecuniaria, non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, maanche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale.(Cass. Sez. 2, 19/12/2019, n. 34031, Rv. 656220 - 01).Tale principio è stato ripreso in numerose altre occasioni,sottolineando che oltre al trasportatore l’obbligo grava anche sulproduttore. Sul punto si richiama il seguente principio di diritto: Intema di rifiuti non pericolosi, il produttore si qualifica comesoggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario ditrasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneoalla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza edi garanzia, integrando per entrambi la relativa omissione gliestremi della condotta tipica dell'illecito previsto dall'art. 193 deld.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che il fondamento dellapunibilità del concorso di persone in tale illecito amministrativorisiede già nell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale suointrinseco elemento costitutivo, e non nell'art. 5 della l. n. 689 del1981 (Cass. Sez. 2, 29/04/2022, n. 13580, Rv. 664623 - 01).Numero registro generale 18117/2022Numero sezionale 513/2026Numero di raccolta generale 15605/2026Data pubblicazione 21/05/2026Nello stesso senso altra pronuncia ha affermato che: Iformulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998,n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dalproduttore/detentore, sia dal trasportatore sia, infine, daldestinatario; ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulariodi identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude ilrigore formale della normativa, la quale non consente la suasostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha lafunzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettivae soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la pienaresponsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclodei rifiuti. (Cass. Sez. 2, 14/04/2022, n. 12208, Rv. 664392 - 01)La Corte d’Appello di Firenze non ha tenuto conto dei principiconsolidati sopra riportati ed ha erroneamente affermato che: Iprincipi sottesi alla disciplina del trattamento dei rifiuti ( art. 178TUA) coinvolgono la responsabilità di tutti i soggetti che ad essopartecipano secondo le rispettive qualifiche professionali, tra i qualiall’evidenza non può essere ricompreso il singolo conducentetrasportatore che non ha alcun profilo né di professionalità né distabilità, essendo evidente che laddove si parla di trasportatore siparla dell’ente o della impresa che svolge tale attività in continuitàed in modo professionale operata la apposita distinzione tra iltrasportatore ( ente o impresa quindi che effettua il trasporto ) e ilconducente che materialmente lo esegue.2. Si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che regolerà anche le spese delpresente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 18117/2022Numero sezionale 513/2026Numero di raccolta generale 15605/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione ancheper le spese del giudizio di legittimità;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 3 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco