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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39094/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 22 settembre 2021, la Corte d'appello di Messina ha rigettato l'istanza con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento ai reati giudicati con dieci diverse sentenze.

In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto inammissibile l'istanza con riguardo a tutte le sentenze, con esclusione di quelle di cui ai nn. 8 e 9, in quanto l'istanza, già stata avanzata alla medesima Corte in tre distinte occasioni e ogni volta rigettata, non indicava alcun elemento di novità.

Quanto alla continuazione tra le sentenze di cui ai nn. 8 e 9, la Corte d'appello riteneva l'istanza infondata, non potendosi affermare che nel gennaio del 2014, allorché il Signorino aveva commesso il furto di un'auto, potesse aver già programmato il reato di furto di una bicicletta commesso il 12.10.2014.

2. Avverso tale provvedimento il Signorino, a mezzo del proprio difensore, ha proposto per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Corte d'appello considerato che l'esistenza delle ulteriori condanne indicate ai nn. 8 e 9 del provvedimento impugnato, di cui si assume l'unitarietà con le altre già valutate, renderebbe evidente l'esistenza di un nuovo e diverso reato continuato all'interno del quale ogni condotta assume una diversa con notazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 8 e 9, non essendosi l'ordinanza impugnata confrontata con le deduzioni difensive e non avendo considerato l'arco temporale in cui sono maturati i fatti delittuosi, né con la loro omogeneità, trattandosi di reati contro il patrimonio.

3. [OSCURATO:PERSONA] genarle, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riguardo al primo motivo occorre considerare che l'art. 666 cod. proc. pen. stabilisce, come è noto, che se la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato.

Al riguardo questa Corte ha affermato che la pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche essa sia limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia (Sez. 1, Sentenza n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913 -01; Sez. 1, Sentenza n. 36337 del 16/03/2016, PM in proc.

Morteo, Rv. 268562 - 01).

2.1. Nel caso di specie la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione tra tutte le sentenze di condanna pronunciate nei confronti del Signorino, con esclusione di quelle di cui ai nn. 8 e 9, in quanto essa costituiva riproposizione di istanza già avanzata in altre tre occasioni alla medesima Corte e tutte le volte rigettata, senza che siano stati indicati elementi nuovi, tali da fondare una richiesta di rivalutazione.

A fronte di tali rilievi della Corte territoriale, il ricorso si presenta connotato da estrema genericità, dal momento che il ricorrente si è limitato a sostenere la novità della questione in ragione del successivo accertamento di ulteriori condotte delittuose, laddove appare evidente come tale circostanza non sia idonea ad incidere sulla valutazione già effettuata in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso con riguardo alle condanne precedenti.

In altri termini, se la sussistenza di un medesimo disegno criminoso era già stata esclusa in ben tre occasioni dalla Corte d'appello in relazione ai fatti già considerati nelle precedenti istanze, la sopravvenienza di altre condanne per diversi reati non risulta idonea di per sé ad incidere su detta valutazione.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Il condannato che, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina della continuazione ha l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, al fine di evitare che la previsione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

Tale onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza dì elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati (Sez. 1, n. 24198 del 23/02/2022, Parisi, n.m.).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina, con una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che al momento della commissione della prima azione delinquenziale, non vi era alcun elemento che consentiva di affermare che il Signorino avesse già preventivato di commettere anche il successivo reato, in considerazione del considerevole lasso temporale (9 mesi) intercorrente tra le due condotte.

A fronte di tale valutazione, la censura del ricorrente risulta formulata in termini assolutamente generici, limitandosi a richiamare i presupposti per il riconoscimento della continuazione e la necessaria sussistenza dell'identità del disegno criminoso senza indicare quali fossero gli elementi che, in concreto, consentivano di affermarne la sussistenza.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22 settembre 2021, la Corte d'appello di Messina ha rigettato l'istanza con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento ai reati giudicati con dieci diverse sentenze. In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto inammissibile l'istanza con riguardo a tutte le sentenze, con esclusione di quelle di cui ai nn. 8 e 9, in quanto l'istanza, già stata avanzata alla medesima Corte in tre distinte occasioni e ogni volta rigettata, non indicava alcun elemento di novità. Quanto alla continuazione tra le sentenze di cui ai nn. 8 e 9, la Corte d'appello riteneva l'istanza infondata, non potendosi affermare che nel gennaio del 2014, allorché il Signorino aveva commesso il furto di un'auto, potesse aver già programmato il reato di furto di una bicicletta commesso il 12.10.2014. 2. Avverso tale provvedimento il Signorino, a mezzo del proprio difensore, ha proposto per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Corte d'appello considerato che l'esistenza delle ulteriori condanne indicate ai nn. 8 e 9 del provvedimento impugnato, di cui si assume l'unitarietà con le altre già valutate, renderebbe evidente l'esistenza di un nuovo e diverso reato continuato all'interno del quale ogni condotta assume una diversa con notazione. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 8 e 9, non essendosi l'ordinanza impugnata confrontata con le deduzioni difensive e non avendo considerato l'arco temporale in cui sono maturati i fatti delittuosi, né con la loro omogeneità, trattandosi di reati contro il patrimonio. 3. [OSCURATO:PERSONA] genarle, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riguardo al primo motivo occorre considerare che l'art. 666 cod. proc. pen. stabilisce, come è noto, che se la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato. Al riguardo questa Corte ha affermato che la pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche essa sia limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia (Sez. 1, Sentenza n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913 -01; Sez. 1, Sentenza n. 36337 del 16/03/2016, PM in proc. Morteo, Rv. 268562 - 01). 2.1. Nel caso di specie la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione tra tutte le sentenze di condanna pronunciate nei confronti del Signorino, con esclusione di quelle di cui ai nn. 8 e 9, in quanto essa costituiva riproposizione di istanza già avanzata in altre tre occasioni alla medesima Corte e tutte le volte rigettata, senza che siano stati indicati elementi nuovi, tali da fondare una richiesta di rivalutazione. A fronte di tali rilievi della Corte territoriale, il ricorso si presenta connotato da estrema genericità, dal momento che il ricorrente si è limitato a sostenere la novità della questione in ragione del successivo accertamento di ulteriori condotte delittuose, laddove appare evidente come tale circostanza non sia idonea ad incidere sulla valutazione già effettuata in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso con riguardo alle condanne precedenti. In altri termini, se la sussistenza di un medesimo disegno criminoso era già stata esclusa in ben tre occasioni dalla Corte d'appello in relazione ai fatti già considerati nelle precedenti istanze, la sopravvenienza di altre condanne per diversi reati non risulta idonea di per sé ad incidere su detta valutazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Il condannato che, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina della continuazione ha l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, al fine di evitare che la previsione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Tale onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza dì elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati (Sez. 1, n. 24198 del 23/02/2022, Parisi, n.m.). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina, con una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che al momento della commissione della prima azione delinquenziale, non vi era alcun elemento che consentiva di affermare che il Signorino avesse già preventivato di commettere anche il successivo reato, in considerazione del considerevole lasso temporale (9 mesi) intercorrente tra le due condotte. A fronte di tale valutazione, la censura del ricorrente risulta formulata in termini assolutamente generici, limitandosi a richiamare i presupposti per il riconoscimento della continuazione e la necessaria sussistenza dell'identità del disegno criminoso senza indicare quali fossero gli elementi che, in concreto, consentivano di affermarne la sussistenza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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