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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 25784/2026

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utti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/04/2026 del GIP Tribunale di BolognaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, definiti con rito deplano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono statiproposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gip del [OSCURATO:PERSONA] emessa il 22 aprile 2026, applicativa della pena richiesta dalle parti inrelazione al contestato reato di rapina aggravata in concorso, eccependosi, daparte di ciascun ricorrente, l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di nonpunibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.2.

I ricorsi sono inammissibili.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen. (introdotto con l. 103/2007, entratoin vigore a decorrere dal 03/08/2007), le ipotesi per proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero deicasi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza dellecondizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimentoimpugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).3.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore dellaCassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenutaequa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
utti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/04/2026 del GIP Tribunale di BolognaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, definiti con rito deplano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono statiproposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gip del [OSCURATO:PERSONA] emessa il 22 aprile 2026, applicativa della pena richiesta dalle parti inrelazione al contestato reato di rapina aggravata in concorso, eccependosi, daparte di ciascun ricorrente, l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di nonpunibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.2. I ricorsi sono inammissibili.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen. (introdotto con l. 103/2007, entratoin vigore a decorrere dal 03/08/2007), le ipotesi per proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero deicasi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza dellecondizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimentoimpugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore dellaCassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenutaequa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25784/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris