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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 43227/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP di Venezia del 25.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25.1.2022 il GIP di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.667 di multa in relazione ai plurimi fatti di cessione di sostanza stupefacente, violenza privata e tentata estorsione a lui ascritti, con condanna al pagamento delle spese processuali;

2. l'imputato ricorre per cassazione tramite il difensore lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e difetto di motivazione: rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha dato conto dell'accordo processuale senza esplicitare le ragioni per le quali esso dovrebbe ritenersi legittimo e coerente con la natura e la gravità dei fatti oltre che con la personalità del prevenuto.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto, oggi, espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, t 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).

Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP di Venezia del 25.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25.1.2022 il GIP di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.667 di multa in relazione ai plurimi fatti di cessione di sostanza stupefacente, violenza privata e tentata estorsione a lui ascritti, con condanna al pagamento delle spese processuali; 2. l'imputato ricorre per cassazione tramite il difensore lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e difetto di motivazione: rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha dato conto dell'accordo processuale senza esplicitare le ragioni per le quali esso dovrebbe ritenersi legittimo e coerente con la natura e la gravità dei fatti oltre che con la personalità del prevenuto. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto, oggi, espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, t 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. C
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