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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27279/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, in data 26.2.2019, il Tribunale di Fermo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di danneggiamento e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 635 cod. pen.: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato che il delitto di danneggiamento, a séguito dell'intervento legislativo del 2016, annovera la violenza alla persona o la minaccia come anche l'aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto di cui all'art. 331 cod. pen. quali elementi costitutivi e non più come circostanze aggravanti; segnala la illogicità e la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di Appello ha invece ritenuto sussistere il delitto di danneggiamento aggravato per essere stato il veicolo danneggiato esposto alla pubblica fede che rappresenta una aggravante del reato i cui elementi costitutivi sono tuttavia quelli sopra richiamati; 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 131bis cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: rileva l'errore logico in cui è incorsa la Corte di Appello nel respingere la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità fondandosi sui precedenti penali dell'imputato che non hanno rilievo in ordine alla valutazione della speciale tenuità del fatto; aggiunge che la valutazione della Corte è intervenuta in astratto e non considerando il caso di specie con la mancata compromissione della funzionalità del mezzo ed il carattere irripetibile ed occasionale della condotta; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62bis e 133 cod. pen.: segnala la insufficienza della motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato Come è noto, l'art. 2, comma 1, lett.

I), del D. Lg.vo n. 7 del 15 gennaio 2016 ha riformulato l'art. 635 cod. pen. inserendo, al comma 1, quali elementi costitutivi del reato, l'uso della violenza o della minaccia alla persona ovvero, in alternativa, richiedendo che la condotta di danneggiamento sia realizzata " ... in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall' articolo 331 ..."; si è così pervenuti al risultato finale di elidere dall'ambito di rilevanza penale le condotte dì danneggiamento che non siano realizzate con tali modalità ovvero che non siano consumate in tali contesti; il legislatore delegato ha così operato in ossequio dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), n. 5) della legge n. 67 del 28 aprile del 2014 che aveva delegato il Governo alla adozione di decreti per la abrogazione di specifiche figure di reati tra cui, per l'appunto, quello di danneggiamento "semplice" richiamando espressamente la disposizione di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen..

Per altro verso, invece, il comma 2 dell'art. 635 cod. pen., salva la eliminazione delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2), perché in tutto o in parte ora ricondotte nel novero degli elementi costitutivi della ipotesi prevista comma 1, e l'inserimento della ipotesi di cui al n. 5bis), è rimasto inalterato avendo infatti conservato rilevanza penale alle condotte ivi descritte e, pertanto, anche al danneggiamento "aggravato" dalla esposizione del bene, per necessità, consuetudine o destinazione, alla pubblica fede.

Che si tratti di fattispecie di danneggiamento "autonome" (nel senso che quella di cui al comma 2 non è una fattispecie aggravata di quella di cui al comma 1 di cui perciò deve possedere tutti i requisiti) è immediatamente rilevabile dalla piana lettura della disposizione come novellata.

Ed infatti, il secondo comma esordisce stabilendo che "alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive".

All'ultimo comma, poi, si stabilisce che "... per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".

Il riferimento "alla stessa pena" contenuto al secondo comma e, inoltre, ai "reati di cui al primo ed al secondo Gomma", contenuto nell'ultimo capoverso, sono chiari nell'attribuire rilevanza penale autonoma alle fattispecie (anch'esse già "aggravate") di cui al comma 2. 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo in quanto con il riferimento ai plurimi precedenti penali a carico dell'imputato anche per reati contro il patrimonio e, perciò, della stessa indole, la Corte ha inteso, di fatto, escludere il carattere "occasionale" della condotta che invece ha giudicato essere "abituale"; ed è pacifico che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131bís cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta ed altro, Rv. 273678 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. -).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, in data 26.2.2019, il Tribunale di Fermo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di danneggiamento e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 635 cod. pen.: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato che il delitto di danneggiamento, a séguito dell'intervento legislativo del 2016, annovera la violenza alla persona o la minaccia come anche l'aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto di cui all'art. 331 cod. pen. quali elementi costitutivi e non più come circostanze aggravanti; segnala la illogicità e la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di Appello ha invece ritenuto sussistere il delitto di danneggiamento aggravato per essere stato il veicolo danneggiato esposto alla pubblica fede che rappresenta una aggravante del reato i cui elementi costitutivi sono tuttavia quelli sopra richiamati; 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 131bis cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: rileva l'errore logico in cui è incorsa la Corte di Appello nel respingere la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità fondandosi sui precedenti penali dell'imputato che non hanno rilievo in ordine alla valutazione della speciale tenuità del fatto; aggiunge che la valutazione della Corte è intervenuta in astratto e non considerando il caso di specie con la mancata compromissione della funzionalità del mezzo ed il carattere irripetibile ed occasionale della condotta; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62bis e 133 cod. pen.: segnala la insufficienza della motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato Come è noto, l'art. 2, comma 1, lett. I), del D. Lg.vo n. 7 del 15 gennaio 2016 ha riformulato l'art. 635 cod. pen. inserendo, al comma 1, quali elementi costitutivi del reato, l'uso della violenza o della minaccia alla persona ovvero, in alternativa, richiedendo che la condotta di danneggiamento sia realizzata " ... in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall' articolo 331 ..."; si è così pervenuti al risultato finale di elidere dall'ambito di rilevanza penale le condotte dì danneggiamento che non siano realizzate con tali modalità ovvero che non siano consumate in tali contesti; il legislatore delegato ha così operato in ossequio dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), n. 5) della legge n. 67 del 28 aprile del 2014 che aveva delegato il Governo alla adozione di decreti per la abrogazione di specifiche figure di reati tra cui, per l'appunto, quello di danneggiamento "semplice" richiamando espressamente la disposizione di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen.. Per altro verso, invece, il comma 2 dell'art. 635 cod. pen., salva la eliminazione delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2), perché in tutto o in parte ora ricondotte nel novero degli elementi costitutivi della ipotesi prevista comma 1, e l'inserimento della ipotesi di cui al n. 5bis), è rimasto inalterato avendo infatti conservato rilevanza penale alle condotte ivi descritte e, pertanto, anche al danneggiamento "aggravato" dalla esposizione del bene, per necessità, consuetudine o destinazione, alla pubblica fede. Che si tratti di fattispecie di danneggiamento "autonome" (nel senso che quella di cui al comma 2 non è una fattispecie aggravata di quella di cui al comma 1 di cui perciò deve possedere tutti i requisiti) è immediatamente rilevabile dalla piana lettura della disposizione come novellata. Ed infatti, il secondo comma esordisce stabilendo che "alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive". All'ultimo comma, poi, si stabilisce che "... per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna". Il riferimento "alla stessa pena" contenuto al secondo comma e, inoltre, ai "reati di cui al primo ed al secondo Gomma", contenuto nell'ultimo capoverso, sono chiari nell'attribuire rilevanza penale autonoma alle fattispecie (anch'esse già "aggravate") di cui al comma 2. 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo in quanto con il riferimento ai plurimi precedenti penali a carico dell'imputato anche per reati contro il patrimonio e, perciò, della stessa indole, la Corte ha inteso, di fatto, escludere il carattere "occasionale" della condotta che invece ha giudicato essere "abituale"; ed è pacifico che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131bís cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta ed altro, Rv. 273678 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. -). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu
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