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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17922/2026

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l 15/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fa9._2 meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagarn ,2--: delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 15/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fa9._2 meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagarn ,2--: delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris