CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8810-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 345/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 17/7/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata aveva accolto l’appello erariale e respinto l’appello incidentale della società avverso la sentenza n. 904/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, che aveva parzialmente il ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale notificatole dall'Agenzia delle entrate in rettifica della rendita catastale attribuibile al parco eolico per la produzione di energia elettrica da essa detenuto (includibile in categoria catastale D), rendita che la società aveva proposto, con procedura Docfa, previa espunzione dal calcolo del valore attribuibile alla torre di sostegno dell’aerogeneratore (torre eolica); l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1 commi 21-24 L. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto, anche basandosi su circolari interpretative dell’Amministrazione, che la torre dell'impianto eolico dovesse essere inclusa ai fini della determinazione della rendita catastale; 1.2. il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, anche tra le medesime parti in causa (cfr. Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020); 1.3. l'art. 1 comma 21 della legge 208/2015 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo; 1.4. la norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ; 1.5 questa Corte si è più volte pronunciata sulla medesima questione, affermando che la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo; 1.6. non assume perciò rilevanza la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che il legislatore del 2015 ha privilegiato è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratiosottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, I. n. 208 del 2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto -un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale; 1.7. è, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo, ed ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato, venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto; 1.8. il Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, con riferimento specifico alla torre di sostegno (cfr. ex plurimisCass. n. 38770, n. 37428, n. 37427, n. 34973, n. 7115, n. 6728 del 2021; n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020), ritenendo che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (cfr. Cass. n. 21462/2020, cit.); 1.9. ciò posto, come parimenti recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7922/2022) può ormai ritenersi acclarato che la torre di sostegno dell'impianto eolico costituisce una componente essenziale del medesimo, la quale, in quanto strutturalmente integrata alle altre componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale al processo di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire loro di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica (cfr. Cass., n. 21462 del 2020, cit.); 1.10. la torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energiaelettrica, è soggetta ad esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 2015, diversamente, dunque, da quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la torre di sostegno, date le caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo va considerata inidonea ad incidere sulla stima finalizzata alla determinazione della rendita catastale ; 1.11. proprio in applicazione del principio di esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale dell’impianto, il rinvio deve comunque essere disposto - nell’ambito di quella giurisdizione di «impugnazione-merito» che è propria del giudizio tributario - al diverso fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri; 2. va disatteso, infine, l’ultimo motivo per difetto di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., laddove è stata genericamente lamentata la violazione del principio di affidamento del contribuente per non avere l’amministrazione osserva(to)… le sue precedenti determinazioni senza modificarle nella successiva azione amministrativa , senza in alcun modo specificare e riportare, nel ricorso, l’oggetto e il contenuto di tali atti; resta comunque fermo l’effetto di assorbimento derivante dall’accoglimento dei motivi che precedono. 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto nei primi due motivi e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di