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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40073/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seet-ke le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 dicembre 2022 del G.i.p. del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 676 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 7 dicembre 2021, con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino aveva dato esecuzione alla confisca per equivalente ex art. 648 -quater cod. pen. del conto corrente a lui intestato, disposta con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 27 luglio 2017, definitiva il 26 aprile 2018.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che gli importi oggetto del provvedimento di confisca erano costituti da beni pervenuti nel patrimonio del condannato successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna (in forza della quale era stata disposta la confisca) e che, in quanto beni futuri costituiti da reddito di lavoro, non avrebbero potuto essere attinti dal provvedimento di confisca.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 648 -quater, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata ritenuto assoggettabili a confisca diretta o per equivalente beni futuri, entrati lecitamente nel patrimonio del condannato dopo l'irrevocabilità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova in diritto premettere che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).

Nel caso di specie, vi è prova del fatto che gli importi sequestrati sono pervenuti nel patrimonio di Chiappini quattro anni dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, sicché tali importi costituiscono beni futuri e non il prodotto o il profitto del reato, posto che costituiscono stipendi da lavoro dipendente.

Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Sez.

U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato che non ha tenuto conto di tali criteri interpretativi, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seet-ke le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 dicembre 2022 del G.i.p. del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 676 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 7 dicembre 2021, con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino aveva dato esecuzione alla confisca per equivalente ex art. 648 -quater cod. pen. del conto corrente a lui intestato, disposta con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 27 luglio 2017, definitiva il 26 aprile 2018. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che gli importi oggetto del provvedimento di confisca erano costituti da beni pervenuti nel patrimonio del condannato successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna (in forza della quale era stata disposta la confisca) e che, in quanto beni futuri costituiti da reddito di lavoro, non avrebbero potuto essere attinti dal provvedimento di confisca. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 648 -quater, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata ritenuto assoggettabili a confisca diretta o per equivalente beni futuri, entrati lecitamente nel patrimonio del condannato dopo l'irrevocabilità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Nel caso di specie, vi è prova del fatto che gli importi sequestrati sono pervenuti nel patrimonio di Chiappini quattro anni dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, sicché tali importi costituiscono beni futuri e non il prodotto o il profitto del reato, posto che costituiscono stipendi da lavoro dipendente. Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato che non ha tenuto conto di tali criteri interpretativi, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale
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