CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 27882/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERLOCUTORIA sul ricorso 13275/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente donniciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], 3 presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri, 5 presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in unione all'[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appellò di Trento, Sezione distaccata di Bolzano n. 190/2015, depositata il 30/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, decidendo sull'opposizione proposta ex art. 15 legge prov. n. 10 del 1991 al decreto di stima emesso dal sindaco del Comune di Castelrotto, ha determinato l'indennità al primo dovuta dall'amministrazione territoriale, per l'espropriazione di terreni destinati agli interventi di edilizia abitativa agevolata ed alle k't ji1121-jUriflAPI1A112130FriknflpCI'- --WilJgkf%derke,t - n&Cirnporto df euro 2.125.483,00, maggiorato degli interesi gab; - che il ricorrente, nel proporre censura, eleva 'a sospetto di illegittimità costituzionale l'art. 7-quinquies, comma 3, della legge provinciale del 15 aprile 1991, n. 10 -dettata sulle "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie idi competenza provinciale"-, che, nel fissare le "Indennità per le aree edificabili", stabilisce che nelle zone di espansione per l'edilizia residenziale, in cui parte della cubatura è destinata all'edilizia residenziale privata, per le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari, l'indennità di esproprio è abbattuta del 50 per cento, in ragione del plusvalore conseguito dalle aree franche, destinate all'edilizia residenziale privata e di proprietà del medesimo espropriato; - il meccanismo perequativo sotteso all'indicata disposizione della legge provinciale è dedotto come illegittimo perché violativo del canone che vuole che l'indennità di esproprio debba coincidere, in linea di massima, con il valore venale del bene ed è contestato in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 42, 97, 113 e 117 Cost. e all'art. 1 Primo protocollo addizionale alla Cedu; - che sull'indicata questione, per rilevanza ed oggetto, è opportuno fissare pubblica udienza P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza avanti alla Prima Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 27 maggio 2021 Il P esident Pietr mpanil 1/\ CORTE SU