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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 40416/2025

Testo disponibile della fonte

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enza della Corte d'appello di BOLOGNA del 29/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; 1Rilevato che le conclusioni proposte nell'interesse dei ricorrenti con memoria del 24 ottobre 2025 sono state tardivamente depositate ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen, che prevede il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 29 novembre 2024, la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Forlì in data 16 febbraio 2022, con la quale L.C. e C.V. sono stati condannati alla pena di giustizia per i reati di violenza privata, minaccia e lesioni personali, rideterminato la pena inflitta alla prima, confermando nel resto, oltre statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Bologna hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce la nullità del giudizio di appello ai sensi degli artt.606, lett. c) e 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. per essere stato celebrato in camera di consiglio, sebbene il difensore ne avesse richiesto la trattazione orale nel termine indicato nel decreto di citazione in appello.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato del teste N.L. , in relazione ai fatti sub a) per avere il predetto reso una ricostruzione diversa da quella esposta dalla teste di riferimento C.L.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti sub a), trattandosi di una condotta costrittiva non consumata e limitata nel tempo.

2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quanto al capo a) ascritto alla L.C. statuito senza considerare gli indicatori di scarsa rilevanza dei fatti.

2.5. Il quinto motivo contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'utilizzabilità delle videoregistrazioni, che rendono la reciprocità dei fatti.

22.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quanto ai capi b) e c) ascritti al C.V. , statuito senza considerare gli indicatori di scarsa rilevanza dei fatti.

2.7. Con il settimo motivo, si contesta il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen., alla luce dei dati di contesto evincibili dalle riprese video in atti.

3. Con requisitoria scritta del 29 settembre 2025, il sostituto Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. Il difensore degli imputati ha depositato le conclusioni con memoria del 24 ottobre 2025, tardivamente proposta ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen, che prevede il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati. 1.Le censure proposte nel primo motivo sono infondate.

1.1. La disposizione dell'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., così come introdotta dall'art. 23, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]), al quale rinvia espressamente l'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., prevede che il decreto che dispone il giudizio in appello debba contenere «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede».

Queste indicazioni processuali, dunque, devono ritenersi indispensabili per l'instaurazione del giudizio di secondo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429, comma 1, lett. f), e 601, comma 6, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro omissione determina la nullità del decreto che dispone il giudizio in appello, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., che risulta espressamente sanzionata dal secondo comma dello stesso art. 429. 3Non rientra, invece, tra i requisiti di cui alla lett. f) dell'art. 429, comma 1, cod. proc. pen., l'avviso circa le modalità ed i termini della richiesta di trattazione orale dell'udienza, che integra un elemento di natura informativa.

1.2. L'art. 598-bis, comma secondo, cod. proc. pen., entrato in vigore il 31 dicembre 2022, prevedeva, nell'originaria formulazione, che la richiesta di trattazione orale dovesse essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla data fissata per la celebrazione del giudizio di appello.

Il D.Igs. 31 ottobre 2024, n. 164 (noto come correttivo [OSCURATO:PERSONA]) ha modificato l'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., prevedendo che la richiesta di trattazione orale dell'appello debba essere formulata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione La norma transitoria è contenuta nell'articolo 8 del decreto correttivo, e stabilisce che «Le disposizioni di cui agli articoli 598-bis e 611 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto, si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia ancora decorso il termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale».

1.3. Quanto alle modalità di calcolo del termine, va qui solo ricordato come, in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale «quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere», implichi che vadano esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem" (ex multis Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01).

1.4. Nel caso in esame, trova applicazione ratione temporis l'art. 598-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nella formulazione originaria, che prevedeva il decorso del termine ancorandolo alla data fissata per la celebrazione del giudizio, poiché all'epoca di entrata in vigore della norma, come modificata dal citato decreto, il termine per la presentazione della richiesta era già scaduto.

L'istanza di trattazione orale risulta, tuttavia, depositata solo il 14 novembre 2024 per l'udienza del 29 novembre 2024, e dunque solo quattordici giorni liberi prima dell'udienza.

Ne consegue che la richiesta di trattazione orale è stata tardivamente proposta.

Il primo motivo è, pertanto, infondato.

2. Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

I ricorrenti postulano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste de relato I N.L. [relativamente ai fatti di cui al capo a) della rubrica per asserito contrasto con 4la fonte diretta,' C.L. l, evocando una patologia invece riservata ai soli - e diversi - casi previsti dal comma 7 dell'art. 195 cod. proc. pen.

Per altro verso, la censura è manifestamente infondata poiché, in tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato", sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062 - 01).

3. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.

3.1. In primo luogo, il ricorso trascura di considerare la duplice declinazione fattuale, scandita sia in riferimento all'interclusione dell'auto della persona offesa attraverso il posizionannento della vettura dell'imputata, sia al posizionamento della L.C. sull'ingresso dell'abitazione per bloccare l'accesso alla persona offesa; condotte entrambe protrattesi per un apprezzabile lasso temporale, e tali da aver effettivamente compromesso la libertà di autodeterminazione della persona offesa.

Integra, invero, il delitto di violenza privata consumata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 - 01; Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, C., Rv. 283961 - 01).

3.2. Per altro verso, integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 2022, Cinefra, Rv. 282467 - 01) e, sul punto, la ricorrente sovrappone all'effettiva lesione della libertà di autodeterminazione della persona offesa considerazioni in fatto, volte ad invocare la sussistenza del tentativo per la limitata durata della costrizione, senza confrontarsi con la consumazione del reato.

4. Il quinto motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla "valutazione di prova video" è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

Mediante l'analitica descrizione dei fatti registrati, di cui non sono denunciati travisamenti decisivi, il ricorrente invoca una rivalutazione di merito, preclusa a questa Corte di legittimità.

55. Il quarto ed il sesto motivo — che, per l'omogeneità dei temi, possono essere trattati congiuntamente — sono, allo stesso modo, versati in fatto ed espressivi di un mero dissenso valutativo.

5.1. Quanto al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in favore della ricorrente L.C. il quarto motivo ribadisce una propria versione minimizzante dei fatti e denuncia un travisamento inesistente, laddove — richiamando la circostanza, valorizzata dalla Corte in termini ostativi, per cui l'imputata avrebbe impedito alla persona offesa di rincasare sebbene nell'abitazione vi fossero due bambine — riporta un'affermazione dell'identico tenore semantico, poiché la stessa ricorrente attribuisce alla S. la seguente frase "fammi entrare in casa, ho anche due bambine da dare da mangiare...".

Non sussiste, pertanto, alcun travisamento disarticolante (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 — 01), rilevabile in questa sede.

5.2. In riferimento alla medesima statuizione negatoria, resa nei confronti del C.V. il ricorrente replica la stessa manifestazione di dissenso, senza evidenziare vizi denunciabilì in sede dì legittimità e senza confrontarsi con la pluralità delle condotte ostative, razionalmente valorizzata dai giudici del merito (sulla continuazione omogenea ostativa v.

Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, in motivazione).

6. Il settimo motivo, con il quale si contesta il diniego della concessione delle attenuanti generiche è affetto dalla medesima inammissibilità.

Anche al riguardo, i ricorrenti richiamano la stessa versione dei fatti minimizzante, a fronte di una motivazione che ha, invece, per ciascuno degli imputati, escluso la sussistenza di positivi indicatori, rilevanti nella prospettiva invocata (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01).

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

8. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza della Corte d'appello di BOLOGNA del 29/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; 1Rilevato che le conclusioni proposte nell'interesse dei ricorrenti con memoria del 24 ottobre 2025 sono state tardivamente depositate ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen, che prevede il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 29 novembre 2024, la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Forlì in data 16 febbraio 2022, con la quale L.C. e C.V. sono stati condannati alla pena di giustizia per i reati di violenza privata, minaccia e lesioni personali, rideterminato la pena inflitta alla prima, confermando nel resto, oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Bologna hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità del giudizio di appello ai sensi degli artt.606, lett. c) e 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. per essere stato celebrato in camera di consiglio, sebbene il difensore ne avesse richiesto la trattazione orale nel termine indicato nel decreto di citazione in appello. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato del teste N.L. , in relazione ai fatti sub a) per avere il predetto reso una ricostruzione diversa da quella esposta dalla teste di riferimento C.L. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti sub a), trattandosi di una condotta costrittiva non consumata e limitata nel tempo. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quanto al capo a) ascritto alla L.C. statuito senza considerare gli indicatori di scarsa rilevanza dei fatti. 2.5. Il quinto motivo contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'utilizzabilità delle videoregistrazioni, che rendono la reciprocità dei fatti. 22.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quanto ai capi b) e c) ascritti al C.V. , statuito senza considerare gli indicatori di scarsa rilevanza dei fatti. 2.7. Con il settimo motivo, si contesta il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen., alla luce dei dati di contesto evincibili dalle riprese video in atti. 3. Con requisitoria scritta del 29 settembre 2025, il sostituto Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Il difensore degli imputati ha depositato le conclusioni con memoria del 24 ottobre 2025, tardivamente proposta ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen, che prevede il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati. 1.Le censure proposte nel primo motivo sono infondate. 1.1. La disposizione dell'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., così come introdotta dall'art. 23, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]), al quale rinvia espressamente l'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., prevede che il decreto che dispone il giudizio in appello debba contenere «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede». Queste indicazioni processuali, dunque, devono ritenersi indispensabili per l'instaurazione del giudizio di secondo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429, comma 1, lett. f), e 601, comma 6, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro omissione determina la nullità del decreto che dispone il giudizio in appello, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., che risulta espressamente sanzionata dal secondo comma dello stesso art. 429. 3Non rientra, invece, tra i requisiti di cui alla lett. f) dell'art. 429, comma 1, cod. proc. pen., l'avviso circa le modalità ed i termini della richiesta di trattazione orale dell'udienza, che integra un elemento di natura informativa. 1.2. L'art. 598-bis, comma secondo, cod. proc. pen., entrato in vigore il 31 dicembre 2022, prevedeva, nell'originaria formulazione, che la richiesta di trattazione orale dovesse essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla data fissata per la celebrazione del giudizio di appello. Il D.Igs. 31 ottobre 2024, n. 164 (noto come correttivo [OSCURATO:PERSONA]) ha modificato l'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., prevedendo che la richiesta di trattazione orale dell'appello debba essere formulata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione La norma transitoria è contenuta nell'articolo 8 del decreto correttivo, e stabilisce che «Le disposizioni di cui agli articoli 598-bis e 611 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto, si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia ancora decorso il termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale». 1.3. Quanto alle modalità di calcolo del termine, va qui solo ricordato come, in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale «quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere», implichi che vadano esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem" (ex multis Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01). 1.4. Nel caso in esame, trova applicazione ratione temporis l'art. 598-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nella formulazione originaria, che prevedeva il decorso del termine ancorandolo alla data fissata per la celebrazione del giudizio, poiché all'epoca di entrata in vigore della norma, come modificata dal citato decreto, il termine per la presentazione della richiesta era già scaduto. L'istanza di trattazione orale risulta, tuttavia, depositata solo il 14 novembre 2024 per l'udienza del 29 novembre 2024, e dunque solo quattordici giorni liberi prima dell'udienza. Ne consegue che la richiesta di trattazione orale è stata tardivamente proposta. Il primo motivo è, pertanto, infondato. 2. Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. I ricorrenti postulano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste de relato I N.L. [relativamente ai fatti di cui al capo a) della rubrica per asserito contrasto con 4la fonte diretta,' C.L. l, evocando una patologia invece riservata ai soli - e diversi - casi previsti dal comma 7 dell'art. 195 cod. proc. pen. Per altro verso, la censura è manifestamente infondata poiché, in tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato", sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062 - 01). 3. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. 3.1. In primo luogo, il ricorso trascura di considerare la duplice declinazione fattuale, scandita sia in riferimento all'interclusione dell'auto della persona offesa attraverso il posizionannento della vettura dell'imputata, sia al posizionamento della L.C. sull'ingresso dell'abitazione per bloccare l'accesso alla persona offesa; condotte entrambe protrattesi per un apprezzabile lasso temporale, e tali da aver effettivamente compromesso la libertà di autodeterminazione della persona offesa. Integra, invero, il delitto di violenza privata consumata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 - 01; Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, C., Rv. 283961 - 01). 3.2. Per altro verso, integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 2022, Cinefra, Rv. 282467 - 01) e, sul punto, la ricorrente sovrappone all'effettiva lesione della libertà di autodeterminazione della persona offesa considerazioni in fatto, volte ad invocare la sussistenza del tentativo per la limitata durata della costrizione, senza confrontarsi con la consumazione del reato. 4. Il quinto motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla "valutazione di prova video" è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Mediante l'analitica descrizione dei fatti registrati, di cui non sono denunciati travisamenti decisivi, il ricorrente invoca una rivalutazione di merito, preclusa a questa Corte di legittimità. 55. Il quarto ed il sesto motivo — che, per l'omogeneità dei temi, possono essere trattati congiuntamente — sono, allo stesso modo, versati in fatto ed espressivi di un mero dissenso valutativo. 5.1. Quanto al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in favore della ricorrente L.C. il quarto motivo ribadisce una propria versione minimizzante dei fatti e denuncia un travisamento inesistente, laddove — richiamando la circostanza, valorizzata dalla Corte in termini ostativi, per cui l'imputata avrebbe impedito alla persona offesa di rincasare sebbene nell'abitazione vi fossero due bambine — riporta un'affermazione dell'identico tenore semantico, poiché la stessa ricorrente attribuisce alla S. la seguente frase "fammi entrare in casa, ho anche due bambine da dare da mangiare...". Non sussiste, pertanto, alcun travisamento disarticolante (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 — 01), rilevabile in questa sede. 5.2. In riferimento alla medesima statuizione negatoria, resa nei confronti del C.V. il ricorrente replica la stessa manifestazione di dissenso, senza evidenziare vizi denunciabilì in sede dì legittimità e senza confrontarsi con la pluralità delle condotte ostative, razionalmente valorizzata dai giudici del merito (sulla continuazione omogenea ostativa v. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, in motivazione). 6. Il settimo motivo, con il quale si contesta il diniego della concessione delle attenuanti generiche è affetto dalla medesima inammissibilità. Anche al riguardo, i ricorrenti richiamano la stessa versione dei fatti minimizzante, a fronte di una motivazione che ha, invece, per ciascuno degli imputati, escluso la sussistenza di positivi indicatori, rilevanti nella prospettiva invocata (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 — 01). 7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 8. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. 6 P.Q.M
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