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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07947/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: 1) dal GIP del Tribunale di Ancona in data 9 febbraio 2011 (detenzione e cessione di stupefacenti da gennaio 2008); 2) dal Tribunale di Ancona in data 15.4.2009 (rapina commessa nel luglio 2007).

2. Denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli atti inerenti il procedimento definito dalla sentenza sub 1) ed in particolare i provvedimenti emessi nella fase cautelare prodotti dalla difesa.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla disomogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre sei mesi) l'assenza di elementi di collegamento tra le ideazioni criminose una volta escluso che il reato contro il patrimonio sia stato commesso in concomitanza con l'attività di spaccio per reperire la necessaria provvista finanziaria finalizzata all'approvvigionamento della sostanza.

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo.

E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

Quanto ai provvedimenti emessi nella fase cautelare, non sono stati correttamente esaminati perché non hanno natura probatoria né, peraltro, il ricorso indica elementi fattuali da essi desumibili la cui omessa valutazione ha, in via decisiva, inciso nella ricostruzione del rapporto fra i reati come accertati in sede di giudicato (l'antecedenza dell'attività di spaccio rispetto alla rapina è affermata dai citati provvedimenti solo in via ipotetica).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i Luigi F brizio [OSCURATO:PERSONA] vt,~242 D'.7."'77-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: 1) dal GIP del Tribunale di Ancona in data 9 febbraio 2011 (detenzione e cessione di stupefacenti da gennaio 2008); 2) dal Tribunale di Ancona in data 15.4.2009 (rapina commessa nel luglio 2007). 2. Denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli atti inerenti il procedimento definito dalla sentenza sub 1) ed in particolare i provvedimenti emessi nella fase cautelare prodotti dalla difesa. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla disomogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre sei mesi) l'assenza di elementi di collegamento tra le ideazioni criminose una volta escluso che il reato contro il patrimonio sia stato commesso in concomitanza con l'attività di spaccio per reperire la necessaria provvista finanziaria finalizzata all'approvvigionamento della sostanza. Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Quanto ai provvedimenti emessi nella fase cautelare, non sono stati correttamente esaminati perché non hanno natura probatoria né, peraltro, il ricorso indica elementi fattuali da essi desumibili la cui omessa valutazione ha, in via decisiva, inciso nella ricostruzione del rapporto fra i reati come accertati in sede di giudicato (l'antecedenza dell'attività di spaccio rispetto alla rapina è affermata dai citati provvedimenti solo in via ipotetica). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i Luigi F brizio [OSCURATO:PERSONA] vt,~242 D'.7."'77-
Sentenza Cassazione n. 07947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris