CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 30096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato dicui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce quattro motivi diricorso che, attesa la connessione logica delle questioni, possono essere trattaticongiuntamente;rilevato che si tratta di motivi non consentiti, siccome interamente versati infatto e reiterativi di motivi di appello che il Giudice di secondo grado haadeguatamente vagliato e superato con motivazione non manifestamenteillogica;considerato, quanto all’eccezione di prescrizione, che la stessa èmanifestamente infondata poiché – a fronte di un fatto commesso il 10 maggio2021, come correttamente indicato dal Giudice di appello – il relativo terminenon è certamente spirato prima della sentenza di primo grado;ricordato il principio secondo cui il ricorrente che, nel giudizio di cassazione,invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede,che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere diriscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da solia confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibilidi essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n.41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300 – 01);rilevato che nel caso in esame il ricorrente non ha adempiuto a tale onere,essendosi limitato ad avversare l’indicazione della Corte di appello, (peraltro piùfavorevole, perché più antica, rispetto alla data di accertamento indicatanell’imputazione);considerato altresì che il Giudice di appello ha adeguatamente motivato siain punto di elemento materiale e psicologico del reato (p. 3 e s.), sia in punto diimpossibilità di sostituire la pena con una sanzione sostitutiva (p. 6) valorizzandol’incapacità del condannato di adeguarsi alle prescrizioni di legge e ritenuta talemotivazione sintetica, ma adeguata a fronte di una richiesta del tutto generica;ricordato, in materia che, quanto al giudizio prognostico che il giudice devesvolgere, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"– ovverosia illimite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella sceltadelle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in baseal quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., puòdisporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione delcondannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano laprevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che non può pervenirsi asostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioninon saranno adempiute dal condannato»;richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione dellepene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, chedeve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenutacondanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558) e che tali principi sono stati ritenuti trasponibilianche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativaintrodotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudizialeancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione) e che il relativo giudizio deveprendere in considerazione gli elementi ivi richiamati che devono però esseredeclinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutivepossano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissioneda parte di questi di nuovi reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]