Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:314
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0612
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
28 aprile 2022 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera i) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzioni connesse con l’educazione dell’infanzia o dela gioventù, con l’insegnamento scolastico o universitario – Prestazione di servizi educativi complementari al programma scolastico – Organismo di diritto privato che fornisce tali servizi a fini commerciali»
Nella causa C‑612/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 23 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2020, nel procedimento
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]ţia Generală Regională a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
Administraţia Judeţeană a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, J.‑C. Bonichot e O. Spineanu‑Matei, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:SOCIETA], da A. Manole, avocat;
–
per il governo rumeno, da E. Gane e L.‑E. Baţagoi, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da L. [OSCURATO:PERSONA] e A. Armenia, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), nonché degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU 2006, L 347, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altro, la Direcția Generală Regională a Finanțelor [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e l’Administrația Județeană a Finanțelor [OSCURATO:PERSONA] (Amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo, congiuntamente: le «autorità fiscali») in merito al rifiuto delle autorità fiscali di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di insegnamento complementari al programma scolastico fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA].
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il titolo IX della direttiva 2006/112, intitolato «Esenzioni», comprende, in particolare, un capo 2, relativo alle «[e]senzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico», nel quale figura l’articolo 132 di tale direttiva, il cui paragrafo 1 è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti:
(...)
i)
l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili;
(...)».
4
L’articolo 133 di tale direttiva prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), all’osservanza di una o più delle seguenti condizioni:
a)
gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;
b)
gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;
c)
gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all’IVA;
d)
le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA
(...)».
Diritto rumeno
5
L’articolo 292, intitolato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico e esenzioni a favore di altre attività», della [OSCURATO:PERSONA] nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015, che istituisce il codice tributario), dell’8 settembre 2015 (
[OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 688 del 10 settembre 2015) (in prosieguo: il «codice tributario»), al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Le seguenti operazioni di pubblico interesse sono esenti da imposta:
(...)
f)
l’attività d’insegnamento prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] educației naționale nr. 1/2011 (legge in materia di pubblica istruzione, n. 1/2011), e successive modifiche e integrazioni, la formazione professionale degli adulti nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse a tali attività, effettuate dagli istituti pubblici o da altri enti autorizzati. L’esenzione è concessa alle condizioni previste dalle norme di attuazione;
(...)».
6
La Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (decreto del governo n. 1/2016, recante approvazione delle norme metodologiche di attuazione della legge n. 227/2015, che istituisce il codice tributario), del 6 gennaio 2016 (
[OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 22 del 13 gennaio 2016), al capo IX, intitolato «Operazioni esenti dall’imposta», alla sezione 1, punto 42, così recita:
«1. L’esenzione prevista dall’articolo 292, paragrafo 1, lettera f), del codice tributario per la formazione professionale degli adulti si applica in capo ai soggetti a tal fine autorizzati conformemente al decreto legislativo n. 129/2000, in materia di formazione professionale degli adulti, ripubblicato, come successivamente modificato e integrato, ai soggetti autorizzati alla formazione professionale del personale dell’aeronautica civile in attività, previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România (legge n. 223/2007, recante lo Statuto del personale professionista dell’aeronautica civile in attività dell’aviazione civile della [OSCURATO:PERSONA]), e successive modifiche e integrazioni, nonché all’Agenzia nazionale dei dipendenti pubblici per l’attività di perfezionamento professionale. Sono parimenti esenti i servizi di formazione professionale resi da educatori professionisti sulla base dei contratti di partenariato conclusi con l’Agenzia nazionale dei dipendenti pubblici sulla base dell’articolo 23 della Hotărâreă Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici (decreto del governo n. 1066/2008, recante approvazione delle norme relative alla formazione professionale dei dipendenti pubblici).
(...)
3. L’esenzione prevista dall’articolo 292, paragrafo 1, lettera f), del codice tributario si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi strettamente connesse ai servizi educativi, quali la vendita di testi scolastici, l’organizzazione di conferenze collegate all’attività didattica, effettuate dagli istituti pubblici o da altri enti autorizzati per le attività d’insegnamento o per la formazione professionale degli adulti, lo svolgimento di esami per l’accesso ai servizi educativi o di formazione professionale degli adulti.
(...)».
7
[OSCURATO:PERSONA] educației naționale nr. 1/2011 (legge sull’istruzione nazionale n. 1/2011), del 5 gennaio 2011
([OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 18 del 10 gennaio 2011; in prosieguo: la «legge sull’istruzione nazionale»), disciplina, conformemente al suo articolo 1, la struttura, le funzioni, l’organizzazione e il funzionamento del sistema nazionale di insegnamento pubblico, privato e confessionale.
8
L’articolo 58 della legge sull’istruzione nazionale, relativo al programma «La scuola dopo scuola», è così formulato:
«1. Gli istituti d’insegnamento, mediante decisione del consiglio di amministrazione, possono estendere le proprie attività con gli alunni dopo le ore di lezione, attraverso il programma “La scuola dopo scuola”.
2. In partenariato con le autorità pubbliche locali e con le associazioni di genitori, attraverso il programma “La scuola dopo scuola”, sono offerte attività educative, ricreative, di tempo libero, per il consolidamento delle competenze acquisite o di apprendimento accelerato, nonché attività d’insegnamento di recupero. Ove possibile, il partenariato può essere realizzato con organizzazioni non governative dotate di competenze in materia.
3. I programmi “La scuola dopo scuola” sono organizzati sulla base di una metodologia approvata con decreto del Ministro dell’Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport.
4. Lo Stato può finanziare il programma “La scuola dopo scuola” per i bambini e gli alunni appartenenti a categorie svantaggiate, conformemente alla legge».
9
L’organizzazione del programma «La scuola dopo scuola» è disciplinata dalla Metodologia de organizare a programului «Şcoala după şcoală», aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349 (Metodologia di organizzazione del programma «La scuola dopo scuola», approvata con decreto del Ministro dell’Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport n. 5349), del 7 settembre 2011 (
[OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 738 del 20 ottobre 2011; in prosieguo: la «metodologia di organizzazione del programma “La scuola dopo scuola”»).
10
La metodologia di organizzazione del programma «La scuola dopo scuola» all’articolo 2 prevede quanto segue:
«1. Il programma “La scuola dopo scuola”, denominato in prosieguo: il Programma SDS, è un programma complementare al programma scolastico obbligatorio, che offre possibilità d’insegnamento formale e informale per il consolidamento delle competenze, l’insegnamento di recupero e l’insegnamento accelerato attraverso attività educative, ricreative e del tempo libero.
2. Il programma SDS si rivolge sia agli alunni dell’istruzione primaria sia agli alunni dell’istruzione secondaria.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11
[OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale rumena che offre servizi educativi consistenti nell’organizzazione di attività complementari al programma scolastico, quali assistenza nei compiti, programmi educativi, corsi di lingue straniere, corsi di arte, attività sportive, ritiro dei bambini dagli istituti d’insegnamento e distribuzione dei pasti dopo le attività scolastiche.
12
Tali attività corrispondono a quelle contenute nel programma «Școala după școală» («La scuola dopo scuola»), come istituito, in particolare, dalla metodologia di organizzazione del programma «La scuola dopo scuola» (in prosieguo: il «programma “La scuola dopo scuola”»).
13
I bambini che vi partecipano sono iscritti presso diversi istituti d’insegnamento di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).
14
Nell’ambito della classificazione delle attività economiche nazionali (CAEN), secondo il quale ogni società commerciale e persona fisica autorizzata in [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a classificare il proprio oggetto sociale a fini segnatamente statistici, le attività della [OSCURATO:SOCIETA] rientrano nel codice CAEN 8559 – «Altre forme d’insegnamento».
15
A seguito di una verifica fiscale relativa all’IVA, vertente sul periodo compreso tra il 1
o
agosto 2016 e il 31 dicembre 2017, il servizio di controllo delle autorità fiscali ha constatato che, nel mese di luglio 2016, il fatturato della [OSCURATO:SOCIETA] aveva superato la soglia di fatturato al di sotto della quale le piccole imprese beneficiano, secondo il codice tributario, di un’esenzione dall’IVA. Di conseguenza, tali autorità hanno considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto registrarsi ai fini dell’IVA a partire dal mese di agosto 2016 e le hanno imposto il pagamento di un importo corrispondente all’IVA per il periodo considerato.
16
L’11 giugno 2018 tale società ha presentato un reclamo amministrativo contro tale decisione di accertamento, facendo valere, in particolare, che le operazioni da essa effettuate rappresentavano prestazioni di servizi strettamente connessi all’attività di insegnamento prevista dalla legge sull’istruzione nazionale, di modo che esse erano esenti dall’IVA in forza dell’articolo 292, paragrafo 1, lettera f), del codice tributario. Le autorità fiscali hanno rilevato, in particolare, che la [OSCURATO:SOCIETA] non era autorizzata a fornire servizi nell’ambito del programma «La scuola dopo scuola» destinato agli alunni.
17
Con decisione del 10 settembre 2018, il servizio per la gestione dei reclami n. 1 delle autorità fiscali ha respinto tale reclamo amministrativo, con la motivazione che le attività esercitate dalla [OSCURATO:SOCIETA] non facevano parte del sistema nazionale di insegnamento e non erano autorizzate in forza delle norme metodologiche di applicazione dell’articolo 292, paragrafo 1, lettera f), del codice tributario.
18
Adito di un ricorso contro tale decisione da parte della [OSCURATO:SOCIETA], il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) rileva che, al momento della costituzione della società, all’oggetto sociale delle attività svolte dalla medesima era stato attribuito il codice CAEN 8559 – «Altre forme d’insegnamento», motivo per cui tale società ha ritenuto che non occorresse ottenere ulteriori pareri affinché i servizi forniti nell’ambito di tale oggetto sociale fossero classificati nella categoria delle operazioni esenti da IVA, in applicazione dell’articolo 292, paragrafo 1, lettera f), del codice tributario.
19
Il giudice del rinvio afferma tuttavia che, alla luce del diritto nazionale, in particolare di tale disposizione, le prestazioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] non sono esenti, in quanto essa non ha dimostrato la conclusione di un partenariato con un istituto di insegnamento ai fini dell’attuazione di un progetto nell’ambito del programma «La scuola dopo scuola».
20
Tale giudice ritiene nondimeno che la [OSCURATO:SOCIETA] possa invocare il beneficio dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112.
21
A tale riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che i servizi da essa forniti agli alunni comprendono attività di trasmissione di conoscenze sia pratiche sia teoriche, conformemente al programma scolastico nazionale, che sono necessarie per approfondire le conoscenze acquisite dagli alunni nell’ambito dei corsi impartiti negli istituti di insegnamento. La finalità di tali attività non sarebbe quindi puramente ricreativa, ma principalmente incentrata sullo svolgimento dei compiti e sul consolidamento delle conoscenze acquisite durante le ore di lezione seguite negli istituti di insegnamento del sistema nazionale.
22
Il giudice del rinvio ne conclude che l’attività della [OSCURATO:SOCIETA] rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112.
23
Nutre invece dubbi quanto al fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] soddisfi gli altri criteri stabiliti in tale disposizione, dal momento che non è certo che essa possa essere considerata un «organism[o] riconosciut[o] (...) come avent[e] finalità simili» agli enti di diritto pubblico, ai sensi di detta disposizione, essendo in possesso soltanto dell’autorizzazione necessaria per l’esercizio delle attività educative individuate dal codice CAEN 8559, autorizzazione che tuttavia nel diritto nazionale non è considerata sufficiente per rendere un organismo idoneo all’esenzione dall’IVA.
24
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), l’articolo 133 e l’articolo 134 della direttiva [2006/112] debbano essere interpretati nel senso che i servizi educativi quali quelli contenuti nel programma nazionale “La scuola dopo scuola” possono essere inclusi nella nozione di “servizi strettamente connessi all’insegnamento scolastico”, qualora siano forniti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, da un ente privato, a fini commerciali e in assenza di un partenariato concluso con un istituto d’insegnamento.
2)
In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se il riconoscimento della ricorrente come “organismo con finalità simili”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva [2006/112] possa risultare dalle disposizioni legislative nazionali relative all’autorizzazione delle attività identificate tramite il codice CAEN 8559 – “Altre forme d’insegnamento (...)” da parte dell’Ufficio nazionale del registro del commercio nonché con riferimento al carattere di pubblico interesse delle attività educative del tipo “La scuola dopo scuola”, che mirano a prevenire l’abbandono scolastico e l’abbandono scolastico precoce, il miglioramento del rendimento scolastico, il recupero scolastico, l’insegnamento accelerato, lo sviluppo personale e l’inclusione sociale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
25
Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «organism[o] riconosciut[o] (...) come avent[e] finalità simili» a quelle di un ente di diritto pubblico per l’educazione, ai sensi di tale disposizione, un ente privato che esercita attività didattiche di interesse pubblico consistenti, in particolare, nell’organizzazione di attività complementari al programma scolastico – quali assistenza nei compiti, programmi educativi, corsi di lingue straniere – e che ha ottenuto un’autorizzazione dall’Ufficio nazionale del registro nazionale del commercio, sotto forma di attribuzione del codice CAEN 8559 – «Altre forme d’insegnamento», ai sensi della classificazione delle attività economiche nazionali.
26
In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 132 della direttiva 2006/112 prevede esenzioni le quali, come precisa il titolo del capo in cui tale articolo figura, sono dirette a favorire talune attività di interesse pubblico. Tuttavia, tali esenzioni non riguardano tutte le attività di interesse pubblico, ma solo quelle che vi sono elencate e descritte in modo molto particolareggiato (sentenze del 4 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑699/15
,
EU:C:2017:344
, punto
22
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 marzo 2019, A & G Fahrschul-Akademie,
C‑449/17
,
EU:C:2019:202
, punto
17
).
27
Secondo la giurisprudenza della Corte, le citate esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione volte a evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (sentenze del 26 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑90/16
,
EU:C:2017:814
, punto
17
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 ottobre 2021, Dubrovin & Tröger – Aquatics,
C‑373/19
,
EU:C:2021:873
, punto
21
).
28
I termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi realizzata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui al menzionato articolo 132 debbano essere interpretati in modo da privare le esenzioni stesse dei loro effetti (sentenze del 4 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑699/15
,
EU:C:2017:344
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 ottobre 2021, Dubrovin & Tröger – Aquatics,
C‑373/19
,
EU:C:2021:873
, punto
22
).
29
Occorre rilevare, più in particolare, che dal tenore letterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 risulta che l’esenzione di cui a tale disposizione è subordinata, essenzialmente, a due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, quella relativa alla natura del servizio prestato – si deve trattare di prestazioni per l’educazione dell’infanzia o della gioventù, di insegnamento scolastico o universitario, di formazione o di riqualificazione professionale oppure di prestazioni «strettamente connesse» a tali prestazioni – e, dall’altro, quella relativa al prestatore del servizio fornito – tali prestazioni devono essere effettuate «da enti di diritto pubblico (...) o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili» (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2013, MDDP,
C‑319/12
,
EU:C:2013:778
, punto
35
, nonché del 4 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑699/15
,
EU:C:2017:344
, punto
26
).
30
Per quanto riguarda la seconda di tali condizioni, qualora un ente non costituisca un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, come sembra essere il caso della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento principale, le sue prestazioni possono essere esentate dall’IVA ai sensi di tale disposizione solo nei limiti in cui esso rientri nella nozione di «altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili», oggetto della seconda questione pregiudiziale.
31
A tale riguardo, si deve rilevare che la Corte ha già statuito che, poiché l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un simile riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono al riguardo di un potere discrezionale (v., in tal senso, sentenze del 26 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑498/03
,
EU:C:2005:322
, punti
49
e
51
, nonché del 28 novembre 2013, MDDP,
C‑319/12
,
EU:C:2013:778
, punto
37
).
32
Spetta inoltre ai giudici nazionali valutare se gli [OSCURATO:PERSONA] membri, imponendo simili condizioni, abbiano rispettato i limiti del loro potere discrezionale osservando i principi del diritto dell’Unione, in particolare il principio di parità di trattamento il quale, in materia di IVA, si traduce nel principio di neutralità fiscale (sentenza del 28 novembre 2013, MDDP,
C‑319/12
,
EU:C:2013:778
, punto
38
e giurisprudenza ivi citata).
33
Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che tale riconoscimento in quanto organismo con finalità simili a quelle di un ente educativo di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, si effettua nel diritto rumeno – per quanto riguarda gli enti privati, come la [OSCURATO:SOCIETA], che offrono attività didattiche di tipo «La scuola dopo scuola» – principalmente attraverso la conclusione di un partenariato con un istituto di insegnamento nell’ambito del programma «La scuola dopo scuola», conformemente all’articolo 58 della legge sull’istruzione nazionale e alla metodologia per l’organizzazione del programma «La scuola dopo scuola».
34
Orbene, dagli elementi presentati dal giudice del rinvio risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha concluso un simile partenariato e non dispone pertanto del riconoscimento o dell’autorizzazione richiesti a tal fine dal diritto rumeno.
35
Di conseguenza, si deve constatare che, fatta salva la valutazione di cui al punto 32 della presente sentenza, non si può ritenere che un simile ente costituisca un organismo riconosciuto come avente finalità simili a quelle di un ente educativo di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, dal momento che esso non soddisfa le condizioni stabilite a tal fine dalle autorità nazionali, senza che incida su tale qualificazione il fatto che esso eserciti attività didattiche di interesse pubblico del tipo «La scuola dopo scuola» o che abbia ottenuto un’autorizzazione da parte dell’Ufficio nazionale del registro del commercio, al momento della sua iscrizione in tale registro, sotto forma dell’attribuzione del codice CAEN 8559 – «Altre forme d’insegnamento».
36
Infatti, per quanto riguarda, più in particolare, tale autorizzazione, dagli elementi presentati dal giudice del rinvio risulta che essa ha ad oggetto soltanto il riconoscimento, ai fini della registrazione nel registro nazionale del commercio, dell’attività della società come rientrante nel codice CAEN 8559 – «Altre forme d’insegnamento», e attiene quindi solo alla finalità commerciale legittima delle attività svolte da tale società, cosicché, come affermato dal governo rumeno e dalla Commissione europea, una simile autorizzazione non può equivalere al riconoscimento di una società come organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico.
37
Alla luce di quanto sopra, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «organism[o] riconosciut[o] (...) come avent[e] finalità simili» a quelle di un ente di diritto pubblico per l’educazione, ai sensi di tale disposizione, un ente privato che esercita attività didattiche di interesse pubblico consistenti, in particolare, nell’organizzazione di attività complementari al programma scolastico – quali assistenza nei compiti, programmi educativi, corsi di lingue straniere – e che ha ottenuto un’autorizzazione dall’Ufficio nazionale del registro del commercio, sotto forma di attribuzione del codice CAEN 8559 – «Altre forme d’insegnamento», ai sensi della classificazione delle attività economiche nazionali, qualora tale impresa non soddisfi comunque le condizioni previste dal diritto nazionale per poter beneficiare di tale riconoscimento.
Sulla prima questione
38
Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione e delle condizioni cumulative dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, ricordate al punto 29 della presente sentenza, non occorre rispondere alla prima questione (v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2019, A & G Fahrschul-Akademie,
C‑449/17
,
EU:C:2019:202
, punto
31
).
Sulle spese
39
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «organism[o] riconosciut[o] (...) come avent[e] finalità simili» a quelle di un ente di diritto pubblico per l’educazione, ai sensi di tale disposizione, un ente privato che esercita attività didattiche di interesse pubblico consistenti, in particolare, nell’organizzazione di attività complementari al programma scolastico – quali assistenza nei compiti, programmi educativi, corsi di lingue straniere – e che ha ottenuto un’autorizzazione dall’Ufficio nazionale del registro del commercio, sotto forma di attribuzione del codice CAEN 8559 – «Altre forme d’insegnamento», ai sensi della classificazione delle attività economiche nazionali, qualora tale impresa non soddisfi comunque le condizioni previste dal diritto nazionale per poter beneficiare di tale riconoscimento.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il rumeno.