Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34208/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi in concorso con altri, e con riguardo al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino il 4.3.2011.

L'imputato è coinvolto nelle vicende fraudolente inerenti a tale fallimento, in qualità di amministratore della società in decozione dal 24.2.2010 fino alla data della dichiarazione di dissesto.

La distrazione, in particolare, è avvenuta attraverso la fraudolenta sottrazione al patrimonio sociale delle attrezzature per refrigerazione, acquistate da altra società con riserva di proprietà, per un importo di euro 250.000 e, successivamente al fallimento, mediante la loro messa in vendita per cessione di attività.

2. Avverso la citata pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque diversi motivi.

2.1. La prima censura eccepisce violazione di legge con riguardo all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 134 del 2021, nonché agli artt. 3 e 111 Cost. e 6 CEDU, per non avere la Corte d'Appello ritenuto l'applicabilità retroattiva, nel caso di specie, della nuova disposizione relativa all'improcedibilità del reato.

Secondo la difesa, la natura della norma prevista dall'art. 344-bis cod. proc. pen. sarebbe solo apperentemente processuale, mentre invece essa avrebbe evidenti effetti sostanziali penali, poiché la sua applicazione determina la punibilità o meno del reato.

Da qui l'irragionevolezza e l'illegittimità dell'interpretazione che non la estende, se più favorevole, anche ai reati commessi precedentemente alla linea di demarcazione legislativa fissata in quelli successivi al 1.1.2020.

Nel caso di specie, la disciplina di nuovo conio è più favorevole per l'imputato, poiché la sua operatività determinerebbe l'improcedibilità del giudizio d'appello per la durata eccedente i tre anni.

Qualora il Collegio non aderisse alla tesi difensiva, il ricorso chiede la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per la valutazione dell'illegittimità costituzionale della norma con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nonchè all'art. 6 CEDU.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, manifestamente illogico e contraddittorio, nella misura in cui ha assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato al capo A, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nominato amministratore successivamente al dominus effettivo « della società, [OSCURATO:PERSONA], e non anche il ricorrente, che è succeduto a sua volta al citato Lombardo nella carica di amministratore della fallita.

Se non si è ritenuto che Lombardo fosse autore materiale della sottrazione dei beni della fallita richiamati nell'imputazione, altrettanto avrebbe dovuto farsi riguardo al ricorrente.

2.3. La terza ragione eccepita agita vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'argomento difensivo del breve periodo in cui il ricorrente è stato amministratore della fallita (dal 25.2.2010 alla data del fallimento, dichiarato il 4.3.2011), circostanza da cui conseguirebbe che egli non sia sia reso conto delle problematiche da cui era afflitta la società stessa.

Né potrebbe essergli attribuita la responsabilità per i reati contestati in modo "automatico", sul presupposto che egli abbia rivestito la carica di amministratore al momento del fallimento.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla prova dell'insorgere dell'obbligo di consegna dei libri e delle scritture contabili.

Il ricorrente sostiene che non gli sia stata notificata la sentenza di fallimento, con la conseguenza che il citato obbligo di consegna delle scritture contabili societarie non sarebbe mai legittimamente sorto; d'altra parte, la mancata notifica della sentenza dichiarativa del fallimento determinerebbe anche che essa non è ancora passata in giudicato ma risulta tuttora appellabile, sicchè non può essere posta alla base dei reati per il quale il ricorrente è imputato.

2.5. Un ultimo motivo di ricorso lamenta l'eccessiva dosimetria sanzionatoria, in ragione dell'incensuratezza del ricorrente, delle sue condizioni di salute e del limitato periodo di tempo in cui è stato amministratore della fallita.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibiltà del ricorso con requisitoria scritta.

3.1. La difesa del ricorrente ha depositato memorie di replica con le quali ribadisce le ragioni di ricorso, concludendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134 prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio d'appello e del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima (rispettivamente di due anni e di un anno), di cui all'art. 344- bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.

La disposizione normativa non suscita profili di incertezza dal punto di vista interpretativo, a fronte del chiaro dettato rappresentativo della volontà del legislatore di limitare cronologicamente l'applicazione di tale causa di improcedibilità, da cui consegue la non punibilità delle condotte.

Tale previsione è frutto di una scelta legislativa discrezionale, giustificata dalla diversità delle situazioni e coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità, aderendo a tale piana lettura della norma richiamata, ha valutato anche la compatibilità costituzionale di tale disciplina transitoria, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., restituendo un quadro di totale legittimità (cfr. Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408; Sez. 5, n. 334 del 5/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419; Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043).

3. Il secondo motivo di ricorso, riferito all'affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato che, a pag. 4, ha evidenziato come solo durante la fase finale della vita della fallita, vale a dire quando era amministratore il ricorrente, i beni aziendali sono stati distratti; a riprova di ciò si citano, in sentenza, i contenuti delle scritture contabili depositate fino al 2009, dalle quali risulta che le attrezzature erano regolarmente presenti e utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quando il ruolo di amministratore era svolto da [OSCURATO:PERSONA] - secondo i giudici di merito - i beni venduti con riserva di proprietà erano ancora nella esclusiva titolarità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentra la fallita ne possedeva solo la disponibilità materiale, regolarmente attestata sino alla suddetta, successiva distrazione.

Tali argomenti non sono scalfiti, e neppure esaminati, dal ricorrente, che si limita a professare la sua estraneità ai profili di responsabilità, assimilando la sua posizione a quella di un altro amministratore succeduto a Ponte - [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al quale diversi sono i risultati restituiti dall'istruttoria dibattimentale, tanto che si è giunti alla sua assoluzione.4.

Quanto al terzo motivo di ricorso, i profili in esso trattati sollecitano una diversa ricostruzione della piattaforma probatoria, puntando ad esiti più favorevoli al ricorrente in modo rivalutativo ed assertivo, mentre è noto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rivelino indicatori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

L'asserita brevità ed irrilevanza, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, del periodo in cui il ricorrente ha svolto il suo ruolo gestorio è tale, appunto, solo nella prospettazione difensiva, trattandosi di più di un anno e, soprattutto, dell'anno cruciale, precedente al fallimento ed in cui si è determinata la distrazione.

Nessun automatismo logico-induttivo, infine, ha caratterizzato le due sentenze di merito, coerenti fra loro a formare una doppia pronuncia conforme, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, quale amministratore e gestore della società.

Sotto tale profilo il motivo è genericamente formulato.

5. Il quarto motivo di censura è inedito e manifestamente infondato.

Il ricorso deduce il mancato passaggio in giudicato della sentenza di fallimento, per il difetto di notifica della sentenza, dimenticando che la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende ispirarsi, ritiene che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (cfr. Sez. 5, n. 10033 del 19/1/2017, Ioghà, Rv. 269454, in una fattispecie in cui si sono ritenuti insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata notifica dell'istanza di fallimento all'amministratore della società fallita, nonchè alla pronuncia della sentenza di fallimento da parte di giudice incompetente).

Il principio si iscrive nella scia della consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez.

U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239398).

D'altra parte, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento è regolato dall'art. 327 cod. proc. civ., ai sensi del quale (a parte le ipotesi del secondo comma, non evocate comunque dalla difesa), indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo (decorsi sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza.

Il motivo difensivo, pertanto, è manifestamente infondato, a prescindere dalla constatazione, già anticipata, circa il fatto che, prima del ricorso per cassazione, tale argomento non era stato proposto dal ricorrente, sicchè si tratta di motivo inedito e, per questo, inammissibile.

6. Infine, anche le ragioni di censura legate al trattamento sanzionatorio sono inammissibili poiché genericamente formulate, laddove la sentenza impugnata ha senza dubbio fornito adeguata giustificazione quanto alla determinazione della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità del fatto (con riguardo all'ammontare dei beni distratti, alla grave esposizione debitoria in cui si è lasciata la fallita e all'assenza di collaborazione fornita alla curatela fallimentare per la ricostruzione del patrimonio societario).

7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi in concorso con altri, e con riguardo al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino il 4.3.2011. L'imputato è coinvolto nelle vicende fraudolente inerenti a tale fallimento, in qualità di amministratore della società in decozione dal 24.2.2010 fino alla data della dichiarazione di dissesto. La distrazione, in particolare, è avvenuta attraverso la fraudolenta sottrazione al patrimonio sociale delle attrezzature per refrigerazione, acquistate da altra società con riserva di proprietà, per un importo di euro 250.000 e, successivamente al fallimento, mediante la loro messa in vendita per cessione di attività. 2. Avverso la citata pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque diversi motivi. 2.1. La prima censura eccepisce violazione di legge con riguardo all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 134 del 2021, nonché agli artt. 3 e 111 Cost. e 6 CEDU, per non avere la Corte d'Appello ritenuto l'applicabilità retroattiva, nel caso di specie, della nuova disposizione relativa all'improcedibilità del reato. Secondo la difesa, la natura della norma prevista dall'art. 344-bis cod. proc. pen. sarebbe solo apperentemente processuale, mentre invece essa avrebbe evidenti effetti sostanziali penali, poiché la sua applicazione determina la punibilità o meno del reato. Da qui l'irragionevolezza e l'illegittimità dell'interpretazione che non la estende, se più favorevole, anche ai reati commessi precedentemente alla linea di demarcazione legislativa fissata in quelli successivi al 1.1.2020. Nel caso di specie, la disciplina di nuovo conio è più favorevole per l'imputato, poiché la sua operatività determinerebbe l'improcedibilità del giudizio d'appello per la durata eccedente i tre anni. Qualora il Collegio non aderisse alla tesi difensiva, il ricorso chiede la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per la valutazione dell'illegittimità costituzionale della norma con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nonchè all'art. 6 CEDU. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, manifestamente illogico e contraddittorio, nella misura in cui ha assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato al capo A, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nominato amministratore successivamente al dominus effettivo « della società, [OSCURATO:PERSONA], e non anche il ricorrente, che è succeduto a sua volta al citato Lombardo nella carica di amministratore della fallita. Se non si è ritenuto che Lombardo fosse autore materiale della sottrazione dei beni della fallita richiamati nell'imputazione, altrettanto avrebbe dovuto farsi riguardo al ricorrente. 2.3. La terza ragione eccepita agita vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'argomento difensivo del breve periodo in cui il ricorrente è stato amministratore della fallita (dal 25.2.2010 alla data del fallimento, dichiarato il 4.3.2011), circostanza da cui conseguirebbe che egli non sia sia reso conto delle problematiche da cui era afflitta la società stessa. Né potrebbe essergli attribuita la responsabilità per i reati contestati in modo "automatico", sul presupposto che egli abbia rivestito la carica di amministratore al momento del fallimento. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla prova dell'insorgere dell'obbligo di consegna dei libri e delle scritture contabili. Il ricorrente sostiene che non gli sia stata notificata la sentenza di fallimento, con la conseguenza che il citato obbligo di consegna delle scritture contabili societarie non sarebbe mai legittimamente sorto; d'altra parte, la mancata notifica della sentenza dichiarativa del fallimento determinerebbe anche che essa non è ancora passata in giudicato ma risulta tuttora appellabile, sicchè non può essere posta alla base dei reati per il quale il ricorrente è imputato. 2.5. Un ultimo motivo di ricorso lamenta l'eccessiva dosimetria sanzionatoria, in ragione dell'incensuratezza del ricorrente, delle sue condizioni di salute e del limitato periodo di tempo in cui è stato amministratore della fallita. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibiltà del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. La difesa del ricorrente ha depositato memorie di replica con le quali ribadisce le ragioni di ricorso, concludendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134 prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio d'appello e del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima (rispettivamente di due anni e di un anno), di cui all'art. 344- bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020. La disposizione normativa non suscita profili di incertezza dal punto di vista interpretativo, a fronte del chiaro dettato rappresentativo della volontà del legislatore di limitare cronologicamente l'applicazione di tale causa di improcedibilità, da cui consegue la non punibilità delle condotte. Tale previsione è frutto di una scelta legislativa discrezionale, giustificata dalla diversità delle situazioni e coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità, aderendo a tale piana lettura della norma richiamata, ha valutato anche la compatibilità costituzionale di tale disciplina transitoria, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., restituendo un quadro di totale legittimità (cfr. Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408; Sez. 5, n. 334 del 5/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419; Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043). 3. Il secondo motivo di ricorso, riferito all'affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato che, a pag. 4, ha evidenziato come solo durante la fase finale della vita della fallita, vale a dire quando era amministratore il ricorrente, i beni aziendali sono stati distratti; a riprova di ciò si citano, in sentenza, i contenuti delle scritture contabili depositate fino al 2009, dalle quali risulta che le attrezzature erano regolarmente presenti e utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quando il ruolo di amministratore era svolto da [OSCURATO:PERSONA] - secondo i giudici di merito - i beni venduti con riserva di proprietà erano ancora nella esclusiva titolarità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentra la fallita ne possedeva solo la disponibilità materiale, regolarmente attestata sino alla suddetta, successiva distrazione. Tali argomenti non sono scalfiti, e neppure esaminati, dal ricorrente, che si limita a professare la sua estraneità ai profili di responsabilità, assimilando la sua posizione a quella di un altro amministratore succeduto a Ponte - [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al quale diversi sono i risultati restituiti dall'istruttoria dibattimentale, tanto che si è giunti alla sua assoluzione.4. Quanto al terzo motivo di ricorso, i profili in esso trattati sollecitano una diversa ricostruzione della piattaforma probatoria, puntando ad esiti più favorevoli al ricorrente in modo rivalutativo ed assertivo, mentre è noto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rivelino indicatori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'asserita brevità ed irrilevanza, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, del periodo in cui il ricorrente ha svolto il suo ruolo gestorio è tale, appunto, solo nella prospettazione difensiva, trattandosi di più di un anno e, soprattutto, dell'anno cruciale, precedente al fallimento ed in cui si è determinata la distrazione. Nessun automatismo logico-induttivo, infine, ha caratterizzato le due sentenze di merito, coerenti fra loro a formare una doppia pronuncia conforme, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, quale amministratore e gestore della società. Sotto tale profilo il motivo è genericamente formulato. 5. Il quarto motivo di censura è inedito e manifestamente infondato. Il ricorso deduce il mancato passaggio in giudicato della sentenza di fallimento, per il difetto di notifica della sentenza, dimenticando che la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende ispirarsi, ritiene che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (cfr. Sez. 5, n. 10033 del 19/1/2017, Ioghà, Rv. 269454, in una fattispecie in cui si sono ritenuti insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata notifica dell'istanza di fallimento all'amministratore della società fallita, nonchè alla pronuncia della sentenza di fallimento da parte di giudice incompetente). Il principio si iscrive nella scia della consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239398). D'altra parte, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento è regolato dall'art. 327 cod. proc. civ., ai sensi del quale (a parte le ipotesi del secondo comma, non evocate comunque dalla difesa), indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo (decorsi sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza. Il motivo difensivo, pertanto, è manifestamente infondato, a prescindere dalla constatazione, già anticipata, circa il fatto che, prima del ricorso per cassazione, tale argomento non era stato proposto dal ricorrente, sicchè si tratta di motivo inedito e, per questo, inammissibile. 6. Infine, anche le ragioni di censura legate al trattamento sanzionatorio sono inammissibili poiché genericamente formulate, laddove la sentenza impugnata ha senza dubbio fornito adeguata giustificazione quanto alla determinazione della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità del fatto (con riguardo all'ammontare dei beni distratti, alla grave esposizione debitoria in cui si è lasciata la fallita e all'assenza di collaborazione fornita alla curatela fallimentare per la ricostruzione del patrimonio societario). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric