CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d’appello di Firenze del 28/4/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 28.4.2025, la Corte d’appello di Firenze, qualegiudice del rinvio, ha proceduto a seguito dell’annullamento della Quinta Sezionedella Corte di cassazione della sentenza della stessa Corte d’appello del4.12.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarottadocumentale, nella sua qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data del fallimento e di amministratore di fatto dalla data dicostituzione della società al fallimento.1.1 L’annullamento aveva riguardato la condanna per i soli fatti commessida amministratore di fatto, avendo la Quinta Sezione considerato che «non puòritenersi sufficiente ai fini della prova della gestione di fatto della società da partedello stesso la testimonianza della dipendente [OSCURATO:PERSONA], valorizzata inmaniera pressocché decisiva da entrambe le pronunce di merito, nel senso cheella riceveva direttive dall'imputato per lo svolgimento della sua attivitàlavorativa. Quella descritta è infatti una condotta che assume valenza "neutra"se non corroborata da altri indici, ossia da concreti atti di gestione dell'impresa,perché potrebbe essere ben posta in essere anche da un dipendente conmansioni direttive o comunque superiori rispetto a quello che riceve le indicazioniper lo svolgimento del suo lavoro».1.2 Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha ricostruito innanzitutto lavicenda oggetto del processo, evidenziando che la società era stata costituita nel2003 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detentori ciascuno del 50% delle quote, e chel’imputato ne era stato amministratore unico, prima, e presidente del Consiglio diAmministrazione, dopo, fino al 31.12.2010. In questa data gli era subentratoBalocco (il quale già il 15.12.2008 aveva ceduto le proprie quote a [OSCURATO:PERSONA])fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi era stato nominato amministratore unico D’Aleo finoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui era subentrato nuovamente [OSCURATO:PERSONA].Il curatore aveva rilevato che la documentazione contabile della società sipresentava inattendibile e che non erano stati offerti chiarimenti nemmeno dallarelazione sui conti della società che gli era stata consegnata dallo stessoGiangregorio. La Corte d’appello ha dato atto, altresì, delle dichiarazioni resedall'imputato allo stesso curatore, nonché di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] al curatore,da D’Aleo in dibattimento e da [OSCURATO:PERSONA], impiegata della [OSCURATO:SOCIETA] fino al2012.1.3 Ciò posto, la Corte d’appello – tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era titolareesclusivo delle quote sin dal 2008, che [OSCURATO:PERSONA] si era occupato solo della partecommerciale della società e che D’Aleo aveva svolto solo mansioni operative – haconsiderato che l’imputato fosse, tra i soci, quello più interessato alle sorti dellasocietà, della cui parte amministrativa si era sempre occupato.Significativo del ruolo di fatto da lui ricoperto nella società, era quantoverificatosi dopo la dichiarazione di fallimento, quando [OSCURATO:PERSONA] si erapresentato al curatore con una relazione di rettifica della contabilità e avevadichiarato di essersi accorto della irregolarità nella contabilità già nel 2013 primadi riassumere l'incarico di amministratore l'anno successivo, il che vuol dire cheegli aveva comunque “il polso” della situazione e che ben conosceval'inconsistenza patrimoniale della società.Si tratta di circostanze chiaramente dimostrative della sua consapevolezzadell'attività della società, peraltro confermate anche dalle dichiarazioni delladipendente [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che i rapporti con il commercialistaerano sempre stati tenuti da [OSCURATO:PERSONA], che «faceva il titolare». Quest'ultimaè una dichiarazione che non può definirsi neutra, provenendo da una dipendenteche ha prestato la sua attività alla [OSCURATO:SOCIETA] fino al 2012.In definitiva, sono ravvisabili – secondo la Corte d’appello – elementi da cuidedurre ragionevolmente il ruolo di amministratore di fatto svolto daGiangregorio, il quale era colui che si occupava della contabilità e che mantenevai rapporti con il commercialista anche durante l'amministrazione di D’Aleo e diBalocco.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di AntonioGiangregorio, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 627, comma 3,cod. proc. pen.La sentenza è viziata per non essersi uniformata ai principi di diritto e alleindicazioni fornite nella sentenza di annullamento con rinvio, nella quale laQuinta Sezione aveva espresso un principio di diritto concernente gli elementiche legittimano l’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore difatto.In particolare, era stata evidenziata la necessità dell'accertamento dielementi sintomatici di gestione della società, risultanti dall'organico inserimentodel soggetto che svolge funzioni gerarchiche e direttive in qualsiasi momentodell’iter di organizzazione dell'attività societaria. La sentenza rescindente avevapoi indicato ai giudici del rinvio che non potesse ritenersi sufficiente a fini diprova la testimonianza della dipendente [OSCURATO:PERSONA], considerato che lo stessoGiangregorio aveva ammesso di aver continuato a lavorare nella gestione dellepratiche amministrative della società, sicché la condotta dell'imputato, comedescritta dalla teste, era da intendersi neutra.La motivazione della sentenza rescissoria, invece, poggia su elementiinidonei a fornire la prova negativa rispetto al fatto che i poteri gestori effettivierano svolti dagli amministratori di diritto [OSCURATO:PERSONA] e D’Aleo.In primo luogo, sono state valorizzate le dichiarazioni di D’Aleo, benchécontraddittorie e inidonee a dimostrare che nel periodo in cui questi avevaricoperto la carica di amministratore la gestione effettiva della società fosse statasvolta da [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, a stare alle dichiarazioni di D’Aleo, secondo cuia proporlo per la carica di amministratore fu [OSCURATO:PERSONA] ed egli ebbe pochi contattiin seguito con il ricorrente, se ne doveva trarre, al contrario, la conseguenza cheera da escludersi che [OSCURATO:PERSONA] fosse l’amministratore di fatto durante iperiodi di [OSCURATO:PERSONA] e d’Aleo.In secondo luogo, la Corte d’appello, escludendo che [OSCURATO:PERSONA] e D’Aleofossero amministratori effettivi della società, non ha comunque provato che inquegli stessi periodi lo fosse [OSCURATO:PERSONA].Sotto questo profilo, sono stati valorizzati a carico dell’imputato i medesimielementi utilizzati nella sentenza annullata, tra i quali le stesse dichiarazioni dellaMoltrasio che la Quinta sezione aveva giudicato neutre e che comunque nonrisultano ora corroborate da altri indici dimostrativi della gestione societaria daparte di [OSCURATO:PERSONA].2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’omessa pronuncia sul motivo di appello che era statodichiarato assorbito dalla sentenza di annullamento.La sentenza di annullamento aveva dichiarato assorbito l'originario secondomotivo di ricorso riguardante l'insussistenza dell'elemento soggettivo dellabancarotta documentale e la eventuale derubricazione della condotta nel reato dibancarotta semplice.Il giudice nel rinvio, non pronunciandosi sul motivo assorbito, è venutomeno a un suo preciso dovere, non tenendo conto che il rapporto dipregiudizialità del motivo assorbente rispetto a quello assorbito avrebbe impostodi affrontare il motivo assorbito una volta che fosse stato giudicato infondato ilmotivo assorbente.L'atto di appello aveva indicato gli elementi dimostrativi della mancanzadell'elemento psicologico del reato: 1) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesseriassunto la carica di amministratore quando l’azienda era in crisi, il che prova lasua buona fede; 2) il conferimento ad un professionista dell’incarico di redigereuna consulenza che facesse luce sulla reale situazione, ulteriore indice – questo –di buona fede e dato incompatibile con la consapevolezza di averevolontariamente tenuto la contabilità in modo incompleto; 3) la piena e continuacollaborazione da lui fornita al curatore.In ogni caso, non potrebbe integrare l’elemento soggettivo della bancarottadocumentale la mera violazione dei doveri di vigilanza e di controllo sulla tenutadella contabilità, che integrerebbe l’atteggiamento psicologico del meno gravereato di cui all’art. 217 l. fallim.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 16.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, quanto al primo motivo,che la Corte d’appello ha applicato le coordinate esegetiche indicate dal giudicedi legittimità e ha dato conto degli elementi di prova utilizzati per riconoscere ilruolo attivo del ricorrente nella gestione della società fallita, anche alla streguadei principi rinvenienti dalla disposizione di cui all'art. 2639 cod. civ., mentre,quanto al secondo motivo, la ricostruzione del dolo generico della infedele tenutadelle scritture contabili si fonda sull'ovvia constatazione secondo cui, alla lucedegli artt. 2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione dellescritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell’amministratore.4. In data 24.4.2024, il difensore del ricorrente ha trasmesso conclusioniscritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve ritenersi che la sentenzarescissoria abbia superato in modo congruo il vizio segnalato dalla sentenzarescindente con riferimento all’elemento oggettivo della bancarotta documentale,facendo corretta applicazione del principio di diritto indicato dalla Quinta Sezionedi questa Corte.Infatti, il giudice del rinvio ha adeguatamente individuato una serie di indicisintomatici della continuativa ingerenza di [OSCURATO:PERSONA], anche nel periodo in cuinon rivestiva cariche formali nell’organigramma della [OSCURATO:SOCIETA]., nella gestionedella società.Tali elementi – le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e D’Aleo, i rapporti intercorsi con ilcuratore, la inattendibilità dei chiarimenti contabili forniti da [OSCURATO:PERSONA] – sonostati ragionevolmente aggregati alle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], cosìconsentendo di superare la censura relativa al carattere sostanzialmente neutro– e comunque non di per sé decisivo – della testimonianza della predettadipendente.Non coglie nel segno, pertanto, la doglianza difensiva secondo cui lasentenza rescissoria si basa sui medesimi elementi giudicati insufficienti dallasentenza rescindente.Viceversa, la Corte d’appello di Firenze si è bene uniformata al principiosecondo cui, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", ènecessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con idipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di dettadisciplinare (Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01)Elementi di tale valenza sono stati appropriatamente enucleati dalcompendio probatorio disponibile ed il relativo accertamento costituisce oggettodi una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta dacongrua e logica motivazione (così Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, già sopracitata; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n.9222 del 22/4/1998, Galimberti, Rv. 212145 – 01). Spetta al giudice di merito,ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, valutare lapregnanza dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del24/5/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01).Il ricorso, dal canto suo, ambisce piuttosto a proporre, in modo nonconsentito nel giudizio di legittimità, una rilettura degli elementi posti afondamento della decisione impugnata, mediante l'autonoma adozione diparametri diversi di valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito.Tuttavia, la sentenza impugnata non soffre affatto di manifesta illogicità ocontraddittorietà e la censura principale attinente alla asserita violazione dell’art.627, comma 3, cod. proc. pen. è da considerarsi infondata, in quanto l'obbligodel giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d'annullamento della Corte dicassazione riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza d'annullamento,non le affermazioni esplicative della "ratio decidendi" (Sez. 1, n. 42990 del18/9/2008, Montalto, Rv. 241823 - 01).Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, come già evidenziato, ha fattocorret ta app l i caz ione de l pr inc ip io secondo cu i l ’ accer tamentodell’amministrazione di fatto richiede la presenza di elementi sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fasedell'attività della società, oltre che del principio secondo cui, in tema di reatifallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravatodell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui,ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assumela penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a luiaddebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/5/2011, Assello, Rv. 250844 – 01; Sez. 5,n. 15065 del 2/3/2011, Guadagnoli, Rv. 250094 – 01; Sez. 5, n. 7203dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salamida, Rv. 239040 – 01).Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’elemento soggettivo delreato contestato, non è meritevole di accoglimento.Va premesso, a tal proposito, che il reato previsto dall'art. 216, commaprimo, n. 2), della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dallaconsapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendereimpossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, percontro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n.5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881 – 01).Il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dallemodalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato dellescritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato (Sez.5, n. 26613 del 22/2/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01).Ebbene, gli argomenti tramite i quali il ricorso sostiene il difettodell’elemento soggettivo della bancarotta documentale trovano adeguataconfutazione nella complessiva motivazione della sentenza impugnata.Quanto alla tempistica della riassunzione della carica di amministratore daparte di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di rilievo che non si confronta pienamente con laricostruzione dei giudici di merito, tutta congruamente incentrata sullariconosciuta qualità di amministratore di fatto del ricorrente e sul suo perduranteinteresse alle sorti della società dal suo nascere sino alla fine, tale da consentiredi escludere che si possa individuare una soluzione di continuità tra i periodi incui egli era stato amministratore di diritto e quelli in cui non aveva formalmentericoperto alcuna carica societaria.Quanto alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse conferito un incarico diconsulenza contabile poco prima della dichiarazione di fallimento, la sentenzaimpugnata, al pari di quella di primo grado, ha invece evidenziato che larelazione in questione conteneva palesi inesattezze quanto alle immobilizzazionimateriali e ai debiti verso i fornitori e ha tratto da tale circostanza ragioni persostenere nient’affatto illogicamente che si trattasse del consapevole tentativodell’imputato di costruire una contabilità apparente, come tale dimostrativo dellasua già precedente esatta conoscenza della situazione societaria.Quanto, infine, alla asserita collaborazione con il curatore, l’affermazione ègià smentita dalla precedente conclusione secondo cui l’atteggiamento diGiangregorio, anziché rappresentare un oggettivo contributo alla individuazionedelle vicende societarie, fu mosso invece dall’intento – e questo ne fu anchel’effetto concreto – di dissimulare o quantomeno di rendere difficoltosa laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.Nel caso di specie, dunque, la prova logica della colpevolezza dell’imputatoin termini soggettivi è adeguatamente supportata, e anzi preceduta, dallaconsiderazione del suo ruolo di assoluto rilievo nella compagine societaria nelcorso degli anni e della accertata ingerenza nelle vicende della [OSCURATO:SOCIETA]anche nei periodi di mancata assunzione di cariche formali nell’organigrammaaziendale: elementi – questi – che consentono di ritenere esaminato e risolto ilprofilo del dolo generico del reato.L’ipotesi alternativa abbozzata nel ricorso secondo cui le lacune contabilipotessero essere dovute a mera negligenza o imperizia era, viceversa, giàadeguatamente depotenziata dai giudici di secondo grado fin dalla parte dellamotivazione relativa all’elemento oggettivo del reato.Anche il secondo motivo, quindi, deve essere disatteso.3. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]