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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24143/2023

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liere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza contumaciale del 09/04/2010, il Tribunale di Crema dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di truffa (capi A e F dell'imputazione), furto aggravato (capo B dell'imputazione), ricettazione di due assegni (capo D dell'imputazione) e falso in scrittura privata (capo E dell'imputazione).

La sentenza diveniva irrevocabile il 7 maggio 2011.

Con provvedimento del 12/01/2017, la Corte d'appello di 13rescia disponeva, ai sensi del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. - nel testo in vigore prima della sostituzione di tale comma a opera dell'art. 11, comma 6, della legge 28 aprile 2014, n. 67 - la restituzione del Bottura nel termine per proporre impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi personalmente appello alla Corte d'appello di Brescia, la quale, con sentenza del 13/04/2022, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crema: a) assolveva l'imputato dal reato di cui al capo E) dell'imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; b) dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in ordine ai reati di cui ai capi A), B) ed F) dell'imputazione per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; c) confermava la condanna del Bottura per il reato di ricettazione di due assegni di cui al capo D) dell'imputazione.

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo alla mancata dichiarazione di nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di Crema «per violazione delle norme relative alla vocatio in ius dell'imputato contumace incolpevole restituito per tale motivo nel termine per l'impugnazione».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Brescia abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza del Tribunale di Crema per violazione delle norme sulla vocatio in ius dell'imputato e contesta la motivazione di tale rigetto secondo cui «l'accertato difetto relativo alla vocatío in ius ha determinato l'avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale emessa nei confronti del Bottura in epoca precedente l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67.

L'attività processuale esaurita, comporta l'applicazione della disciplina vigente in quel momento con conseguente inoperatività delle nuove disposizioni.

In altri termini, l'imputato avendo beneficiato delle garanzie previste dalla normativa vigente al tempo, non può chiedere di avvalersi delle nuove diverse garanzie introdotte da una normativa sopravvenuta, essendosi sul punto consolidate ed esaurite le risposte alla richiesta di tutela della sua posizione (cfr. in senso conforme Cass. pen. Sez. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29008)».

Il ricorrente rappresenta in proposito che anche sulla base della normativa precedente la legge n. 67 del 2014 «l'accoglimento del gravame dell'imputato restituito nel termine che avesse eccepito la nullità ex art. 178 e 179 C.p.p. della propria citazione a giudizio e degli atti da questa derivati, tra cui, ovviamente, la sentenza di primo grado, avrebbe comportato necessariamente il rinvio degli atti al Tribunale affinché il vizio denunciato fosse emendato, non potendo procedersi da parte del giudice dell'impugnazione alla rinnovazione degli atti nulli».

Il ricorrente aggiunge che, «a ben vedere, sotto tale profilo non viene tanto in considerazione la diversa procedura - di vecchio o nuovo conio - da applicarsi ma, bensì, la nullità degli atti del procedimento e le conseguenze che con la sua tempestiva deduzione derivano e che poi sono le stesse ora come allora, vale a dire l'inevitabile regressione processuale al momento della verificazione del vizio e ciò al precipuo fine di porvi rimedio», con la conseguenza che la Corte d'appello di Brescia avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rinviare gli atti al Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Brescia - che, dopo avere citato Sez. 1, n. 13733 del 25/02/2020, Shaolli, Rv. 278995-03 e Sez. 3, n. 1311 del 15/11/2016, dep. 2017, Foglia, Rv. 268739-01, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per la ragione che essa «è formulata in termini del tutto generici non individuando nemmeno in ordine a quali prove verte la stessa domanda» --, a norma dell'art. 603, comma 4, cod. proc. pen., nel testo anteriore all'abrogazione di tale comma a opera dell'art. 11, comma 2, della legge n. 67 del 2014, la Corte d'appello avrebbe dovuto «necessariamente rinnovare integralmente senza limitazioni l'istruttoria dibattimentale celebratasi nella contumacia dell'imputato» e che tale rinnovazione non potrebbe «essere effettiva se non è integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto laddove l'imputato rime:5s° in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, assolvendo così all'onere di allegazione dell'attività istruttoria che intendeva rinnovare».

Il ricorrente afferma ancora che l'orientamento della Corte di cassazione richiamato dalla Corte d'appello di Brescia' dovrebbe «respingersi perché assolutamente non in linea ai [...] principi di garanzia, anche sovranazionali.

Tanto più se si consideri il fatto che l'impugnante, recluso in altra regione, non ha certamente avuto contezza del contenuto del fascicolo allorché ha redatto l'appello sì da poterne selezionare i temi di indagine da approfondire onde poterli indicare, come preteso dalla Corte distrettuale» e richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione che si sarebbe espressa in senso favorevole alle proprie tesi (è citata, in particolare: Sez. 2, n. 51041 del 09/11/2016, Fossati, Rv. 268944-01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Anzitutto, si deve dare atto che il Collegio ha ritenuto di non accedere alla richiesta dell'imputato di «differimento dell'udienza e nuova nomina avvocato di ufficio, in modo da permettere al nuovo legale di prendere visione degli atti, e definire al meglio la mia difesa dopo averlo cont:attato direttamente» per la ragione che il Bottura è già assistito da un difensore di ufficio (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha anche presentato le proprie conclusioni), sicché ben avrebbe potuto prendere contatto con lo stesso al fine di definire la propria difesa.

2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Si deve infatti ritenere inammissibile, perché aspecifico, il motivo di ricorso per cassazione che, lamentando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per vizio della citazione a giudizio dell'imputato, ometta di precisare gli estremi del decreto cui la doglianza si riferisce e il profilo del vizio dedotto.

Non compete infatti alla Corte di cessazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, Porretto, Rv. 273511-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepiva la nullità della sentenza di appello facendo riferimento in modo imprecisato, indeterminato ed indeterminabile, ad un vizio di notifica.

In senso conforme: Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328-01).

Nel caso in esame, il ricorrente, nel denunciare la nullità della sentenza del 09/04/2010 del Tribunale di Crema «per violazione delle norme relative alla vocatio in ius dell'imputato contumace», ha appunto omesso di precisare sia gli estremi del decreto cui la propria doglianza si riferisce sia il profilo del dedotto vizio di nullità.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione ha chiarito che il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determinai il diritto dell'imputato di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art. 603, comma 4, cod. proc. pen., purché, secondo le regole ordinarie, per ciascuna prova richiesta sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione (Sez. 3, n. 1311 del 15/11/2016, dep. 2017, Foglia, Rv. 268739-01 relativa a una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione totale o quanto meno parziale dell'istruttoria, formulata in entrambi i casi in maniera del tutto generica.

Nello stesso senso: Sez. 6, n. 42912 del 12/06/2018, Bakalli, Rv. 274202-01, relativa a una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione «in toto» del dibattimento, senza indicare, per ciascuna prova, il tema di indagine relativo; Sez. 2, n. 32633 del 11/06/2014, Dicecca, Rv. 259986-01, relativa a una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione «in toto» del dibattimento, formulata rappresentando genericamente l'esigenza che le prove venissero riassunte «in sua presenza»).

La Corte d'appello di Brescia, nel rigel:tare la richiesta del Bottura di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha rispettato tale principio, avendo correttamente fondato il rigetto sulla rilevata formulazione della predetta richiesta dell'imputato «in termini del tutto generici non individuando nemmeno in ordine a quali prove verte la stessa domanda».

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza contumaciale del 09/04/2010, il Tribunale di Crema dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di truffa (capi A e F dell'imputazione), furto aggravato (capo B dell'imputazione), ricettazione di due assegni (capo D dell'imputazione) e falso in scrittura privata (capo E dell'imputazione). La sentenza diveniva irrevocabile il 7 maggio 2011. Con provvedimento del 12/01/2017, la Corte d'appello di 13rescia disponeva, ai sensi del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. - nel testo in vigore prima della sostituzione di tale comma a opera dell'art. 11, comma 6, della legge 28 aprile 2014, n. 67 - la restituzione del Bottura nel termine per proporre impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi personalmente appello alla Corte d'appello di Brescia, la quale, con sentenza del 13/04/2022, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crema: a) assolveva l'imputato dal reato di cui al capo E) dell'imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; b) dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in ordine ai reati di cui ai capi A), B) ed F) dell'imputazione per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; c) confermava la condanna del Bottura per il reato di ricettazione di due assegni di cui al capo D) dell'imputazione. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo alla mancata dichiarazione di nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di Crema «per violazione delle norme relative alla vocatio in ius dell'imputato contumace incolpevole restituito per tale motivo nel termine per l'impugnazione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Brescia abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza del Tribunale di Crema per violazione delle norme sulla vocatio in ius dell'imputato e contesta la motivazione di tale rigetto secondo cui «l'accertato difetto relativo alla vocatío in ius ha determinato l'avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale emessa nei confronti del Bottura in epoca precedente l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'attività processuale esaurita, comporta l'applicazione della disciplina vigente in quel momento con conseguente inoperatività delle nuove disposizioni. In altri termini, l'imputato avendo beneficiato delle garanzie previste dalla normativa vigente al tempo, non può chiedere di avvalersi delle nuove diverse garanzie introdotte da una normativa sopravvenuta, essendosi sul punto consolidate ed esaurite le risposte alla richiesta di tutela della sua posizione (cfr. in senso conforme Cass. pen. Sez. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29008)». Il ricorrente rappresenta in proposito che anche sulla base della normativa precedente la legge n. 67 del 2014 «l'accoglimento del gravame dell'imputato restituito nel termine che avesse eccepito la nullità ex art. 178 e 179 C.p.p. della propria citazione a giudizio e degli atti da questa derivati, tra cui, ovviamente, la sentenza di primo grado, avrebbe comportato necessariamente il rinvio degli atti al Tribunale affinché il vizio denunciato fosse emendato, non potendo procedersi da parte del giudice dell'impugnazione alla rinnovazione degli atti nulli». Il ricorrente aggiunge che, «a ben vedere, sotto tale profilo non viene tanto in considerazione la diversa procedura - di vecchio o nuovo conio - da applicarsi ma, bensì, la nullità degli atti del procedimento e le conseguenze che con la sua tempestiva deduzione derivano e che poi sono le stesse ora come allora, vale a dire l'inevitabile regressione processuale al momento della verificazione del vizio e ciò al precipuo fine di porvi rimedio», con la conseguenza che la Corte d'appello di Brescia avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rinviare gli atti al Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Brescia - che, dopo avere citato Sez. 1, n. 13733 del 25/02/2020, Shaolli, Rv. 278995-03 e Sez. 3, n. 1311 del 15/11/2016, dep. 2017, Foglia, Rv. 268739-01, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per la ragione che essa «è formulata in termini del tutto generici non individuando nemmeno in ordine a quali prove verte la stessa domanda» --, a norma dell'art. 603, comma 4, cod. proc. pen., nel testo anteriore all'abrogazione di tale comma a opera dell'art. 11, comma 2, della legge n. 67 del 2014, la Corte d'appello avrebbe dovuto «necessariamente rinnovare integralmente senza limitazioni l'istruttoria dibattimentale celebratasi nella contumacia dell'imputato» e che tale rinnovazione non potrebbe «essere effettiva se non è integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto laddove l'imputato rime:5s° in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, assolvendo così all'onere di allegazione dell'attività istruttoria che intendeva rinnovare». Il ricorrente afferma ancora che l'orientamento della Corte di cassazione richiamato dalla Corte d'appello di Brescia' dovrebbe «respingersi perché assolutamente non in linea ai [...] principi di garanzia, anche sovranazionali. Tanto più se si consideri il fatto che l'impugnante, recluso in altra regione, non ha certamente avuto contezza del contenuto del fascicolo allorché ha redatto l'appello sì da poterne selezionare i temi di indagine da approfondire onde poterli indicare, come preteso dalla Corte distrettuale» e richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione che si sarebbe espressa in senso favorevole alle proprie tesi (è citata, in particolare: Sez. 2, n. 51041 del 09/11/2016, Fossati, Rv. 268944-01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Anzitutto, si deve dare atto che il Collegio ha ritenuto di non accedere alla richiesta dell'imputato di «differimento dell'udienza e nuova nomina avvocato di ufficio, in modo da permettere al nuovo legale di prendere visione degli atti, e definire al meglio la mia difesa dopo averlo cont:attato direttamente» per la ragione che il Bottura è già assistito da un difensore di ufficio (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha anche presentato le proprie conclusioni), sicché ben avrebbe potuto prendere contatto con lo stesso al fine di definire la propria difesa. 2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Si deve infatti ritenere inammissibile, perché aspecifico, il motivo di ricorso per cassazione che, lamentando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per vizio della citazione a giudizio dell'imputato, ometta di precisare gli estremi del decreto cui la doglianza si riferisce e il profilo del vizio dedotto. Non compete infatti alla Corte di cessazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, Porretto, Rv. 273511-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepiva la nullità della sentenza di appello facendo riferimento in modo imprecisato, indeterminato ed indeterminabile, ad un vizio di notifica. In senso conforme: Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328-01). Nel caso in esame, il ricorrente, nel denunciare la nullità della sentenza del 09/04/2010 del Tribunale di Crema «per violazione delle norme relative alla vocatio in ius dell'imputato contumace», ha appunto omesso di precisare sia gli estremi del decreto cui la propria doglianza si riferisce sia il profilo del dedotto vizio di nullità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determinai il diritto dell'imputato di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art. 603, comma 4, cod. proc. pen., purché, secondo le regole ordinarie, per ciascuna prova richiesta sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione (Sez. 3, n. 1311 del 15/11/2016, dep. 2017, Foglia, Rv. 268739-01 relativa a una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione totale o quanto meno parziale dell'istruttoria, formulata in entrambi i casi in maniera del tutto generica. Nello stesso senso: Sez. 6, n. 42912 del 12/06/2018, Bakalli, Rv. 274202-01, relativa a una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione «in toto» del dibattimento, senza indicare, per ciascuna prova, il tema di indagine relativo; Sez. 2, n. 32633 del 11/06/2014, Dicecca, Rv. 259986-01, relativa a una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione «in toto» del dibattimento, formulata rappresentando genericamente l'esigenza che le prove venissero riassunte «in sua presenza»). La Corte d'appello di Brescia, nel rigel:tare la richiesta del Bottura di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha rispettato tale principio, avendo correttamente fondato il rigetto sulla rilevata formulazione della predetta richiesta dell'imputato «in termini del tutto generici non individuando nemmeno in ordine a quali prove verte la stessa domanda». 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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