CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 16/12/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabrizio VANORIO che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 giugno2023 con il quale, per quanto qui interessa, è stata disposta la confisca diprevenzione dei beni immobili (fabbricati fg. 20, part. 584, sub 1 e 2) intestati aMaria CONDELLO, coniuge del proposto Giandomenico CONDELLO, cui è stataapplicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza e della confisca per la ritenuta pericolosità sociale qualificata dal 2010al 2020, in relazione, tra l’altro, ai reati di partecipazione con ruolo di verticeall’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta – cosca [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO, terzo interessato e coniuge del propostoGiandomenico CONDELLO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazionedi legge, in riferimento all’art. 24 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159perché i giudici della prevenzione hanno erroneamente applicato il principio,applicabile anche alla confisca di prevenzione, espresso dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella, Rv. 226491 –01) in merito alla confisca ex art.240-bis cod. pen. circa la necessaria riferibilitàtemporale ad attività illecite delle risorse impiegate per l’acquisto e lal’edificazione dell’immobile; le risorse, infatti, provenivano da fonti lecite(manodopera propria; atto di liberalità da parte della cognata Condello CarmelaGiuseppa; impiego di materiale edile proveniente dall’attività commerciale di NeriCaterina, madre della ricorrente).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Non è controverso che:- l’immobile è stato acquisito ed edificato (2017 - 2020) durante il periodo dipericolosità qualificata del proposto (dal 2010 al 2020);- i coniugi CONDELLO, coniugati nel 2013, hanno sempre convissuto;- [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO non aveva (al momento dell’acquisto) e non ha avuto (inseguito) adeguate fonti di reddito, al pari del coniuge, tanto che risulta unasperequazione economica di oltre euro 330.000;- l’immobile ha un valore di euro 86.250, oltre al costo di costruzione.2.1. Tanto premesso, fin dal giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO hadedotto di avere contribuito all’edificazione dell’immobile con risorse proprie peravere: effettuato lavori in economia; utilizzato la somma di euro 22.000 messa adisposizione dalla cognata [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO che aveva contratto unprestito bancario di euro 29.493; utilizzato materiali ceduti dalla madre NeriCaterina al proposto Giandomenico CONDELLO.2.2. Con riguardo a tali deduzioni, i giudici della prevenzione, di prima eseconda istanza, hanno evidenziato la mera assertività dello svolgimento dilavori edili in economia e l’assenza di qualunque elemento dal quale desumerel’utilizzo dei materiali edili asseritamente prelevati dal negozio materno,sottolineando, quanto a questa ultima deduzione, che la dedotta impossibilità difornire documentazione a supporto, che deriverebbe dall’intervenuto sequestrodell’attività imprenditoriale materna nel 2018, non vale a superare la rilevatalacuna.Quanto al prestito sottoscritto dalla cognata [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO(sorella del proposto), parzialmente “girato” a [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO e, quindi, alnucleo famigliare del proposto, i giudici della prevenzione hanno fatto notare chel’impegno di restituzione alla banca del finanziamento dimostra, in realtà,l’ingiustificata capacità reddituale, fermo restando che non si tratta di unaentrata da computare a incremento del reddito e del patrimonio, ma piuttosto diuna esposizione debitoria concernente la restituzione delle somme mutuate.3. Il ricorso è inammissibile là dove insiste nell’affermare che i giudici dellaprevenzione non avrebbero esaminato le allegazioni difensive circa la capacitàreddituale di [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO.In effetti, è stata estesa una ampia motivazione che il ricorso si limita acontestare, riproponendo ostinatamente, anche mediante la deduzione di unainsussistente violazione dell’obbligo di motivazione, le argomentazioni difensiveche, di contro, sono state dettagliatamente esaminate e giudicate inconsistenti.4. Sulla base di quanto sopra ricordato, deve concludersi che non risulta, ineffetti, specificamente controversa l’accertata incapienza reddituale epatrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO che, al pari del coniuge GiandomenicoCONDELLO, risulta priva di adeguati redditi leciti in tutto il periodo di accertatapericolosità qualificata del proposto.Anche per quanto riguarda l’ inconsistenza delle risorse “lecite”,asseritamente impiegate per concorrere all’edificazione del fabbricato confiscato,l’accertamento di merito, come detto genericamente avversato, risulta nonspecificamente controverso.4.1. Fermo quanto detto, nel caso di specie, non può omettersi disottolineare che le deduzioni difensive, là dove non predicano l’effettività eintegrale intestazione del bene oggetto di confisca, sono inammissibili ecomunque infondate.La giurisprudenza di legittimità ha, infatti chiarito che «In caso di confisca diprevenzione avente a oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beniconfiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi dellamisura, deducibile soltanto dal proposto» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300 – 01).4.1.1. Da ciò discende che il terzo [OSCURATO:PERSONA] CONDELLO, che avrebbe dovutolimitarsi a predicare di essere l’effettivo ed esclusivo titolare dei beni confiscati,non ha sviluppato una coerente e logica prospettazione in merito all’effettivatitolarità del bene, poiché propugna, così infrangendosi con il divieto legale, nontanto di essere l’effettivo proprietario esclusivo del bene riferibile al proposto,quanto la parziale (indimostrata) legittima provenienza di una parte delle risorseimpiegate per l’edificazione da parte del nucleo famigliare dello stesso proposto.A tale proposito, è sufficiente rilevare che la deduzione difensiva èintrinsecamente contraddittoria e debole perché predica (infondatamente) lalegittima provenienza di una parte delle risorse impiegate per l’edificazione,sostenendo che i materiali edili sarebbero stati “ceduti” dalla madre dellaricorrente al proposto Giandomenico CONDELLO, così ulteriormente indebolendola pretesa di essere l’unica proprietaria del bene, in considerazione del fatto che,ferma l’assenza di idoneo elemento di prova, anche seguendo l’impostazionedifensiva ne deriva che le risorse sarebbero state impiegate proprio dal proposto.4.1.2. Analogamente, risulta contraddittoria e priva di effettiva capacitàcritica l’argomentazione secondo la quale una parte delle risorse finanziariederiverebbe da un prestito sottoscritto dalla cognata CONDELLO CarmelaGiuseppa (sorella del proposto), poiché se, per un verso, appare evidente che ladazione da parte della cognata è stata effettuata in favore della famiglia delfratello Giandomenico CONDELLO, sicché ricade nel perimetro ablativo dei benidel proposto, dall’altra parte risulta evidente che il prestito costituisce unapassività, tanto che deve essere rimborsato traendo le (illecite) risorse dagliinsufficienti redditi famigliari: il prestito, infatti, non costituisce una posta attivaidonea a giustificare la titolarità del bene realizzato anche mediante l’impiego ditali somme, quanto una passività famigliare per ciò inidonea a predicarel’adeguatezza e liceità delle risorse impiegate per l’acquisto e l’edificazione.Si è, a tale proposito, chiarito che «In tema di misure di prevenzionepatrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sullasproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittimaprovenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato siaavvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deveessere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziarioche deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte delprevenuto e del suo nucleo familiare» (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle,Rv. 271217 – 01).4.2. È, comunque, infondata la deduzione che attribuisce ai giudici dellaprevenzione l’errata interpretazione dei principi, dettati per la confisca ex art.12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioninella legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), espressi da Sez.U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella, Rv. 226491 – 01, circa lanecessità che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibriosiano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momentodella misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquistirispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti.Il principio richiamato dalla ricorrente, ove applicabile, non è affatto statoviolato dai giudici della prevenzione poiché essi hanno correttamente fattoriferimento, senza subire una motivata critica dal ricorso, all’autorevole principio,specificamente dettato per la confisca di prevenzione, secondo il quale, conriferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice, accertato il momentoiniziale e finale della pericolosità sociale, può sottoporre ad ablazione i beniriconducibili al proposto ricadenti nel periodo temporale individuato.Si è da tempo autorevolmente chiarito che «La pericolosità sociale, oltre adessere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misuratemporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d.pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistatinell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, conriferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questainvesta, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto,o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolositàsociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibilial proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato»(Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 – 01).In proposito, i giudici della prevenzione hanno sottolineato, senza esserecontraddetti specificamente, che il fabbricato, fittiziamente intestato al coniugeMaria CONDELLO, è stato acquistato ed edificato nell’arco di tempo nel quale si èmanifestata la pericolosità qualificata, così parametrando l’incrementopatrimoniale al periodo di accertata pericolosità qualificata che abbraccia,secondo il non controverso accertamento, un amplissimo ambito temporalecaratterizzato dalla stabile e reiterata commissione di condotte ritenutedimostrative, anche alla luce delle irrevocabili pronunce giudiziarie, della stabilededizione a reati associativi mafiosi o aggravati da tale finalità, in assenza diadeguati redditi leciti.4.2.1. Del resto, il principio di diritto enunciato da Sez. U, Montella, cit., siriferisce alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., tanto che richiede, inconsiderazione del fatto che l’ablazione deve essere correlata agli specifici “reatispia” che la giustificano, una più stringente relazione tra il reato e l’incrementopatrimoniale; viceversa, la confisca di prevenzione, non essendo collegataspecificamente alla commissione di singoli reati, è piuttosto parametrata, quandosi tratta di pericolosità qualificata, a un più ampio contesto temporale, delimitatodalla durata della pericolosità, che non è strettamente connesso a specifichecondotte illecite, quanto piuttosto a condotte espressive della indicatapericolosità che, correlate all’accertata sproporzione, legittimano l’affermazionecirca l’illecita acquisizione del bene.Nel caso in esame, infatti, le allegazioni della ricorrente, peraltrocorrettamente giudicate inconsistenti, non sono comunque idonee a superarel’accertamento di merito secondo il quale, dati l’epoca di acquisto e il valore delbene, l’acquisizione e la ristrutturazione sono avvenute in larga parte con risorseingiustificate provenienti dal proposto.Va, quindi, affermato che l'accertata immissione, in misura assorbente oprevalente rispetto al valore del bene, di capitali privi di legittima provenienza daparte del soggetto socialmente pericoloso per l’acquisto o l’edificazione di uncespite formalmente di proprietà di un famigliare convivente determina ladisponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, anche quando una partedelle spese di ristrutturazione siano sostenute dal coniuge in costanza delrapporto coniugale.Tale principio è, in effetti, conforme a quello già da tempo affermato dallagiurisprudenza di legittimità: «In tema di confisca di beni intestati a terzi,l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggettosocialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anchesostanzialmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanzialedello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione,laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto alvalore del bene» (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282 –01, fattispecie nella quale il bene, acquistato formalmente dalla moglie delproposto in epoca antecedente al matrimonio, era stato oggetto di spese diristrutturazione da parte di quest'ultimo in costanza del rapporto coniugale;analogamente, Sez. 5, n. 32996 del 11/04/2017, Ferraro, Rv. 271778 - 01).5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]