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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17957/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIJLI-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA n. 570/2024 depositata il 26/02/2024.Numero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026sul ricorso iscritto al n. 17643/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria n. 571/2024 depositata il 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate – successivo a unarichiesta di rimborso IVA da parte di [OSCURATO:PERSONA] della Creatività di La pianal’Agenzia delle Entrate, dopo l’accesso ai locali della contribuente, hariscontrato, con riferimento all’anno d’imposta 2007, l’assenza di beniammortizzabili dei quali era stata detratta l’IVA per gli acquisti.

È stato,quindi, emesso un avviso di accertamento n.

TD7020302687-2011 delmaggior reddito, rispetto a quello dichiarato, relativo all’anno d’imposta2007.

Il maggior reddito d’impresa, in particolare, è stato rideterminato conil recupero a tassazione del valore dei beni ammortizzabili, non rinvenuti insede di accesso da parte dei verbalizzanti - secondo quanto emergeva dalPVC del 14/06/2007 (ritenendo che tali beni, in assenza di fatture dicessione, ritenuti ceduti al nero in corso di esercizio) - e delle esistenzeiniziali (per Euro 14.500,00 esattamente riportate quali rimanenze finali diesercizio) per le quali la contribuente, nonostante la richiesta di produzioneNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026documentale (invito n.

I00401), non aveva prodotto alcunadocumentazione giustificativa della cessione.Tale atto impositivo è stato oggetto di due separati ricorsi.2.

Il primo ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeex-socio accomandatario della società “[OSCURATO:PERSONA] della Creatività” s.a.s. edè stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n. 2545/2018 depositata in data 02/05/2018, confermatadalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (hinc:CGT2), con sentenza n. 570/2024 depositata in data 26/02/2024.2.1.

Il secondo ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale ex-socia della (liquidata) società [OSCURATO:PERSONA] della Creatività” s.a.s. ed èstato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n. 2546/2018 depositata in data 02/05/2018, confermatadalla CGT2, con sentenza n. 571/2024 depositata in data 26/02/2024.3.

In entrambe le sentenze, con motivazione speculare, la CGT2 ha rilevatoche in tema di accertamento IVA, la presunzione di cessione di beniacquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui ilcontribuente svolge le proprie operazioni può essere superata dalcontribuente che invochi il loro smarrimento per caso fortuito, inapplicazione dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 441 del 1997, medianteidonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazioneo, in mancanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,dalla quale risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo difornire, a richiesta dell'Amministrazione, i criteri e gli elementi in base aiquali detto valore è stato determinato.

Il giudice d’appello ha, quindi,evidenziato che, nel caso di specie, era stata prodotta «documentazione diun allagamento avvenuto nei locali aziendali, in particolare un verbale diintervento effettuato in data 20 marzo 2008 dai Vigili del Fuoco, organodella pubblica amministrazione, cui ha fatto seguito una perizia giuratacontenente maggiori dettagli, per cui le deduzioni di parte contribuenteNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026possono spiegare la mancanza o la distruzione della merce, così superando,in concreto, la presunzione in argomento.

L’allagamento appare esserestato determinato dalla rottura di un tubo idrico incassato che si erainfiltrato nel negozio e che aveva comportato il deterioramento dellestrutture, degli arredi, dei tendaggi, dei computer, ecc.

In ogni caso, se iverificatori, non essendo peraltro obbligati, non intendevano verificarel’assunto di parte contribuente circa l’esistenza di beni in altro locale nondestinato usualmente all’esercizio dell’impresa, avrebbero dovuto trarne ledovute conseguenze ai fini dell’atto (allora) in corso di redazione.

Perquanto concerne i beni strumentali ammortizzabili contestati come destinatiall’autoconsumo, per la stessa causale sopra indicata, non può operare inconcreto la presunzione di cui all’art. 2, comma 5, d.P.R. n. 633/72 ai finiIVA.

Detti beni non potevano essere stati destinati dall’aziendaall’autoconsumo in quanto deve ritenersi che anch'essi siano andatidistrutti.»4.

Contro entrambe le sentenze l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione.

I ricorsi sono stati iscritti nei fascicoli R.G. n. 17607/2024 e17643/2024.5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale successore a titolo particolare dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] della Creatività di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistitocon controricorso nel procedimento iscritto a R.G. n. 17607/2024.La parte intimata non si è, invece, costituita nel ricorso iscritto sub R.G. n.17643/2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, occorre disporre la riunione del fascicolo iscritto aR.G. 17643/2024 al fascicolo iscritto a R.G. 17607/2024, dal momento chein entrambi i giudizi risulta impugnato lo stesso atto impositivo.2.

Con l’unico motivo di ricorso, in entrambe le cause riunite, è statadenunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione oNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 53d.P.R. n. 633 del 1972 e 2, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972.1.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva che la CGT2 ha attribuito unavalenza decisiva ed esaustiva alla documentazione prodotta dalcontribuente, relativa, in particolare, a un allagamento avvenuto nei localiaziendali (verbale di intervento effettuato in data 20 marzo 2008 dai [OSCURATO:PERSONA], cui ha fatto seguito una perizia giurata contenente maggioridettagli, atta a spiegare la mancanza e la distruzione della merce).

Perquanto concerne i beni strumentali ammortizzabili contestati come destinatiall’autoconsumo, è stata ritenuta non operante la presunzione di cui all’art.2, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini IVA senza entrare nel merito dialcuna ulteriore considerazione di fatto e di diritto e senza spiegare leragioni per cui le censure rivolte dall’ufficio non erano meritevoli diaccoglimento.

Infatti, la premessa da cui ha preso le mosse il giudice disecondo grado è quella della operatività delle presunzioni di cessione e/oautoconsumo dei beni ma, rispetto a tale presunzione, ha ritenuto che ladocumentazione allegata dalla società dimostrasse che tali beni nonpotessero fondare la presunzione di cessione, in quanto andati periti in unallagamento avvenuto nel successivo anno 2008.1.2.

Tuttavia, l’allagamento – cui la CGT2 ha ricondotto la distruzionedei beni, ritenendo che il contribuente avesse assolto alla prova contraria –è avvenuto nel 2008, cioè non solo nel periodo d’imposta successivo a quellointeressato dall’atto impositivo, ma anche in data successiva a quelladell’accesso in cui era stata constatata la mancanza dei beni.Il contribuente si è limitato, infatti, a depositare una scheda tecnicaredatta dai Vigili del Fuoco dove si certifica l’allegamento dei locali, senzache si possa, tuttavia, evincere, in dettaglio, quali fossero i beni distrutti.Nella relazione tecnica del perito di parte si fa menzione non di undettagliato elenco di beni, ma di un generico elenco che non consente alcunNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026raffronto con l’elencazione dei beni che si presumono ceduti in quanto edescritti analiticamente ai fogli 5 e 6 del PVC.Pertanto, da tale generica e non adeguata valutazione del materialeprobatorio acquisito al giudizio, è derivata la decisione di annullamentodell’avviso di accertamento, in violazione dell’art. 2697 c.c.1.3.

In merito, poi, ai rimanenti beni strumentali ed alle merci dichiaratein giacenza al 31/12/2007 si tratta di presunzione operante per un dupliceordine di motivi: a) la parte non ha fornito alcuna giustificazione contabilein ordine alla cessione delle merci nonostante l’invito notificato dall’ufficioin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) tali rimanenze e tali beni non risultano cedutisuccessivamente alla data del 31/12/2007 al punto che di tale cessione nonè stata data prova neanche in sede di operazioni di liquidazione.2.

Passando all’esame dei ricorsi riuniti occorre richiamare il contenutodell’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che: «Sipresumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovanonei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedisecondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositidell'impresa, né presso i suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che ibeni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b)sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o indipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto,mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.»L’art. 53, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 precisa, poi, che: «Le sedisecondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla Cameradi commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, inegozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o delprimo comma dell’art. 81.

La rappresentanza deve risultare da attopubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in appositoregistro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni,presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale delNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026rappresentante o del rappresentato.

La consegna dei beni a terzi, di cui allalettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a normadel codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’art. 39 delpresente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dellostesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro.»2.2.

Nel caso di specie, entrambe le sentenze impugnate hanno ritenutoche tanto i beni ammortizzabili che i beni destinati all’autoconsumo fosserostati distrutti da un allagamento avvenuto nel 2008, cioè in un periodod’imposta – nel corso del quale, peraltro, è intervenuta la cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese – non solo successivo a quello interessatodall’atto impositivo impugnato, ma anche all’accesso degli organi verificatoriche, nel processo verbale di constatazione avevano dato atto del mancatorinvenimento di tali beni per Euro 57.377, in un atto coperto da efficaciaprobatoria ex art. 2700 c.c., trattandosi di un fatto accertato direttamentedal pubblico ufficiale (Cass., 05/07/2024, n. 18420).2.3.

Deve, quindi, ritenersi che la presunzione di cessione dei beni exart. 53, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 dei beni (acquistati importati oprodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la suastabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso i suoi rappresentanti)dei quali sia riscontrata la mancanza nella sede principale dell’impresa o inaltri luoghi riferibili all’imprenditore, ma risultanti dall’iscrizione alla Cameradi commercio o in altri pubblici registri, a seguito di accesso da parte degliorgani verificatori documentato da un verbale assistito da efficaciaprobatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., non possa essere superata pereffetto di un evento che abbia interessato, successivamente e in un diversoperiodo d’imposta i luoghi già interessati dall’accesso dell’amministrazionefinanziaria.

Non è quindi possibile, come sostenuto dalla CTR trarre unargomento dalla circostanza che gli organi verificatori non si fossero recatipresso altre sedi non ufficiali.Numero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/20262.4.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato i ricorsi sono fondati neitermini di cui in motivazione e devono essere accolti, essendo necessariauna nuova valutazione da parte del giudice del rinvio, alla luce di quanto sinqui evidenziato, anche con riferimento alle eccezioni riproposte nelcontroricorso (pag. 8 ss.), il cui esame è inammissibile in questa sede.3.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte dispone la riunione del fascicolo iscritto a R.G. 17643/2024 alfascicolo iscritto a R.G. 17607/2024;accoglie i ricorsi proposti nelle cause riunite nei termini di cui inmotivazione;cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIJLI-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA n. 570/2024 depositata il 26/02/2024.Numero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026sul ricorso iscritto al n. 17643/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria n. 571/2024 depositata il 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate – successivo a unarichiesta di rimborso IVA da parte di [OSCURATO:PERSONA] della Creatività di La pianal’Agenzia delle Entrate, dopo l’accesso ai locali della contribuente, hariscontrato, con riferimento all’anno d’imposta 2007, l’assenza di beniammortizzabili dei quali era stata detratta l’IVA per gli acquisti. È stato,quindi, emesso un avviso di accertamento n. TD7020302687-2011 delmaggior reddito, rispetto a quello dichiarato, relativo all’anno d’imposta2007. Il maggior reddito d’impresa, in particolare, è stato rideterminato conil recupero a tassazione del valore dei beni ammortizzabili, non rinvenuti insede di accesso da parte dei verbalizzanti - secondo quanto emergeva dalPVC del 14/06/2007 (ritenendo che tali beni, in assenza di fatture dicessione, ritenuti ceduti al nero in corso di esercizio) - e delle esistenzeiniziali (per Euro 14.500,00 esattamente riportate quali rimanenze finali diesercizio) per le quali la contribuente, nonostante la richiesta di produzioneNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026documentale (invito n. I00401), non aveva prodotto alcunadocumentazione giustificativa della cessione.Tale atto impositivo è stato oggetto di due separati ricorsi.2. Il primo ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeex-socio accomandatario della società “[OSCURATO:PERSONA] della Creatività” s.a.s. edè stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n. 2545/2018 depositata in data 02/05/2018, confermatadalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (hinc:CGT2), con sentenza n. 570/2024 depositata in data 26/02/2024.2.1. Il secondo ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale ex-socia della (liquidata) società [OSCURATO:PERSONA] della Creatività” s.a.s. ed èstato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n. 2546/2018 depositata in data 02/05/2018, confermatadalla CGT2, con sentenza n. 571/2024 depositata in data 26/02/2024.3. In entrambe le sentenze, con motivazione speculare, la CGT2 ha rilevatoche in tema di accertamento IVA, la presunzione di cessione di beniacquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui ilcontribuente svolge le proprie operazioni può essere superata dalcontribuente che invochi il loro smarrimento per caso fortuito, inapplicazione dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 441 del 1997, medianteidonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazioneo, in mancanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,dalla quale risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo difornire, a richiesta dell'Amministrazione, i criteri e gli elementi in base aiquali detto valore è stato determinato. Il giudice d’appello ha, quindi,evidenziato che, nel caso di specie, era stata prodotta «documentazione diun allagamento avvenuto nei locali aziendali, in particolare un verbale diintervento effettuato in data 20 marzo 2008 dai Vigili del Fuoco, organodella pubblica amministrazione, cui ha fatto seguito una perizia giuratacontenente maggiori dettagli, per cui le deduzioni di parte contribuenteNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026possono spiegare la mancanza o la distruzione della merce, così superando,in concreto, la presunzione in argomento. L’allagamento appare esserestato determinato dalla rottura di un tubo idrico incassato che si erainfiltrato nel negozio e che aveva comportato il deterioramento dellestrutture, degli arredi, dei tendaggi, dei computer, ecc. In ogni caso, se iverificatori, non essendo peraltro obbligati, non intendevano verificarel’assunto di parte contribuente circa l’esistenza di beni in altro locale nondestinato usualmente all’esercizio dell’impresa, avrebbero dovuto trarne ledovute conseguenze ai fini dell’atto (allora) in corso di redazione. Perquanto concerne i beni strumentali ammortizzabili contestati come destinatiall’autoconsumo, per la stessa causale sopra indicata, non può operare inconcreto la presunzione di cui all’art. 2, comma 5, d.P.R. n. 633/72 ai finiIVA. Detti beni non potevano essere stati destinati dall’aziendaall’autoconsumo in quanto deve ritenersi che anch'essi siano andatidistrutti.»4. Contro entrambe le sentenze l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione. I ricorsi sono stati iscritti nei fascicoli R.G. n. 17607/2024 e17643/2024.5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale successore a titolo particolare dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] della Creatività di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistitocon controricorso nel procedimento iscritto a R.G. n. 17607/2024.La parte intimata non si è, invece, costituita nel ricorso iscritto sub R.G. n.17643/2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre disporre la riunione del fascicolo iscritto aR.G. 17643/2024 al fascicolo iscritto a R.G. 17607/2024, dal momento chein entrambi i giudizi risulta impugnato lo stesso atto impositivo.2. Con l’unico motivo di ricorso, in entrambe le cause riunite, è statadenunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione oNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 53d.P.R. n. 633 del 1972 e 2, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972.1.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la CGT2 ha attribuito unavalenza decisiva ed esaustiva alla documentazione prodotta dalcontribuente, relativa, in particolare, a un allagamento avvenuto nei localiaziendali (verbale di intervento effettuato in data 20 marzo 2008 dai [OSCURATO:PERSONA], cui ha fatto seguito una perizia giurata contenente maggioridettagli, atta a spiegare la mancanza e la distruzione della merce). Perquanto concerne i beni strumentali ammortizzabili contestati come destinatiall’autoconsumo, è stata ritenuta non operante la presunzione di cui all’art.2, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini IVA senza entrare nel merito dialcuna ulteriore considerazione di fatto e di diritto e senza spiegare leragioni per cui le censure rivolte dall’ufficio non erano meritevoli diaccoglimento. Infatti, la premessa da cui ha preso le mosse il giudice disecondo grado è quella della operatività delle presunzioni di cessione e/oautoconsumo dei beni ma, rispetto a tale presunzione, ha ritenuto che ladocumentazione allegata dalla società dimostrasse che tali beni nonpotessero fondare la presunzione di cessione, in quanto andati periti in unallagamento avvenuto nel successivo anno 2008.1.2. Tuttavia, l’allagamento – cui la CGT2 ha ricondotto la distruzionedei beni, ritenendo che il contribuente avesse assolto alla prova contraria –è avvenuto nel 2008, cioè non solo nel periodo d’imposta successivo a quellointeressato dall’atto impositivo, ma anche in data successiva a quelladell’accesso in cui era stata constatata la mancanza dei beni.Il contribuente si è limitato, infatti, a depositare una scheda tecnicaredatta dai Vigili del Fuoco dove si certifica l’allegamento dei locali, senzache si possa, tuttavia, evincere, in dettaglio, quali fossero i beni distrutti.Nella relazione tecnica del perito di parte si fa menzione non di undettagliato elenco di beni, ma di un generico elenco che non consente alcunNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026raffronto con l’elencazione dei beni che si presumono ceduti in quanto edescritti analiticamente ai fogli 5 e 6 del PVC.Pertanto, da tale generica e non adeguata valutazione del materialeprobatorio acquisito al giudizio, è derivata la decisione di annullamentodell’avviso di accertamento, in violazione dell’art. 2697 c.c.1.3. In merito, poi, ai rimanenti beni strumentali ed alle merci dichiaratein giacenza al 31/12/2007 si tratta di presunzione operante per un dupliceordine di motivi: a) la parte non ha fornito alcuna giustificazione contabilein ordine alla cessione delle merci nonostante l’invito notificato dall’ufficioin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) tali rimanenze e tali beni non risultano cedutisuccessivamente alla data del 31/12/2007 al punto che di tale cessione nonè stata data prova neanche in sede di operazioni di liquidazione.2. Passando all’esame dei ricorsi riuniti occorre richiamare il contenutodell’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che: «Sipresumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovanonei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedisecondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositidell'impresa, né presso i suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che ibeni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b)sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o indipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto,mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.»L’art. 53, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 precisa, poi, che: «Le sedisecondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla Cameradi commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, inegozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o delprimo comma dell’art. 81. La rappresentanza deve risultare da attopubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in appositoregistro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni,presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale delNumero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/2026rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui allalettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a normadel codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’art. 39 delpresente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dellostesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro.»2.2. Nel caso di specie, entrambe le sentenze impugnate hanno ritenutoche tanto i beni ammortizzabili che i beni destinati all’autoconsumo fosserostati distrutti da un allagamento avvenuto nel 2008, cioè in un periodod’imposta – nel corso del quale, peraltro, è intervenuta la cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese – non solo successivo a quello interessatodall’atto impositivo impugnato, ma anche all’accesso degli organi verificatoriche, nel processo verbale di constatazione avevano dato atto del mancatorinvenimento di tali beni per Euro 57.377, in un atto coperto da efficaciaprobatoria ex art. 2700 c.c., trattandosi di un fatto accertato direttamentedal pubblico ufficiale (Cass., 05/07/2024, n. 18420).2.3. Deve, quindi, ritenersi che la presunzione di cessione dei beni exart. 53, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 dei beni (acquistati importati oprodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la suastabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso i suoi rappresentanti)dei quali sia riscontrata la mancanza nella sede principale dell’impresa o inaltri luoghi riferibili all’imprenditore, ma risultanti dall’iscrizione alla Cameradi commercio o in altri pubblici registri, a seguito di accesso da parte degliorgani verificatori documentato da un verbale assistito da efficaciaprobatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., non possa essere superata pereffetto di un evento che abbia interessato, successivamente e in un diversoperiodo d’imposta i luoghi già interessati dall’accesso dell’amministrazionefinanziaria. Non è quindi possibile, come sostenuto dalla CTR trarre unargomento dalla circostanza che gli organi verificatori non si fossero recatipresso altre sedi non ufficiali.Numero registro generale 17607/2024Numero sezionale 3618/2026Numero di raccolta generale 17957/2026Data pubblicazione 04/06/20262.4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato i ricorsi sono fondati neitermini di cui in motivazione e devono essere accolti, essendo necessariauna nuova valutazione da parte del giudice del rinvio, alla luce di quanto sinqui evidenziato, anche con riferimento alle eccezioni riproposte nelcontroricorso (pag. 8 ss.), il cui esame è inammissibile in questa sede.3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte dispone la riunione del fascicolo iscritto a R.G. 17643/2024 alfascicolo iscritto a R.G. 17607/2024;accoglie i ricorsi proposti nelle cause riunite nei termini di cui inmotivazione;cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17957/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris