CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 21624/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari. Preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame misure cautelari, decidendo all'esito del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della propria precedente decisione, disposto dalla sesta Sezione di questa Corte con sentenza n. 43797 del 2023, ha confermato l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui al capo 29) delle imputazioni provvisorie (estorsione aggravata). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., carenza del necessario quadro indiziario della partecipazione del ricorrente al reato provvisoriamente ipotizzato (che non sarebbe confermata dalle acquisite intercettazioni, all'uopo erroneamente valorizzate). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della prescritta specificità (in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale in forza di argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta), e comunque, non consentiti. 1. Il Tribunale (colmando l'assoluto deficit motivazionale che aveva portato all'annullamento della propria precedente pronuncia) ha argomentato la contestata conferma dell'ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. relativamente al reato di cui al capo 29) valorizzando quanto emergente dalle plurime intercettazioni di conversazioni eseguite in corso d'indagine preliminare (tre quelle di più immediato rilievo, nella ricostruzione del Tribunale). 1.1. A fronte di tale quadro, il ricorrente in concreto si limita a proporre propone una lettura alternativa delle valorizzate intercettazioni, non consentita in sede di legittimità in difetto di documentati travisamenti o comunque di interpretazioni manifestamente illogiche od irragionevoli delle conversazioni captate come riportate in atti. 1.1.1. Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01) ha, in proposito, già chiarito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. 2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. z 2.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause della dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.2. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15 marzo 2024 Il [OSCURATO:PERSONA]. Sergio ltrni [OSCURATO:PERSONA]