CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22244/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0489R6M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5831/25 Kachroudi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminati i motivi di›ricorso e le conclusioni del difensore dell'imputato; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e della modesta intensità del dolo, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha motivato - con esaustivo, corretto e logico apparato argomentativo - circa la sussistenza del dolo del reato (cfr. pagg. 3-4); osservato che, in ogni caso, il ricorrente in sede d'appello, pur deducendo genericamente l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, aveva rivolte le critiche alla sola integrazione della minaccia e della violenza, senza alcuna deduzione specifica in ordine all'intensità del dolo (v. secondo e terzo foglio dei motivi di appello depositati il 15 aprile 2023); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il