CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38954/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 luglio 2020, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila disponeva la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, precedentemente concessa al condannato [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni in relazione agli artt. 24 Cost., 6, par. 3, CEDU, 178, lett. c), cod. proc. pen., 179 cod. pen., 711. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. Nel ricorso si sostiene che sia stato violato il diritto difesa, per la mancata traduzione in lingua cinese degli atti del processo e dell'ordinanza suddetta e per la mancata assistenza di un interprete, posto che [OSCURATO:PERSONA], cittadino cinese, non comprende la lingua italiana. Si imporrebbe una interpretazione costituzionalmente orientata degli art. 143 e 143-bis cod. proc. pen., che dovrebbero essere applicati anche al procedimento di sorveglianza. Nel ricorso si chiede, inoltre, la traduzione in lingua cinese dell'ordinanza e la restituzione nel termine per impugnarla. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, e la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della suddetta ordinanza, sono manifestamente infondati. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in conseguenza di comportamenti aggressivi commessi da [OSCURATO:PERSONA] in danno di una vicina di casa, e dalla descrizione dei fatti emerge che nel corso di alcuni litigi [OSCURATO:PERSONA] parlava in lingua italiana: quest'ultima, pertanto, deve ritenersi compresa da costui. A fronte di così chiara circostanza, non può attribuirsi valenza contraria al fatto che nella stessa ordinanza si afferma che la relazione Uepe riferisce che [OSCURATO:PERSONA] fu aardsollecitato a mantenere i contatti con detto ufficio tramite un amico di famiglia che «lo aiuta anche nella comprensione della lingua italiana». 1.2. In tale situazione, non sussisteva quella mancata comprensione della lingua italiana da parte dell'interessato, ciò che avrebbe potuto costituire il presupposto perché il Tribunale disponesse la nomina di un interprete e la traduzione degli atti del procedimento ai sensi degli artt. 143 e 143-bis cod. proc. pen. Non si ravvisano, quindi, le violazioni di legge denunciate dal ricorrente né le condizioni per la restituzione nel termine invocata dallo stesso. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R