CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08956/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza in data 30/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- LERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 30/03/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha riformato la sentenza in data 21/12/2021 del Tribunale di Agrigento, riconoscendo la continuazione con la sentenza in data 22/09/2021 (irrevocabile in data 08/01/2022) e rideterminando la pena inflitta per il reato di estorsione aggravata e minacce. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla continuazione. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nella individuazione della violazione più grave. Premette che la gravità della violazione deve essere valutata avendo riguardo alla pena edittale più alta comminata e non alla pena inflitta in concreto. Osserva, quindi, che nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto quale violazione più grave quella giudicata con la sentenza n. 1457/2021 del Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.. Secondo il ricorrente, invece, la violazione più grave è quella giudicata con la sentenza n. 2109/2021, pronunciata dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale, in relazione al reato di estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 629, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma 3, nn. 3 bis e 3 quinques, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Costituisce orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui «In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse», (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotto, Rv. 255347 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36107 del 16/05/2017, Ciccia, Rv. 271031 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 30557 del 07/06/2016 Ud. (dep. 19/07/2016) Rv. 267689 - 01). La Corte di appello non ha tenuto conto di tale principio di diritto, ritenendo violazione più grave l'estorsione "semplice", di cui all'art. 629, comma primo, cod. pen., punita meno gravemente dell'estorsione aggravata, prevista dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., in riferimento all'art. 628, comma terzo, cod. pen.. Da ciò discende che la Corte di appello ha determinato il trattamento sanzionatorio in violazione di legge. Tanto conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che avrà il compito di rideterminare la pena individuando la violazione più grave secondo i rilevi fin qui esposti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabili