CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 19335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5508/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E TARA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ.DIST. TARANTO n. 1449/2020depositata il 23/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, con la sentenza n. 1449/28/2020, depositata in data 23/07/2020 e non notificata, confermava la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto n. 846/01/2013 in forza della quale era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Tara, avverso la cartella avente ad oggetto il pagamento del tributo “codice 750” relativo alla quota fissa di manutenzione e gestione degli impianti irrigui, anno 2009; 1.1 come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che la semplice inclusione del terreno del Giovinazzi nel perimetro di contribuenza non era sufficiente a determinare l’assoggettamento al contributo, occorrendo anche uno specifico beneficio derivante dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo, beneficio che, nella specie, andava escluso sulla base di quanto comprovato dal consorziato; 2. il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Tara propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 4. la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 860 e 2697 cod. civ., 10 r.d. n. 215 del 1933 e 18 l.r. Puglia n. 8 del 2005 per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che la inclusione nel perimetro di contribuenza non era sufficiente a determinare l’assoggettamento a contributo di irrigazione quota fissa sebbene i terreni si trovavano all’ interno di un distretto irriguo e beneficiavano delle relative opere, a nulla rilevando che il Consorzio, all’ epoca dei fatti, non aveva distribuito acqua; 1.1. secondo parte ricorrente la [OSCURATO:PERSONA], violando l’art. 860 cod. civ., l’ art. 10 r.d. n. 215 del 1933 e l’ art. 18 l.r. Puglia n. 8 del 2005 richiamata, non aveva considerato che nel caso in esame era stato richiesto il contributo irriguo relativo alla sola manutenzione e gestione degli impianti per l’ anno 2009 e che il beneficio era certamente configurabile in quanto correlato al mantenimento in efficienza di un impianto che assicurava la consegna di una data quantità di acqua, venendo in rilievo la potenziale funzionalità dell’ impianto di modo che il proprietario, in qualunque momento, poteva chiedere l’ attivazione del servizio; 2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 112 e 132 comma 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992; 2.2. ad avviso del Consorzio impugnante i giudici di appello, a fronte delle proprie specifiche censure ed allegazioni relative alla circostanza che il contributo richiesto era quello dovuto per il solo fatto che il terreno era nel relativo perimetro ed ilsuo presupposto stava nella assicurata potenzialità del terreno ad essere servito dall’ acqua ove il proprietario ne avesse fatto richiesta, avevano adottato una motivazione meramente apparente; 3. il ricorso può trovare accoglimento nei termini appresso specificati; 4. va premesso, trattandosi di questione avente carattere preliminare che nel caso in esame non può certamente parlarsi di una motivazione meramente apparente; 4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019); 4.2. nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, sia pure con ragionamento viziato in diritto per come appresso chiarito, che sulla scorta delle complessive allegazioni delle parti e degli elementi di prova offerti, il “beneficio” derivante dalle opere apprestate andava escluso sulla base di quanto comprovato dal consorziato; 4.3. la decisione si fonda, pertanto, su di una ratio decidendi, ancorché erronea, logica e comprensibile, sicché non sussiste il lamentato vizio di motivazione inesistente o apparente, non potendo tale vizio essere integrato nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (vedi Sez. U, Sentenza n. 26825 del 21/12/2009, Rv. 610800 –01); 5. la sentenza è da ritenere, tuttavia, viziata in diritto, risultando fondate le ulteriori censure dedotte da parte ricorrente; 5.1. l'oggetto della controversia è rappresentato dalla debenza o meno del solo contributo cd. irriguo fisso (cod. 750), l'unico contributo richiesto nella cartella di pagamento impugnata (notificata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la riscossione di contributi consortili dovuti al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Tara), contributo il cui scopo, secondo la previsione espressa del richiamato regolamento irriguo (art. 39), è quello di coprire le spese fisse, diverse da quelle variabili d'esercizio che il Consorzio è tenuto a sostenere, anche se non distribuisce acqua (canoni demaniali per la concessione di derivazione dell'acqua, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione ed apparecchiature, quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione, ammortamento dei mezzi meccanici); 5.2. tali spese, secondo quanto previsto dal detto regolamento, sono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione e ripartite fra i consorziati “sulla base della superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui, indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua”; 5.3. occorre, quindi, precisare che la tematica dell'esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili è questione già affrontata e risolta da questa Corte conunanime giurisprudenza secondo la quale la adozione del cd. «perimetro di contribuenza» esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Cass. nn. 19509/2004, 4605/2009; S.U. n. 26009/2008, 17066/2010, S.U. n. 11722/2010), riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero l’ estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio; 5.4. l'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore conferma nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, all'ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, in quanto, in tal caso, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'an od al quantum dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti; 5.5. in tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022); 5.6. sussiste, quindi, la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio ex art. 11 r.d. n. 215 del 1933, (come valutato nel Piano), non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poiché in tal caso l'onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito ….. è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova (vedi Cass.n. 9100/2012); 3.6. pur non potendosi parlare di “motivazione apparente” risulta di tutta evidenza che la [OSCURATO:PERSONA], nel negare la debenza del contributo per spese fisse (cod. 750), non ha adeguatamente valutato gli oneri probatori incombenti sul consorziato in subiecta materiae non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, omettendo, in particolare, di esaminare il dato risultante dalle difese del Consorzio, con relativa allegazione di relazione tecnica, secondo cui all’ epoca dei fatti di causa, le particelle del contribuente erano servite da idranti “tappati” in quanto non prenotati ma che “qualora il Giovanazzi intendesse di nuovo effettuare domande di prenotazione gli idranti si renderebbero funzionanti ad erogare l’ acqua”; 4. alla stregua delle considerazioni che precedono in accoglimento del primo motivo il ricorso merita accoglimento; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giust