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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 00952/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti d'impugnativa affidati a due motivi di contenuto identico, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 14 febbraio 2023 che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti per il delitto di cui agli artt. 110 e 216, comma 1, n. 1 R.D. 267/42, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena principale e le pene accessorie fallimentari applicategli, con conferma nel resto (fatto commesso in Cagliari il 30 marzo 2011); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che contestano, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità degli imputati, sono generici e non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo affidati a rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si è ineccepibilmente rilevato come il fatto allegato dai ricorrenti, ossia la minaccia loro rivolta dal direttore della banca, che aveva erogato il finanziamento alla società di persone di cui erano titolari, di rivalersi, per il rientro del debito da loro contratto, sugli utili della società stessa, quand'anche integrante un costringimento psichico, non sarebbe stato tale da integrare la scriminante dello stato di necessità, in quanto prefigurante un danno patrimoniale e non un danno alla persona), e, comunque, interamente versate in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi probatori atti a scardinare l'impianto argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di statuizione sulla responsabilità; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti d'impugnativa affidati a due motivi di contenuto identico, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 14 febbraio 2023 che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti per il delitto di cui agli artt. 110 e 216, comma 1, n. 1 R.D. 267/42, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena principale e le pene accessorie fallimentari applicategli, con conferma nel resto (fatto commesso in Cagliari il 30 marzo 2011); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, che contestano, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità degli imputati, sono generici e non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo affidati a rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si è ineccepibilmente rilevato come il fatto allegato dai ricorrenti, ossia la minaccia loro rivolta dal direttore della banca, che aveva erogato il finanziamento alla società di persone di cui erano titolari, di rivalersi, per il rientro del debito da loro contratto, sugli utili della società stessa, quand'anche integrante un costringimento psichico, non sarebbe stato tale da integrare la scriminante dello stato di necessità, in quanto prefigurante un danno patrimoniale e non un danno alla persona), e, comunque, interamente versate in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi probatori atti a scardinare l'impianto argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di statuizione sulla responsabilità; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il c
Sentenza Cassazione n. 00952/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris