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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23087/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza indicata nel preambolo con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze emesse: - dalla Corte di appello di Torno in data 18 febbraio 2019 (condanna per un episodio di riciclaggio di due semirimorchi e di un escavatore, accertato nel luglio 2010); - dalla Corte di appello di Genova, in data 30 maggio 2019, accertato nel settembre 2011 (condanna per un episodio di riciclaggio di una macchina operatrice gommata, accertato nel settembre 2011)

2. Il ricorrente ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione.

Lamenta che l'ordinanza impugnata sia partita dalla premessa erronea che l'unitarietà del disegno criminoso postuli la preventiva rappresentazione e programmazione delle modalità concrete di esecuzione dei reati.

Al contrario, è pacifico che sia sufficiente un programma a grandi linee ed aperto agli adattamenti del caso.

Evidenzia, ancora, che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della sussistenza di tutti indici rivelatori del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., di per sé incompatibili con un programma di vita delinquenziale: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità delle singole causali, delle modalità della condotta e beni riciclati nonché partecipazione degli stessi correi.

L'ordinanza ha erroneamente ritenuto precluso l'accoglimento della domanda limitata ad alcuni reati, trascurando le valutazioni già compiute in sede cognitiva sulla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati maturati in un contesto di prossimità temporale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato

1. H provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione tra le violazioni oggetto delle condanne con rilievo decisivo, non solo il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (superiore all'anno) ma anche le modalità esecutive (la condotta oggetto della sentenza della Corte di appello di Genova si inserisce in un piano criminoso più complesso di quella accertata dall'altra pronuncia implicando la partecipazione di più soggetti, oltre alla consumazione di reati strumentali come il falso ideologico per induzione).

Si tratta di argomentazione persuasiva che non confligge con principio affermato da questa Corte secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (da ultimo Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271903).

La Corte di appello si è limitata ad osservare l'assenza di reati strumentali alla consumazione del riciclaggio commesso per primo / ritenendo tale aspetto un elemento distintivo tra i due episodi idoneo, insieme con la rilevante distanza temporale, a considerare le violazioni oggetto della richiesta di continuazione espressione di diverse determinazioni criminose non precedute dalla necessaria programmazione unitaria.

2. Le ulteriori censure del ricorrente solo formalmente denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, nella sostanza sollecitano, per di più in termini generici, una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione:operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

Con riferimento all'elemento cronologico, va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati.

Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione.

Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti- doverosa, riducono sensibilmente le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione.

E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza indicata nel preambolo con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze emesse: - dalla Corte di appello di Torno in data 18 febbraio 2019 (condanna per un episodio di riciclaggio di due semirimorchi e di un escavatore, accertato nel luglio 2010); - dalla Corte di appello di Genova, in data 30 maggio 2019, accertato nel settembre 2011 (condanna per un episodio di riciclaggio di una macchina operatrice gommata, accertato nel settembre 2011) 2. Il ricorrente ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata sia partita dalla premessa erronea che l'unitarietà del disegno criminoso postuli la preventiva rappresentazione e programmazione delle modalità concrete di esecuzione dei reati. Al contrario, è pacifico che sia sufficiente un programma a grandi linee ed aperto agli adattamenti del caso. Evidenzia, ancora, che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della sussistenza di tutti indici rivelatori del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., di per sé incompatibili con un programma di vita delinquenziale: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità delle singole causali, delle modalità della condotta e beni riciclati nonché partecipazione degli stessi correi. L'ordinanza ha erroneamente ritenuto precluso l'accoglimento della domanda limitata ad alcuni reati, trascurando le valutazioni già compiute in sede cognitiva sulla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati maturati in un contesto di prossimità temporale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato 1. H provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione tra le violazioni oggetto delle condanne con rilievo decisivo, non solo il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (superiore all'anno) ma anche le modalità esecutive (la condotta oggetto della sentenza della Corte di appello di Genova si inserisce in un piano criminoso più complesso di quella accertata dall'altra pronuncia implicando la partecipazione di più soggetti, oltre alla consumazione di reati strumentali come il falso ideologico per induzione). Si tratta di argomentazione persuasiva che non confligge con principio affermato da questa Corte secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (da ultimo Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271903). La Corte di appello si è limitata ad osservare l'assenza di reati strumentali alla consumazione del riciclaggio commesso per primo / ritenendo tale aspetto un elemento distintivo tra i due episodi idoneo, insieme con la rilevante distanza temporale, a considerare le violazioni oggetto della richiesta di continuazione espressione di diverse determinazioni criminose non precedute dalla necessaria programmazione unitaria. 2. Le ulteriori censure del ricorrente solo formalmente denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, nella sostanza sollecitano, per di più in termini generici, una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione:operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Con riferimento all'elemento cronologico, va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti- doverosa, riducono sensibilmente le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione. E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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