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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26566/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11448/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 152 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Messina [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 702-bis c.p.c. in data 19 novembre 2022.

Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge.

Roma, 30 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11448/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 152 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Messina [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 702-bis c.p.c. in data 19 novembre 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 30 settembr
Decreto Cassazione n. 26566/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris