CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09131/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] L’ANNESSA TARIFFADott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GIUDICETRIBUTARIODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 19730/2019Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19730/2019 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Taranto, in personadel presidente del consiglio di amministrazione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato allacomparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore nelpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore,nonché del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA]/AvvocaturaComunale pro tempore, in virtù di decreto reso dal Sindaco delmedesimo Comune l’1 marzo 2019, n. 8, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Taranto,elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inNumero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/2026allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Puglia – sezione staccata di Taranto il 19dicembre 2018, n. 3633/28/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Puglia – sezione staccata di Tarantoil 19 dicembre 2018, n. 3633/28/2018, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso dipagamento n. 90020070065110388000 del 23 agosto 2007 daparte del Comune di Taranto, a mezzo della “[OSCURATO:SOCIETA].”,in qualità di concessionaria della riscossione dei tributicomunali, per l’omesso versamento della TARSU relativaall’anno 2007 nella misura complessiva di € 10.416,88, conriguardo a locali ubicati nel medesimo Comune, ha accoltol’appello proposto dal Comune di Taranto nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Taranto il 17febbraio 2012, n. 234/4/2012, con condanna alla rifusionedelle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sulpresupposto: a) che il regolamento comunale con l’annessatariffa non era stato impugnato dalla contribuente dinanzi algiudice amministrativo; b) che la contribuente avevaNumero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/2026presentato la denuncia per i locali e le aree tassabili e si eraavvalsa del servizio di smaltimento dei rifiuti per l’anno diriferimento, per cui l’obbligazione tributaria a suo carico si eraconsolidata.3. Il Comune di Taranto ha resistito con controricorso.4. La ricorrente ha rinnovato la costituzione in giudizio con lanomina di nuovo difensore e ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente/illogica, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.; in subordine,violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appellodell’ente impositore sulla base di argomentazioni prive di sensologico con il richiamo a riferimenti normativi avulsi dal themadecidendum.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Al di là dell’inconferente riferimento all’art. 1137 cod. civ.(sull’impugnazione delle deliberazioni adottate dall’assembleacondominiale), la motivazione della sentenza è, comunque, nelsuo complesso, sufficiente a giustificare la spettanza del tributo(al di là della sua fondatezza in punto di diritto) secondo lostandard del “minimo costituzionale” (in relazioneall’inoppugnabilità del regolamento tariffario, allapresentazione della denuncia unica per i locali e le areetassabili, all’usufruizione del servizio di smaltimento dei rifiutisolidi urbani).Numero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/20263. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. in combinato dispostocon l’art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.; in subordine,nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata omessadal giudice di secondo grado l’integrazione del contraddittorionei confronti della concessionaria del servizio di riscossione deitributi comunali, che pure era stata parte del giudizio di primecure.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello deve essereproposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato algiudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tracause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in tale secondaipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti ditutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo diintegrare il contraddittorio quando, rispetto alla partepretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione(Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24083; Cass., Sez. 5^,27 ottobre 2017, n. 25588; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018,n. 30384; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3088; Cass.,Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., Sez. 5^, 5 luglio2021, n. 18925; Cass., Sez. Trib., 29 settembre 2022, n.28434; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941; Cass.,Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13784).Investite della questione se l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzioNumero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/2026necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dalcarattere scindibile o inscindibile delle cause o della lorodipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ.,l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti ipartecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatoreabbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processotributario di secondo grado autonoma rispetto a quellacontenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gliaspetti peculiari della disciplina del processo tributario diappello e tra questi le modalità di proposizione dell’appellotributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentementeconfermato tale conclusione, avendo affermato che, nelprocesso tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti,l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte leparti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non favenir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti escindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regoleprescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili alprocesso tributario, non vi è l’obbligo di integrare ilcontraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nelgiudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione algrado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno (Cass.,Sez. Un., 30 aprile 2024, n. 11676 – nello stesso senso: Cass.,Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941).A sostegno di tale conclusione, infatti, si è ritenuto che le causetra loro scindibili, cumulate in primo grado per connessioneoggettiva e costituzione di un litisconsorzio facoltativo,possono essere separate; in queste ipotesi, data la sostanzialeNumero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/2026autonomia delle posizioni giuridiche rappresentate, alcunostacolo logico o giuridico impedisce che per alcune parti lasentenza di primo grado passi in giudicato, laddove altripossano reputare ancora insoddisfatto il proprio interesse ed atal fine la impugnino; la regola della incontrovertibilità dellapronuncia, ossia il giudicato, in questo caso sarà enucleatadalla sentenza di primo grado per taluni, dalla sentenzaemessa all’esito dell’impugnazione per altri; e, tuttavia, anchein questa ipotesi il legislatore non è insensibile alla tendenzialeunitarietà del giudizio; solo che ciò che in questa secondaipotesi preoccupa non è il contrasto tra giudicati, ma,nell’evenienza che anche altre parti del processo,originariamente unitario, intendano impugnare la sentenza diprimo grado, autonomamente, ciò non porti alla introduzionedi più processi; la preoccupazione allora non è generatadall’intollerabile contrasto di decisioni rispetto all’unico oggettodella controversia, ma trova fondamento in una esigenza dieconomia processuale o, come pure sottolineato in dottrina,nell’intento di evitare differenze motivazionali delle decisioni(c.d. contrasti logici) (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un.,30 aprile 2024, n. 11676).Il rigore di tale principio ha trovato attenuazione con riguardoalle fattispecie di c.d. “litisconsorzio necessario processuale”,affermandosi da questa Corte che, nelle impugnazioni civili,anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione delcontraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell'art. 331 cod. proc.civ., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale,quando cioè i rapporti dedotti in causa siano assolutamenteinscindibili e non suscettibili di soluzioni differenti nei confrontidelle varie parti del giudizio (c.d. cause inscindibili), ma altresìnell'ipotesi di cause che, riguardando due (o più) rapportiNumero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/2026scindibili, ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendentida un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvieesigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniforminei confronti delle diverse parti (c.d. cause dipendenti), diguisa che, ove siano state decise nel precedente grado digiudizio in un unico processo, la norma procura che ilsimultaneus processus non sia dissolto, e che le cause restinounite anche in sede di successiva impugnazione, al fine dievitare che, nelle successive vicende processuali, conducano apronunce definitive di contenuto diverso (in termini: Cass.,Sez. 5^, 13 luglio 2016, n. 14253; Cass., Sez. 6^-5, 22novembre 2017, n. 27854; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2018,n. 4411; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8504; Cass., Sez.5^, 26 giugno 2020, n. 12793; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2021,n. Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17719; Cass., Sez. Trib.,23 marzo 2023, n. 8420; Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2024,n. 4754; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941; Cass.,Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15543).3.3 Nella specie, tuttavia, a fronte dell’appello propostodall’ente impositore, la concessionaria non aveva un autonomointeresse ad essere partecipe del giudizio di secondo grado,essendo essa estranea al rapporto sostanziale dedotto ingiudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoiconfronti. Peraltro, il termine lungo per impugnare la sentenzadella Commissione tributaria provinciale era ormai venuto ascadenza anche per la concessionaria.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 31 dicembre1992, n. 546, e/o dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestata motivata dal giudice di secondo grado la mancataNumero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/2026disapplicazione del regolamento comunale e dell’annessatariffa con gli unici (sovrapponibili) argomenti che «tale attonon risulta essere stato mai impugnato dall’odiernacontribuente (appellata)» e che la relativa tariffa «non èrisultata essere mai stata oggetto della necessaria autonomaimpugnazione presso la competente giurisdizioneamministrativa da parte della medesima contribuente».4.1 Il predetto motivo è fondato.4.2 È noto che il potere-dovere del giudice tributario didisapplicare ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, gli atti amministrativi costituenti il presuppostodell'imposizione è espressione del principio generaledell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo1865, n. 2248, allegato "E", dettato dall'interesse, di rilevanzapubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, edin quanto, legittimi.Ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purchégli atti in questione siano stati investiti dai motivi diimpugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'attoimpositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentementedall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudiceamministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicatoamministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra letante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007,nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012,n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez.5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n.11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez.Numero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/20266^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603e 32604; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2022, n. 14302; Cass., Sez.Trib., 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., Sez. Trib., 3 maggio2024, n. 12039; Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2024, n.30505; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025, n. 14665).Sicché, il giudice tributario non può sottrarsi al compito divalutare incidentalmente la fondatezza nel merito di tali profili,così da accertare se sussistano o meno i presupposti dellainvocata disapplicazione ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n.12039).4.3 Nella specie, il giudice del gravame ha respinto la richiestadi disapplicare la tariffa annessa al regolamento comunale inbase all’esclusiva considerazione che il predetto regolamentonon era stato impugnato dinanzi alla giurisdizioneamministrativa. Come si è detto, tale affermazione non puòessere condivisa, atteso che il giudice tributario, a prescinderedall’annullamento in sede di giustizia amministrativa (cheassume valore vincolante per la totalità dei casi), non puòastenersi dalla valutazione dei presupposti per ladisapplicazione incidentale del regolamento comunale al fine dipronunciarsi sulla validità dell’avviso di pagamento. Del resto,l’interesse concreto alla impugnazione è sorto solo con lacontestazione dinanzi alla giurisdizione tributaria.5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del terzo motivo e l’infondatezza deirestanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro talilimiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazioneal motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (ai sensi dell’art. 1,Numero registro generale 19730/2019Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 9131/2026Data pubblicazione 11/04/2026comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]