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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26594/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 gennaio 2022, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 56, 112 n. 4), 624, 625, primo comma, n.7 cod. pen., commesso in data 21.10.2014; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali del provvedimento impugnato, risulta generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che non presenta illogicità nel percorso argomentativo, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, nell'intestazione, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), e nell'esposizione, la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché, per quanto concerne l'aggravante della violenza sulle cose, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento, invece, all'art. 131 bis cod. pen., il motivo è versato in fatto e manifestamente infondato, dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso di specie, la Corte territoriale si diffonde, a pag. 2 delle motivazioni, sulle ragioni per cui non ha ritenuto concedibile la causa di non punibilità, tra cui spiccano il valore non irrisorio della merce sottratta, la plurisoggettività del furto perpetrato, le altre peculiarità del fatto addebitato, che denotano, secondo il decidente, una non esigua intensità del dolo ed "una certa professionalità" nella commissione di tale genere di reati; considerato che il terzo motivo, con cui si denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 4) cod. pen., pure non è consentito in sede di legittimità perché inedito, considerato che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. delle motivazioni della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 gennaio 2022, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 56, 112 n. 4), 624, 625, primo comma, n.7 cod. pen., commesso in data 21.10.2014; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali del provvedimento impugnato, risulta generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che non presenta illogicità nel percorso argomentativo, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, nell'intestazione, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), e nell'esposizione, la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché, per quanto concerne l'aggravante della violenza sulle cose, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento, invece, all'art. 131 bis cod. pen., il motivo è versato in fatto e manifestamente infondato, dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso di specie, la Corte territoriale si diffonde, a pag. 2 delle motivazioni, sulle ragioni per cui non ha ritenuto concedibile la causa di non punibilità, tra cui spiccano il valore non irrisorio della merce sottratta, la plurisoggettività del furto perpetrato, le altre peculiarità del fatto addebitato, che denotano, secondo il decidente, una non esigua intensità del dolo ed "una certa professionalità" nella commissione di tale genere di reati; considerato che il terzo motivo, con cui si denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 4) cod. pen., pure non è consentito in sede di legittimità perché inedito, considerato che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. delle motivazioni della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 26594/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris