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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06684/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]ANTONIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2022 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di truffa.

Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, utilizzando un falso modello C.U.D. e tre false buste paga e traendo così in inganno un dipendente di un istituto di credito, era riuscito a ottenere un finanziamento di 14.825,35 euro con accredito sul proprio conto corrente, somma poi successivamente prelevata dal conto.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di sei motivi.

2.1. Violazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela.

La Corte di appello, aderendo pedissequamente alla decisione del primo giudice, non ha chiarito sulla scorta di quali specifici elementi abbia affermato "che il Banco di Napoli avesse avuto conoscenza della condotta fraudolenta dell'imputato solo al momento della presentazione della denuncia-querela".

2.2. Violazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per carenza di legittimazione a proporre la querela: l'istanza punitiva, infatti, fu presentata dal direttore pro tempore della filiale di Bellizzi del Banco di Napoli, che non curò l'istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti.

2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità.

La Corte di appello ha ignorato le considerazioni difensive, avuto particolare riguardo alla carenza di prova circa la riconducibilità all'imputato delle fotocopie della carta d'identità e del codice fiscale presentate con la richiesta di finanziamento.

2.4. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come truffa: la Corte di appello ha ignorato i rilievi difensivi sulla inidoneità della documentazione prodotta a indurre in errore la banca, non potendosi escludere che Perez sia stato semplicemente moroso.

2.5. Violazione della legge processuale (art. 82 cod. proc. pen.) in relazione alla mancata declaratoria di "decadenza" della parte civile, non presente nel giudizio di appello.

2.6. Violazione di legge (art. 597, comma 5, cod. proc. pen.) e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Sono privi di fondamento il primo e il secondo motivo, inerenti alla tempestività e ritualità della querela.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, dep. 2015, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018).

Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170).

Richiamando e applicando correttamente detti princìpi, la Corte di appello, aderendo anche alle argomentazioni del Tribunale, ha osservato che la querela fu proposta dal Banco di Napoli entro i tre mesi dalla piena conoscenza di tutti gli elementi costitutivi della truffa, acquisite "le conoscenze necessarie in ordine all'autenticità dei documenti prodotti dall'imputato, situazione emersa solo dopo il mancato pagamento delle rate fissate dall'istituto per la restituzione della somma ottenuta in finanziamento" (pag. 4).

I giudici di merito hanno anche osservato che all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] era il direttore pro tempore della filiale di Bellizzi del Banco di Napoli, in quanto tale legittimato a presentare la querela.Risulta del tutto indifferente il fatto che il direttore abbia personalmente seguìto la pratica relativa alla erogazione del finanziamento (circostanza peraltro affermata in sentenza e genericamente contestata dalla difesa sulla base di due dichiarazioni di testi, da sole non decisive), in quanto, ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell'individuazione dell'interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, ciò che rileva è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, e cioè l'aspetto finalistico e non quello strumentale.

La struttura del delitto di truffa, infatti, non esige l'identità fra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore, cosicché detto reato sussiste, pur in mancanza di tale identità, se gli effetti dell'inganno si riversino sul patrimonio del danneggiato (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304; Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv.273820; Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495).

3. Anche il terzo e il quarto motivo, riguardanti l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto non hanno alcun fondamento.

Quanto al primo profilo, va premesso che la difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto: «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità»).

Inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente erronea del materiale probatorio, sollecitando così questa Corte ad un intervento estraneo al suo perimetro cognitivo, essendole preclusa la possibilità di una diversa e nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (in questo senso cfr., ad es., Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso).

I giudici di merito, in ordine alla individuazione del soggetto che chiese e ottenne il finanziamento, hanno osservato che egli esibì anche la fotocopia dei documenti di identità e del codice fiscale, cosicché una divergenza fra le due persone è rimasta una congettura difensiva priva del benché minimo riscontro negli atti processuali.

La Corte territoriale ha poi rimarcato che il finanziamento fu ottenuto grazie alla produzione di documenti rivelatisi falsi (il C.U.D. e le buste paga) e che, subito dopo l'accreditamento della somma, essa fu interamente prelevata, circostanze univocamente indicative della sussistenza degli artifizi e raggiri e del dolo iniziale in capo al ricorrente.

Va poi ribadito che neppure la negligenza e superficialità della persona offesa escludono la configurabilità del reato di truffa, posto che «la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (così Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274299; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960).

4. E' privo di pregio anche il quinto motivo sulla "decadenza" (rectius: revoca tacita) della parte civile, non presente nel giudizio di appello.

Infatti, la disposizione di cui all'art. 82 cod. proc. pen., comma 2, trova applicazione solo per il processo di primo grado quando, in mancanza di conclusioni, non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunciarsi, mentre le conclusioni ivi rassegnate restano valide nei gradi successivi del processo, in forza del principio di immanenza della parte civile (cfr., ad es., Sez. 5, n. 224637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv. 240616).

L'assenza della parte civile nel giudizio di appello ha solo comportato che la Corte territoriale non pronunciasse la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di quel grado (come da ordinanza di correzione di errore materiale in calce alla sentenza).

5. Anche l'ultimo motivo, in tema di attenuanti generiche, non ha fondamento.

Nell'atto di appello l'imputato non aveva svolto una censura specifica in ordine al diniego di dette attenuanti da parte del primo giudice, ma nelle conclusioni aveva genericamente richiesto di "applicare allo stesso tutti i benefici di legge".

Anche a fronte di una così generica istanza, la Corte territoriale non ha esercitato i propri poteri officiosi sul punto, previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., aderendo comunque "alla motivazione del primo giudice in ordine al calcolo [della pena] operato e al diniego delle attenuanti generiche", negate "in ragione dei numerosi, gravi e specifici precedenti penali" dell'imputato.

6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

La inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; più di recente v.

Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]ANTONIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2022 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di truffa. Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, utilizzando un falso modello C.U.D. e tre false buste paga e traendo così in inganno un dipendente di un istituto di credito, era riuscito a ottenere un finanziamento di 14.825,35 euro con accredito sul proprio conto corrente, somma poi successivamente prelevata dal conto. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di sei motivi. 2.1. Violazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela. La Corte di appello, aderendo pedissequamente alla decisione del primo giudice, non ha chiarito sulla scorta di quali specifici elementi abbia affermato "che il Banco di Napoli avesse avuto conoscenza della condotta fraudolenta dell'imputato solo al momento della presentazione della denuncia-querela". 2.2. Violazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per carenza di legittimazione a proporre la querela: l'istanza punitiva, infatti, fu presentata dal direttore pro tempore della filiale di Bellizzi del Banco di Napoli, che non curò l'istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti. 2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità. La Corte di appello ha ignorato le considerazioni difensive, avuto particolare riguardo alla carenza di prova circa la riconducibilità all'imputato delle fotocopie della carta d'identità e del codice fiscale presentate con la richiesta di finanziamento. 2.4. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come truffa: la Corte di appello ha ignorato i rilievi difensivi sulla inidoneità della documentazione prodotta a indurre in errore la banca, non potendosi escludere che Perez sia stato semplicemente moroso. 2.5. Violazione della legge processuale (art. 82 cod. proc. pen.) in relazione alla mancata declaratoria di "decadenza" della parte civile, non presente nel giudizio di appello. 2.6. Violazione di legge (art. 597, comma 5, cod. proc. pen.) e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Sono privi di fondamento il primo e il secondo motivo, inerenti alla tempestività e ritualità della querela. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, dep. 2015, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). Richiamando e applicando correttamente detti princìpi, la Corte di appello, aderendo anche alle argomentazioni del Tribunale, ha osservato che la querela fu proposta dal Banco di Napoli entro i tre mesi dalla piena conoscenza di tutti gli elementi costitutivi della truffa, acquisite "le conoscenze necessarie in ordine all'autenticità dei documenti prodotti dall'imputato, situazione emersa solo dopo il mancato pagamento delle rate fissate dall'istituto per la restituzione della somma ottenuta in finanziamento" (pag. 4). I giudici di merito hanno anche osservato che all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] era il direttore pro tempore della filiale di Bellizzi del Banco di Napoli, in quanto tale legittimato a presentare la querela.Risulta del tutto indifferente il fatto che il direttore abbia personalmente seguìto la pratica relativa alla erogazione del finanziamento (circostanza peraltro affermata in sentenza e genericamente contestata dalla difesa sulla base di due dichiarazioni di testi, da sole non decisive), in quanto, ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell'individuazione dell'interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, ciò che rileva è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, e cioè l'aspetto finalistico e non quello strumentale. La struttura del delitto di truffa, infatti, non esige l'identità fra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore, cosicché detto reato sussiste, pur in mancanza di tale identità, se gli effetti dell'inganno si riversino sul patrimonio del danneggiato (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304; Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv.273820; Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495). 3. Anche il terzo e il quarto motivo, riguardanti l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto non hanno alcun fondamento. Quanto al primo profilo, va premesso che la difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto: «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità»). Inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente erronea del materiale probatorio, sollecitando così questa Corte ad un intervento estraneo al suo perimetro cognitivo, essendole preclusa la possibilità di una diversa e nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (in questo senso cfr., ad es., Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso). I giudici di merito, in ordine alla individuazione del soggetto che chiese e ottenne il finanziamento, hanno osservato che egli esibì anche la fotocopia dei documenti di identità e del codice fiscale, cosicché una divergenza fra le due persone è rimasta una congettura difensiva priva del benché minimo riscontro negli atti processuali. La Corte territoriale ha poi rimarcato che il finanziamento fu ottenuto grazie alla produzione di documenti rivelatisi falsi (il C.U.D. e le buste paga) e che, subito dopo l'accreditamento della somma, essa fu interamente prelevata, circostanze univocamente indicative della sussistenza degli artifizi e raggiri e del dolo iniziale in capo al ricorrente. Va poi ribadito che neppure la negligenza e superficialità della persona offesa escludono la configurabilità del reato di truffa, posto che «la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (così Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274299; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960). 4. E' privo di pregio anche il quinto motivo sulla "decadenza" (rectius: revoca tacita) della parte civile, non presente nel giudizio di appello. Infatti, la disposizione di cui all'art. 82 cod. proc. pen., comma 2, trova applicazione solo per il processo di primo grado quando, in mancanza di conclusioni, non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunciarsi, mentre le conclusioni ivi rassegnate restano valide nei gradi successivi del processo, in forza del principio di immanenza della parte civile (cfr., ad es., Sez. 5, n. 224637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv. 240616). L'assenza della parte civile nel giudizio di appello ha solo comportato che la Corte territoriale non pronunciasse la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di quel grado (come da ordinanza di correzione di errore materiale in calce alla sentenza). 5. Anche l'ultimo motivo, in tema di attenuanti generiche, non ha fondamento. Nell'atto di appello l'imputato non aveva svolto una censura specifica in ordine al diniego di dette attenuanti da parte del primo giudice, ma nelle conclusioni aveva genericamente richiesto di "applicare allo stesso tutti i benefici di legge". Anche a fronte di una così generica istanza, la Corte territoriale non ha esercitato i propri poteri officiosi sul punto, previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., aderendo comunque "alla motivazione del primo giudice in ordine al calcolo [della pena] operato e al diniego delle attenuanti generiche", negate "in ragione dei numerosi, gravi e specifici precedenti penali" dell'imputato. 6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. La inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; più di recente v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 06684/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris