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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08990/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 21 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza emessa 1'11 aprile 2012 dal Tribunale di Noia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi B) e D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione; ha, inoltre, escluso l'aggravante di cui all'art.644, quinto comma n.3, cod. pen. in ordine al delitto di usura contestato al capo A) e rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A) e C), già unificati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di estorsione di cui al capo C), in anni 5 e 6 mesi di reclusione e 6 mila euro di multa, ferme restando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di beni in sequestro già disposte.

Con un unico, articolato motivo denuncia la violazione degli artt. 627 cod. proc. pen., 62 bis, 69,132 e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere il giudice del rinvio negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, già riconosciute dal primo giudice e omesso di eseguire un nuovo bilanciamento delle circostanze a seguito dell'annullamento delle aggravanti contestate ai capi A) e D) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va premesso che questa Corte aveva annullato la precedente sentenza di appello nei confronti del ricorrente limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 644, quinto comma, nn. 3 e 4 cod. pen. relativamente ai reati di usura contestati ai capi A) e B) e all'aggravante delle più persone riunite per il reato di tentata estorsione di cui al capo D), rilevando un deficit di motivazione su detti punti, rimettendone la valutazione al giudice del rinvio, cui rimetteva, all'esito, anche la verifica dell'eventuale estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) in base alle dichiarazioni della persona offesa, indicate nel ricorso, ritenendo logicamente assorbiti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio formulati nel ricorso.

Decidendo in sede di rinvio la Corte di appello ha escluso la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite per la tentata estorsione di cui al capo D) e, per l'effetto, ha dichiarato il reato, risalente al 9 settembre 2007, estinto per prescrizione; analogamente ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di usura di cui al capo B) alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, che collocava il rapporto usurario, regolato in lire, in epoca precedente al febbraio 2002; ha inoltre, escluso l'aggravante dello stato di bisogno della vittima e ritenuto sussistente unicamente l'aggravante della qualità di imprenditore della vittima dell'usura di cui al capo A), in ragione della consapevolezza del ricorrente della temporanea carenza di liquidità della vittima e della connessa difficoltà di gestire l'attività imprenditoriale.

All'esito di tali valutazioni la Corte territoriale ha preso atto della formazione del giudicato per il delitto di estorsione di cui al capo C), ritenuto più grave già dal primo giudice, che aveva ravvisato la continuazione tra i reati e determinato la pena base in 5 anni di reclusione e 5 mila euro di multa con aumento di 1 anno di reclusione e 2 mila euro di multa per il reato di cui al capo A); pene, queste, confermate dalla precedente sentenza di appello, sicché ha mantenuto ferma la pena base per il rato più grave di cui al capo C).

Tuttavia, nel rimodulare la pena, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo congrua la pena determinata in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. per le gravi modalità del fatto, la gravità del danno cagionato alla persona offesa e la capacità a delinquere del reo, desumibile dalle articolate modalità della condotta e dalla durata della stessa (pag.8).

La Corte di appello è, però, incorsa in errore, non avvedendosi che già il Tribunale aveva riconosciuto in primo grado le attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti contestate; che il giudizio era stato confermato dalla sentenza di appello annullata e che nel precedente ricorso per cassazione la difesa aveva espressamente chiesto un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza.

L'errore vizia la determinazione della pena, in quanto, benché la pena per il reato di usura incida solo sull'aumento applicato a titolo di continuazione sulla pena base- comprensiva del bilanciamento già operato in primo grado ed immodificabile perché coperta dal giudicato -, la Corte di appello si è limitata a ridurre della metà, a seguito dell'esclusione di una delle due aggravanti originariamente contestate, l'aumento precedentemente apportato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo A); aggravante che sarebbe stata elisa in ragione del bilanciamento già operato in primo grado con possibile contenimento dell'aumento per la continuazione.

Ne deriva che, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, sul punto vi è stato un trattamento deteriore in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.fa fronte dell'accoglimento dell'appello dell'imputato relativo alle circostanze aggravanti del reato di usura e ObIla riconosciuta minore gravità dello stesso.

L'omessa risposta sulla richiesta di un giudizio di bilanciamento in termini più favorevoli è ovvia conseguenza del diniego delle attenuanti generiche.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sui punti indicati.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra ezione della Corte di a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 21 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza emessa 1'11 aprile 2012 dal Tribunale di Noia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi B) e D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione; ha, inoltre, escluso l'aggravante di cui all'art.644, quinto comma n.3, cod. pen. in ordine al delitto di usura contestato al capo A) e rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A) e C), già unificati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di estorsione di cui al capo C), in anni 5 e 6 mesi di reclusione e 6 mila euro di multa, ferme restando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di beni in sequestro già disposte. Con un unico, articolato motivo denuncia la violazione degli artt. 627 cod. proc. pen., 62 bis, 69,132 e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere il giudice del rinvio negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, già riconosciute dal primo giudice e omesso di eseguire un nuovo bilanciamento delle circostanze a seguito dell'annullamento delle aggravanti contestate ai capi A) e D) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va premesso che questa Corte aveva annullato la precedente sentenza di appello nei confronti del ricorrente limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 644, quinto comma, nn. 3 e 4 cod. pen. relativamente ai reati di usura contestati ai capi A) e B) e all'aggravante delle più persone riunite per il reato di tentata estorsione di cui al capo D), rilevando un deficit di motivazione su detti punti, rimettendone la valutazione al giudice del rinvio, cui rimetteva, all'esito, anche la verifica dell'eventuale estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) in base alle dichiarazioni della persona offesa, indicate nel ricorso, ritenendo logicamente assorbiti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio formulati nel ricorso. Decidendo in sede di rinvio la Corte di appello ha escluso la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite per la tentata estorsione di cui al capo D) e, per l'effetto, ha dichiarato il reato, risalente al 9 settembre 2007, estinto per prescrizione; analogamente ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di usura di cui al capo B) alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, che collocava il rapporto usurario, regolato in lire, in epoca precedente al febbraio 2002; ha inoltre, escluso l'aggravante dello stato di bisogno della vittima e ritenuto sussistente unicamente l'aggravante della qualità di imprenditore della vittima dell'usura di cui al capo A), in ragione della consapevolezza del ricorrente della temporanea carenza di liquidità della vittima e della connessa difficoltà di gestire l'attività imprenditoriale. All'esito di tali valutazioni la Corte territoriale ha preso atto della formazione del giudicato per il delitto di estorsione di cui al capo C), ritenuto più grave già dal primo giudice, che aveva ravvisato la continuazione tra i reati e determinato la pena base in 5 anni di reclusione e 5 mila euro di multa con aumento di 1 anno di reclusione e 2 mila euro di multa per il reato di cui al capo A); pene, queste, confermate dalla precedente sentenza di appello, sicché ha mantenuto ferma la pena base per il rato più grave di cui al capo C). Tuttavia, nel rimodulare la pena, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo congrua la pena determinata in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. per le gravi modalità del fatto, la gravità del danno cagionato alla persona offesa e la capacità a delinquere del reo, desumibile dalle articolate modalità della condotta e dalla durata della stessa (pag.8). La Corte di appello è, però, incorsa in errore, non avvedendosi che già il Tribunale aveva riconosciuto in primo grado le attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti contestate; che il giudizio era stato confermato dalla sentenza di appello annullata e che nel precedente ricorso per cassazione la difesa aveva espressamente chiesto un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza. L'errore vizia la determinazione della pena, in quanto, benché la pena per il reato di usura incida solo sull'aumento applicato a titolo di continuazione sulla pena base- comprensiva del bilanciamento già operato in primo grado ed immodificabile perché coperta dal giudicato -, la Corte di appello si è limitata a ridurre della metà, a seguito dell'esclusione di una delle due aggravanti originariamente contestate, l'aumento precedentemente apportato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo A); aggravante che sarebbe stata elisa in ragione del bilanciamento già operato in primo grado con possibile contenimento dell'aumento per la continuazione. Ne deriva che, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, sul punto vi è stato un trattamento deteriore in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.fa fronte dell'accoglimento dell'appello dell'imputato relativo alle circostanze aggravanti del reato di usura e ObIla riconosciuta minore gravità dello stesso. L'omessa risposta sulla richiesta di un giudizio di bilanciamento in termini più favorevoli è ovvia conseguenza del diniego delle attenuanti generiche. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sui punti indicati. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra ezione della Corte di a