CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21611/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14676/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – avverso lasentenza n. 7923 /202 1 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 29 novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 giugno 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente l’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca su beni immobili e la [OSCURATO:PERSONA] - COMPENSAZIONE r.g. n. 14676/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] condanna dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata; in parziale accoglimento delle domande, l’adito Tribunale di Roma dichiarò l’inefficacia dell’atto impugnato, rigettò le istanze risarcitorie, dichiarò irripetibili le spese di lite; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dall’originaria attrice, avente ad oggetto la richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. e la statuizione sulle spese del processo; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un unico motivo; resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., assume che la Corte d’appello abbia « erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. – di natura meramente accessoria - giustificasse la compensazione delle spese di lite» disposta dal giudice di prime cure; la doglianza è inammissibile; onde rigettare il gravame formulato sul punto, la Corte territoriale ha reputato giustificata la decisione di compensazione delle spese di prime cure «dal non integrale accoglimento delle pretese dell’attore e dalle considerazioni espresse dal giudice di primo grado»; in tal guisa ha operato una adesiva relatio alla motivazione della prima decisione, che, ai fini della regolamentazione delle spese, aveva valorizzato « la contumacia della convenuta, la natura cautelare dell’ordinanza che nel contraddittorio ha confermato la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella esattoriale cui la comunicazione in oggetto attiene, il brevissimo lasso temporale intercorso tra tale r.g. n. 14676/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ordinanza e la redazione della comunicazione di cui si tratta e l’omessa allegazione di una previa richiesta amministrativa di relativa revoca rimasta priva di riscontro da parte di ADER»; si tratta, come è evidente, di una pluralità di rationes decidendi, ovvero della postulazione, ad opera del giudicante, di vari argomenti, ciascuno dei quali apprezzato come valido a fondare la statuizione resa, talché, ove in astratta ipotesi espunto uno di essi, nonrisulta minato, nella sua concludenza, l’impianto motivazionale; ciò posto, la doglianza della ricorrente, sopra riportata, si incentra unicamente sulla inidoneità della reiezione della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. ad integrare una soccombenza (pur parziale o reciproca) apprezzabile in punto di spese, senza rivolgere notazione critica alcuna alle altre trascritte giustificazioni poste invece -in maniera conforme a diritto o meno, non è qui possibile sindacare in difetto di specifica e puntualecensura - a base della pronuncia di compensazione; orbene, è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità diragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (orientamento consolidato: tra le tantissime, cfr.Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass.14/08/2020, n. 17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass.27/07/2017, n. 18641; Cass.21/06/2017, n. 15350); il ricorso è inammissibile; il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa r.g. n. 14676/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]: Cass., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 2.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debitoed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13,