CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 03813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6572-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del 2021 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3685 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 6572/2019 [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] che la Numero sezionale 3685/2021 Numero di raccolta generale 3813/2022 rappresentano e difendono; Data pubblicazione 07/02/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 7461/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2018 R.G.N. 1540/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 10.11.2016 per avere “il 30 agosto 2016, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa presso la stazione di [OSCURATO:PERSONA], con l’artificio consistente nel porre della carta sulla barriera ottica della sbarra di cadenzamento dei veicoli…fatto sì che la sbarra rimanesse alzata rendendo inefficiente il sistema di rilevamento dei veicoli in transito… al fine di poter trattenere a suo vantaggio ed in danno della società l’importo dei pedaggi pagati dai clienti”, e posto in essere la medesima condotta anche negli altri casi elencati nell’allegato B). 2. Il Tribunale, nella fase sommaria di cui all’art. 1, comma 49, l. n. 92 del 2012, ha respinto il ricorso che, invece, è stato accolto nella fase di opposizione, con declaratoria di illegittimità del licenziamento e condanna di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 6572/2019 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a reintegrare il lavoratore e a Numero sezionale 3685/2021 risarcirgli i danni. Numero di raccolta generale 3813/2022Data pubblicazione 07/02/2022 3. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto dalla società e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’originaria domanda del lavoratore di impugnativa del licenziamento. 4. La Corte territoriale ha esaminato le deposizioni testimoniali, rese dagli investigatori incaricati dalla società, unitamente alla relazione investigativa e alla documentazione prodotta dalle parti ed ha ritenuto raggiunta la prova dell’addebito contestato al dipendente e risalente al 30.8.2016. Ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che mancasse la prova in ordine agli altri addebiti contestati al Golia, relativi alla medesima attività posta in essere nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.7.2016. Ha valutato il licenziamento intimato come misura disciplinare proporzionata alla condotta tenuta dal dipendente il 30.8.2016, in ragione del particolare grado di fiducia richiesto dalla specifica posizione lavorativa del Golia, non suscettibile di controllo continuo, del fatto che il predetto avesse rapporti con l’utenza, nei cui confronti rappresentava l’azienda, e maneggiasse denaro; risultando irrilevante rispetto a tali elementi il dato della esiguità della somma sottratta e dell’episodio isolato in cui ciò si sarebbe verificato, in quanto la circostanza che il dipendente avesse posto in essere artifici e raggiri per appropriarsi di denaro in danno del datore di lavoro rivestiva un elevato disvalore giuridico e sociale tale da ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario e rendere proporzionata la sanzione espulsiva. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito con controricorso. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 6572/2019 Considerato che: Numero sezionale 3685/2021Numero di raccolta generale 3813/2022 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi Data pubblicazione 07/02/2022 dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 5, l. n. 604 del 1966 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché omessa o erronea valutazione di fatto decisivo e motivazione incongrua o contraddittoria, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. 7. Si censura la sentenza per avere ritenuto integrata la giusta causa di recesso e quindi assolto l’onere di prova della società datoriale, nonostante le numerose contraddizioni rilevate tra le deposizioni rese dai testimoni (investigatori privati) e la relazione investigativa e per aver errato nel considerare superabili tali contraddizioni e discrasie; ciò, peraltro, con motivazione apparente e senza neanche chiarire perché la valutazione eseguita dal Tribunale non fosse condivisibile. 8. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per motivazione contraddittoria o inesistente, mancata valutazione di fatti oggetto del giudizio ed error in procedendo. 9. Si assume che la Corte di merito non abbia reso una motivazione idonea, logica e coerente rispetto alla vicenda in esame; che la sentenza stessa dà conto della scarsa intellegibilità di alcune dichiarazioni testimoniali e delle discrasie tra le stesse e poi reputa superabili tali divergenze in ragione della conferma da parte dei testimoni della relazione investigativa; in tal modo rendendo una motivazione apparente, basata sulla relazione investigativa certamente priva di efficacia probatoria piena. Si rileva poi l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, relativo al punto di osservazione da cui gli agenti investigatori hanno visionato e ripreso la condotta del lavoratore. Si afferma che tale punto di osservazione non potesse essere collocato a F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 distanza di 100 metri dopo il superamento della sbarra del Numero registro generale 6572/2019 casello, perché a tale distanza la macchina degli agenti si Numero sezionale 3685/2021Numero di raccolta generale 3813/2022 sarebbe trovata sulle corsie autostradali e quindi in Data pubblicazione 07/02/2022 condizione di non potersi fermare per l’esecuzione dei rilievi fotografici. 10. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 5, 6 e 8, l. n. 604 del 1966 e della l. n. 300 del 1970, la violazione del principio di proporzione tra condotta addebitata e sanzione e dell’art. 30, l. n. 183 del 2010 nonché l’assenza di motivazione. 11. Si contestano le valutazioni su cui i giudici di appello hanno fondato il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta posta in essere dal lavoratore. In particolare, si contesta che lo svolgimento della prestazione avvenisse senza continuo controllo datoriale poiché, invece, “tutti i passaggi degli autoveicoli sono registrati dalle BOE”, così come è direttamente controllato dall’azienda il maneggio di denaro. Si contesta l’affermazione secondo cui il lavoratore rappresenta l’azienda nei confronti degli utenti. Si assume che la sentenza non abbia esplicitato le ragioni per cui la condotta fosse sanzionabile con il licenziamento e non abbia spiegato perché la misura espulsiva non risultasse sproporzionata alla luce dei seguenti elementi: unicità dell’episodio, esiguità del pregiudizio economico per l’azienda, assenza di precedenti disciplinari e rapporto di lavoro pluridecennale. 12. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, e non possono trovare accoglimento poiché, sotto l’apparente censura della violazione di norme di legge, prospettano una differente selezione del materiale probatorio rilevante ai fini della decisione, nonché una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, quindi, in sostanza, la completa revisione del ragionamento decisorio seguito in sede di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 merito, che è estranea al perimetro segnato dal citato art. Numero registro generale 6572/2019 360 n. 5 e non può trovare ingresso nel giudizio di Numero sezionale 3685/2021Numero di raccolta generale 3813/2022 legittimità. Data pubblicazione 07/02/2022 13. Neppure ricorre il dedotto vizio di motivazione, configurabile nei ristretti limiti delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014 cit.), nel caso di specie ampiamente rispettati, anche quanto alla valutazione integrata delle dichiarazioni rese dai testimoni investigatori privati nelle varie fasi del procedimento di primo grado, rispetto al contenuto della relazione investigativa e alla documentazione prodotta. 14. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 15. Questa Corte ha più volte ribadito che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione di gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all’art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.), (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007). 16. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra richiamati ed ha motivatamente valutato la gravità dell’infrazione, in particolare sottolineando la irrimediabile lesione della buona fede connessa all’impiego, da parte del dipendente, di artifici e raggiri allo scopo di sottrarre denaro in danno della società datoriale. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 6572/2019 17. Le critiche mosse dal ricorrente non investono i Numero sezionale 3685/2021 parametri normativi su cui deve fondarsi il giudizio di Numero di raccolta generale 3813/2022Data pubblicazione 07/02/2022 proporzionalità, bensì il peso in concreto attribuito dai giudici di appello ai singoli elementi probatori e la valutazione comparativa degli stessi. Esse si risolvono nella proposta di un diverso apprezzamento dei dati fattuali e di una valutazione alternativa degli stessi, che mostri un livello di gravità della condotta inferiore a quello ravvisato dai giudici di appello, e rimangono quindi confinate nell'ambito della valutazione merito e della deduzione di un generico vizio motivazionale, inammissibili in questa sede di legittimità. 18. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 19. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo. 20. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 6572/2019 ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se Numero sezionale 3685/2021 dovuto. Numero di raccolta generale 3813/2022Data pubblicazione 07/02/2022 Così deciso nella Adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3