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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13589/2023

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9 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; -intimate – per la cassazione del l a sentenza d el la Corte d’Appello di Roma , n. 1/2019pubblicata in data 21 marzo 2019 ; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Comune di Pescara non si oppone all’estinzione, avendo richiesto in sede di accettazione la liquidazione delle spese; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro2200,00 + accessori di legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; -intimate – per la cassazione del l a sentenza d el la Corte d’Appello di Roma , n. 1/2019pubblicata in data 21 marzo 2019 ; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Comune di Pescara non si oppone all’estinzione, avendo richiesto in sede di accettazione la liquidazione delle spese; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro2200,00 + accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chie
Decreto Cassazione n. 13589/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris