CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29010/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a A d. 26 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27775 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27775del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 30P67 I396H) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] berto Magli (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M22 1396V) -ricorrente- nei confronti di nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Commissario prefettizio,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gelo Frediani (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48B11 G371K) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 639/2021, pubblicatain data 27 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti d el Comune di Carovigno, impugnando un’ordinanza ingiunzione notificatale da quest’ultimo per il pagamento della somma di € 1.432,75, Ric. n. 27775/2021 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 relativa alla “[OSCURATO:PERSONA] Lo- calità Specchiolla”. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Brindisi. Il Tribunale di Brindisi, in riforma della decisione di primo grado, di cui ha dichiarato la nullità, l’ha invece rigettata, confermando l’ordinanza impugnata. Ricorre la Massaro,sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Carovigno. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c. , rinviata alla data odierna per consentire l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale di Brindisi deciso la causa prima della scadenza del termine assegnato per il deposito delle com- parse conclusionali». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’ art. 116, comma 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per l’omessa valutazione dei documentiprodotti». Con il terzo motivo si denunzia « Violazione di legge e falsa ed errata applicazione dell’ art. 14 comma 1 della Legge 05.01.1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche), come modificato dall’art. 28 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 179 (di- sposizioni in materia ambientale), nella versione vigente a se- guito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, in relazione all’art. 360 comma 3 n. 3 cpc». Ric. n. 27775/2021 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 13 c.p.c comma 2 , degli artt. 1 e 6, comma 1 , delle tariffe forensi approvate con D.M. 127 del 2004, degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55 del 10.3.2014 ex art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247e della tabella allegata al DM 55/14, per avere il Tribunale liquidato le spese processuali senza indi- care il sistema di liquidazione adottato ed in violazione dei pa- rametri fissati dal DM n. 55/2014». 2. Il primo motivo del ricorso è fondato, il che determina l’as- sorbimento di tutti gli altri. La ricorrente deduce che la decisione del giudizio di secondo grado è avvenuta in data 29 marzo 2021 (come risulta dalla sentenza stessa, poi pubblicata in data 27 aprile 2021), cioè ancor prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito degli scritticonclusionali. Emerge, in effetti, dal fascicolo di ufficio del giudizio di appello, che l’udienza di precisazione delle conclusioni ha avuto luogo in data 1° febbraio 2021, data in cui il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, cioè sessanta giorni per il deposito delle com- parse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito di eventuali note di replica. Tali termini sarebbero scaduti, dun- que, rispettivamente,in data 2 e 22 aprile 2021. La decisione è stata assunta in data 29 marzo 2021 (come emerge incontro- vertibilmente dalla stessa sentenza impugnata), quindi ancor prima che scadesse il primo di detti termini. Secondo l’indirizzo di questa Corte,sancito a Sezioni Unite e cui intende darsi piena continuità, la decisione adottata dal giudice prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il de- posito degli scritti conclusionali è viziata da nullità, senza che sia necessaria l’indicazione, da parte di chi la faccia valere, di uno specifico pregiudizio risentito in conseguenza della viola- zione del diritto di difesa determinatosi in siffatta situazione Ric. n. 27775/2021 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 , Rv. 663244 –01: «la parte che proponga l’impugnazione della sen- tenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sa- rebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione de- terminata dall’avere il giudice deciso la controversia senza as- segnare alle parti i termini per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la vio- lazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di di- fesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giu- dizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo»). Peraltro, nella specie, il suddetto pregiudizio è in realtà anche compiutamente illustrato dalla ricorrente con il secondo motivo del ricorso. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata per la sua nullità, dovendosi in sede di rinvio procedere alla rivalutazione del gravame proposto dal Comune di Carovigno (nonché ad una nuova alla regolamentazione delle spese di lite, sulla base dell’esito della stessa): il che determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso, attinenti al merito della controversia ed al capo della decisione relativo alle spese processuali. 3. Il primo motivo del ricorso è accolto , assorbiti gli altri, l a sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio al Tribunale di Brindisi , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 27775/2021 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri ; - cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di