CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di GENOVA n.41/2023, depositato il 7/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4415/2024Numero sezionale 2156/2025Numero di raccolta generale 10679/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 22/04/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso il decretodella Corte d’appello di Genova n. 41/2023, che ha rigettatol’opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso ildecreto monocratico della stessa Corte che, verificatal’irragionevole durata della procedura concorsuale relativa allaSansone s.p.a. in liquidazione, ha liquidato l’importo complessivo dieuro 800 e ha compensato per l’intero le spese di lite di entrambele fasi processuali, alla luce della “peculiarità della fattispecie edella mancanza di precedenti univoci”.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamenteconnessi:1) il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello compensato lespese adducendo argomentazioni estranee a quelle consentitedall’art. 92 c.p.c.;2) il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112, 91, 92 c.p.c. e dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 per averela Corte d’appello, pur confermando il decreto monocratico,espressamente rimosso da esso il capo di condanna per spese ecompensi della prima fase.I motivi sono fondati.La Corte d’appello di Genova, dopo avere rigettato l’opposizioneproposta dal Ministero della giustizia, ha compensato le spese dilite del giudizio alla luce della peculiarità della fattispecie e dellamancanza di precedenti univoci. In tal modo, la Corte d’appello nonha rispettato quanto disposto dall’art. 92 c.p.c. secondo il quale,oltre all’ipotesi di soccombenza reciproca, il giudice puòcompensare le spese tra le parti nel caso di assoluta novità della2 di 4Numero registro generale 4415/2024Numero sezionale 2156/2025Numero di raccolta generale 10679/2026questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alleData pubblicazione 22/04/2026questioni dirimenti, ovvero, a seguito della pronuncia della Cortecostituzionale n. 77/2018, qualora sussistano altre analoghe gravied eccezionali ragioni. La motivazione addotta dalla Corte d’appellodi Genova, di peculiarità della fattispecie e di mancanza diprecedenti univoci, non è riconducibile alle ipotesi contemplatedall’art. 92 c.p.c.II. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione allacensura accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, la causa va decisa nel merito: non vertendosi in alcuna delleipotesi di cui all’art. 92 c.p.c., le spese vanno attribuite sulla basedel principio della soccombenza e il Ministero della giustizia vacondannato al rimborso delle spese del giudizio che si è svoltodavanti alla Corte d’appello, che sono liquidate in modo unitario;sempre sulla base del principio della soccombenza, il Ministero dellagiustizia va condannato al pagamento delle spese del giudizio dicassazione; in entrambe le fasi le spese vanno distratte in favoredei difensori dichiaratasi antistatari. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazionealla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministerodella giustizia al pagamento in favore della ricorrente delle spesedel giudizio di merito che liquida in euro 450,00, oltre spesegenerali e accessori di legge; condanna, inoltre, il Ministero dellagiustizia al pagamento in favore della ricorrente delle spese delgiudizio di cassazione che liquida in euro 500,00, di cui euro100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, speseche vanno tutte distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] edEnnio Abrusci, che si sono dichiarati antistatari.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La Presidente3 di 4Numero registro generale 4415/2024Numero sezionale 2156/2025Numero di raccolta generale 10679/2026Milena FalaschiData pubblicazione 22/04/20264 di 4