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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22817/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] jecce ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e commi 2bis e 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a contestare la correttezza dell'identificazione dell'imputato - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, che l'identificazione medesima doveva intendersi certa alla luce della dichiarazione fornita dallo stesso imputato tanto di fronte agli operanti quanto presso il presidio sanitario ove era stato condotto, rendendo quindi certo tale elemento anche in assenza del possesso dei documenti e in coerenza con il principio in base al quale l'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 247614; Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, Bianchi, Rv. 269887).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] jecce ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e commi 2bis e 2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a contestare la correttezza dell'identificazione dell'imputato - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, che l'identificazione medesima doveva intendersi certa alla luce della dichiarazione fornita dallo stesso imputato tanto di fronte agli operanti quanto presso il presidio sanitario ove era stato condotto, rendendo quindi certo tale elemento anche in assenza del possesso dei documenti e in coerenza con il principio in base al quale l'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 247614; Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, Bianchi, Rv. 269887). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La
Sentenza Cassazione n. 22817/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris