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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22589/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPierluigi Angeloni, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-Numero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026nonché controMinistero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio deiMinistri, d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3440/2022depositata il 20/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] della Italiana Tabacchi soc. coop. a r.l. nel 2001intraprese l’azione di responsabilità avverso gli amministratori ed i sindaciper i fatti di mala gestio ed omesso controllo ai medesimi imputati.A seguito del decesso di uno dei convenuti, il giudizio fu interrotto nel2005 e riassunto; il Tribunale di Latina respinse un’eccezione di estinzionedel processo, con ordinanza tuttavia riformata dalla Corte d’appello diRoma con sentenza del 3 luglio 2008, che dichiarò il processo estinto; mala pronuncia fu cassata senza rinvio da Cass. 17 novembre 2011, n.24176, per l’inammissibilità dell’appello.Proseguito il processo di primo grado, esso fu nuovamente dichiaratointerrotto a seguito dalla chiusura dell’eredità giacente, con devoluzionedei beni allo Stato, del predetto convenuto.Con sentenza n. 1948/2016, il Tribunale di Latina – respinte leeccezioni di estinzione del processo, difetto di legittimazione passiva,nullità dell’atto di citazione e prescrizione – condannò in solido i convenutial risarcimento del danno in favore della procedura nella misura di €3.813.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza, limitando all’asseereditario la condanna dello Stato quanto all’eredità ad esso devoluta.Con sentenza n. 3440/2022, la Corte d’appello di Roma ha dichiaratola nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina n. 1948/2016Numero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026e di tutti gli atti del processo, per avvenuta estinzione del medesimo indata 4 maggio 2004, durante il corso del primo grado di giudizio.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:a) in punto di ricostruzione dell’oggetto dell’appello: a1) secondo lasentenza di primo grado, l’eccezione di estinzione fu respinta dal Tribunaleperché sollevata da parti diverse rispetto a quella interessata dall’eventointerruttivo, nonché, ma per mera completezza, considerando dies a quoper la riassunzione il 18 gennaio 2005, in cui è avvenuta l’effettivadichiarazione dell’evento con la richiesta di interruzione, non il precedente4 novembre 2003, oppure, laddove quest’ultimo fosse il momento didecorrenza del termine, in ragione della tardività dell’eccezione diestinzione; a2) gli atti di appello non censurano la ratio decidendi relativaal difetto di legittimazione attiva all’eccezione di estinzione; a3) tuttavia,essi censurano il presupposto di fatto di tale statuizione, concernente lacircostanza che, difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, lacuratela dell’eredità giacente aveva sollevato l’eccezione al momento dellasua costituzione in giudizio in comparsa di risposta;b) tale eccezione fu sollevata solo dopo quella di nullità dell’estensionedella domanda al terzo intervenuto e, quindi, è da considerare propostaprima di ogni altra difesa;c) l’eccezione di estinzione era fondata, in quanto la dichiarazione deldifensore è avvenuta il 4 novembre 2003, a nulla rilevando che egliavesse contestualmente chiesto un rinvio per deposito di documenti, ondeil termine dei sei mesi è decorso al 4 maggio 2004 e il 18 gennaio 2005,quanto il difensore richiese l’interruzione del processo, questo era ormaiestinto;d) ciò rende irrilevante che il Ministero dell’economia, dopo ladevoluzione dell’eredità allo Stato, nel costituirsi in giudizio abbiarinunciato all’estinzione del processo;Numero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026e) ne deriva la nullità di tutta l’attività processuale successiva al 4maggio 2004;f) la domanda della procedura di accertamento del giudicato quanto aiconvenuti non appellanti è inammissibile, per difetto di interesse.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la procedura, sulla basedi sei motivi.Resistono con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAgenzia del [OSCURATO:SOCIETA].La ricorrente ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] hanno depositato,altresì, la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata, in sintesi,per:1) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 307, 324, 334, 343 e346 c.p.c., in quanto gli appelli proposti innanzi alla Corte territorialeerano inammissibili con riguardo al capo della sentenza di primo grado,che aveva respinto l’eccezione di estinzione, avendo la Corte mancato dirilevare l’inammissibilità degli appelli per mancanza di legittimazione adeccepire l’estinzione del processo;2) violazione dell’art. 307, comma 4, c.p.c. (ante novella 2009), aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte di appelloritenuto esistente l’eccezione di estinzione, nonostante non fu propostaprima di ogni altra difesa, per essere stata eccepita in via preliminare lanullità della citazione ed il difetto di legittimazione passiva;3) violazione degli artt. 112 e 307, comma 4, c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., per avere il giudice di appello rilevatod’ufficio l’estinzione non proposta dallo Stato, successore ex legeall’eredità giacente;4) violazione dell’art. 300 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3e 4, c.p.c., per avere ricondotto l’interruzione alla prima dichiarazione, laNumero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026quale, stante la richiesta di rinvio, non era univocamente diretta aprodurre l’effetto interruttivo;5) in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., per avereesteso l’estinzione, pur in presenza di un litisconsorzio facoltativo, a partinon toccate dal rapporto attinto dall’interruzione;6) esposto una motivazione apparente circa l’inammissibilità dellarichiesta di accertamento di giudicato nei confronti delle parti che nonhanno proposto appello.2.1. – Con il primo motivo, la procedura ricorrente denunzia laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 100, 307, 324, 334, 343 e 346c.p.c., in quanto gli appelli proposti innanzi alla Corte territoriale eranoinammissibili con riguardo al capo della sentenza di primo grado, cheaveva respinto l’eccezione di estinzione.Ed invero, l’eccezione era stata ivi proposta da soggetti non colpitidall’evento interruttivo, come il Tribunale di Latina non aveva mancato dirilevare, mentre quello formulato dallo Stato era adesivo e tardivo a talfine, in difetto del rispetto del termine di cui all’art. 343 c.p.c.Tutti gli appellanti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano carenti dilegittimazione e di interesse all’appello e l’unica parte che potevaimpugnare era lo Stato, quale successore del soggetto colpito dall’evento,il quale però aveva proposto un appello adesivo inammissibile, per plurimeragioni: perché riferito ad eccezione proposta dal de cuius in primo gradocumulativamente con altre, senza il necessario ordine di pregiudizialità,perché all'eccezione di estinzione lo Stato-successore aveva rinunciato inprimo grado, mediante comparsa e perché la medesima eccezione diestinzione era stata poi riproposta dallo Stato in appello, ma ripropostainammissibilmente, in quanto “nuova” rispetto alla rinuncia precedente, eveicolata inoltre da comparsa non rispettosa dei termini di decadenza dicui all’art. 343 c.p.c.Numero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026Inoltre, avendo la Corte d’appello di Roma anzitutto rilevato chemancava un motivo di appello concernente tale statuizione del primogiudice, avrebbe di conseguenza dovuto semplicemente dichiarareinammissibile l’appello su tale capo, e non certo accoglierlo.2.2. – Il motivo è fondato.Costituisce principio consolidato che, nel caso di processo con pluralitàdi parti, l’eccezione di estinzione del giudizio risponde, ai sensi dell’art.307, comma 4, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modificheintrodotte dalla l. n. 69 del 2009), all’esclusivo interesse dei soggettichiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confrontisi è verificato l’evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche diufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla partelegittimata (e multis, Cass. 21 febbraio 2020, n. 4684; Cass. 19 agosto2019, n. 21480; Cass. 4 gennaio 2011, n. 100; Cass. 19 marzo 2007, n.6361).A ciò si aggiunga che quando si tratta, come nelle azioni diresponsabilità degli amministratori e sindaci della società, di unlitisconsorzio facoltativo, il giudice ben può separare la causa interessatadall’evento interruttivo dalle altre, interrompendo solo la prima e lasciandoche il processo prosegua con regolarità per le altre parti.Nella specie, la Corte territoriale ha rilevato che neppure vi era statoun motivo di appello degli altri litisconsorti avverso il rigetto dell’eccezionedi estinzione, disattesa dal Tribunale in primis proprio per difetto dilegittimazione attiva a proporla: di conseguenza, non avrebbe poi potutosuperare tale rilievo, da essa stessa operato, aggirandolo conl’affermazione che, tuttavia, gli appellanti avevano contestato ilpresupposto di fatto.Ed invero, una volta (correttamente) ritenuto al riguardo l’appelloinammissibile, per la mancata censura alla ratio decidendi del Tribunalerelativa al difetto di legittimazione attiva a sollevare l’eccezione diNumero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026estinzione, non era possibile dare poi ingresso in giudizio al presupposto difatto di tale statuizione, ossia l’essere stata quell’eccezione sollevata a suotempo dalla parte interessata (punto della motivazione di appello, soprariassunto sub a3); ciò, oltretutto, ancora errando, con l’affermare cheresta irrilevante la rinuncia dello Stato a tale eccezione (punto dellamotivazione di appello, sopra riassunto sub d).2. – I rimanenti motivi al secondo al sesto, che attaccano le altreargomentazioni della sentenza impugnata – con le quali essa ha reputatol’eccezione di estinzione proposta dall’eredità giacente prima di ogni suadifesa, ha obliterato la rinuncia a detta eccezione ad opera del Ministerosuccessore ex lege, ha reputato quella di interruzione una meradichiarazione non negoziale, ha disposto l’estinzione dell’intero processo eha censurato la sentenza per motivazione inesistente circa la domanda dideclaratoria di giudicato della decisione di primo grado verso le parti nonappellanti – sono assorbiti dall’accoglimento del primo decisivo motivo.3. – Dall’accoglimento del ricorso deriva la cassazione della sentenzaimpugnata, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, affinché decida sugli appelli ivi proposti, alla lucedella presente decisione.Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPierluigi Angeloni, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-Numero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026nonché controMinistero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio deiMinistri, d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3440/2022depositata il 20/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] della Italiana Tabacchi soc. coop. a r.l. nel 2001intraprese l’azione di responsabilità avverso gli amministratori ed i sindaciper i fatti di mala gestio ed omesso controllo ai medesimi imputati.A seguito del decesso di uno dei convenuti, il giudizio fu interrotto nel2005 e riassunto; il Tribunale di Latina respinse un’eccezione di estinzionedel processo, con ordinanza tuttavia riformata dalla Corte d’appello diRoma con sentenza del 3 luglio 2008, che dichiarò il processo estinto; mala pronuncia fu cassata senza rinvio da Cass. 17 novembre 2011, n.24176, per l’inammissibilità dell’appello.Proseguito il processo di primo grado, esso fu nuovamente dichiaratointerrotto a seguito dalla chiusura dell’eredità giacente, con devoluzionedei beni allo Stato, del predetto convenuto.Con sentenza n. 1948/2016, il Tribunale di Latina – respinte leeccezioni di estinzione del processo, difetto di legittimazione passiva,nullità dell’atto di citazione e prescrizione – condannò in solido i convenutial risarcimento del danno in favore della procedura nella misura di €3.813.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza, limitando all’asseereditario la condanna dello Stato quanto all’eredità ad esso devoluta.Con sentenza n. 3440/2022, la Corte d’appello di Roma ha dichiaratola nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina n. 1948/2016Numero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026e di tutti gli atti del processo, per avvenuta estinzione del medesimo indata 4 maggio 2004, durante il corso del primo grado di giudizio.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:a) in punto di ricostruzione dell’oggetto dell’appello: a1) secondo lasentenza di primo grado, l’eccezione di estinzione fu respinta dal Tribunaleperché sollevata da parti diverse rispetto a quella interessata dall’eventointerruttivo, nonché, ma per mera completezza, considerando dies a quoper la riassunzione il 18 gennaio 2005, in cui è avvenuta l’effettivadichiarazione dell’evento con la richiesta di interruzione, non il precedente4 novembre 2003, oppure, laddove quest’ultimo fosse il momento didecorrenza del termine, in ragione della tardività dell’eccezione diestinzione; a2) gli atti di appello non censurano la ratio decidendi relativaal difetto di legittimazione attiva all’eccezione di estinzione; a3) tuttavia,essi censurano il presupposto di fatto di tale statuizione, concernente lacircostanza che, difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, lacuratela dell’eredità giacente aveva sollevato l’eccezione al momento dellasua costituzione in giudizio in comparsa di risposta;b) tale eccezione fu sollevata solo dopo quella di nullità dell’estensionedella domanda al terzo intervenuto e, quindi, è da considerare propostaprima di ogni altra difesa;c) l’eccezione di estinzione era fondata, in quanto la dichiarazione deldifensore è avvenuta il 4 novembre 2003, a nulla rilevando che egliavesse contestualmente chiesto un rinvio per deposito di documenti, ondeil termine dei sei mesi è decorso al 4 maggio 2004 e il 18 gennaio 2005,quanto il difensore richiese l’interruzione del processo, questo era ormaiestinto;d) ciò rende irrilevante che il Ministero dell’economia, dopo ladevoluzione dell’eredità allo Stato, nel costituirsi in giudizio abbiarinunciato all’estinzione del processo;Numero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026e) ne deriva la nullità di tutta l’attività processuale successiva al 4maggio 2004;f) la domanda della procedura di accertamento del giudicato quanto aiconvenuti non appellanti è inammissibile, per difetto di interesse.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la procedura, sulla basedi sei motivi.Resistono con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAgenzia del [OSCURATO:SOCIETA].La ricorrente ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] hanno depositato,altresì, la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata, in sintesi,per:1) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 307, 324, 334, 343 e346 c.p.c., in quanto gli appelli proposti innanzi alla Corte territorialeerano inammissibili con riguardo al capo della sentenza di primo grado,che aveva respinto l’eccezione di estinzione, avendo la Corte mancato dirilevare l’inammissibilità degli appelli per mancanza di legittimazione adeccepire l’estinzione del processo;2) violazione dell’art. 307, comma 4, c.p.c. (ante novella 2009), aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte di appelloritenuto esistente l’eccezione di estinzione, nonostante non fu propostaprima di ogni altra difesa, per essere stata eccepita in via preliminare lanullità della citazione ed il difetto di legittimazione passiva;3) violazione degli artt. 112 e 307, comma 4, c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., per avere il giudice di appello rilevatod’ufficio l’estinzione non proposta dallo Stato, successore ex legeall’eredità giacente;4) violazione dell’art. 300 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3e 4, c.p.c., per avere ricondotto l’interruzione alla prima dichiarazione, laNumero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026quale, stante la richiesta di rinvio, non era univocamente diretta aprodurre l’effetto interruttivo;5) in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., per avereesteso l’estinzione, pur in presenza di un litisconsorzio facoltativo, a partinon toccate dal rapporto attinto dall’interruzione;6) esposto una motivazione apparente circa l’inammissibilità dellarichiesta di accertamento di giudicato nei confronti delle parti che nonhanno proposto appello.2.1. – Con il primo motivo, la procedura ricorrente denunzia laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 100, 307, 324, 334, 343 e 346c.p.c., in quanto gli appelli proposti innanzi alla Corte territoriale eranoinammissibili con riguardo al capo della sentenza di primo grado, cheaveva respinto l’eccezione di estinzione.Ed invero, l’eccezione era stata ivi proposta da soggetti non colpitidall’evento interruttivo, come il Tribunale di Latina non aveva mancato dirilevare, mentre quello formulato dallo Stato era adesivo e tardivo a talfine, in difetto del rispetto del termine di cui all’art. 343 c.p.c.Tutti gli appellanti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano carenti dilegittimazione e di interesse all’appello e l’unica parte che potevaimpugnare era lo Stato, quale successore del soggetto colpito dall’evento,il quale però aveva proposto un appello adesivo inammissibile, per plurimeragioni: perché riferito ad eccezione proposta dal de cuius in primo gradocumulativamente con altre, senza il necessario ordine di pregiudizialità,perché all'eccezione di estinzione lo Stato-successore aveva rinunciato inprimo grado, mediante comparsa e perché la medesima eccezione diestinzione era stata poi riproposta dallo Stato in appello, ma ripropostainammissibilmente, in quanto “nuova” rispetto alla rinuncia precedente, eveicolata inoltre da comparsa non rispettosa dei termini di decadenza dicui all’art. 343 c.p.c.Numero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026Inoltre, avendo la Corte d’appello di Roma anzitutto rilevato chemancava un motivo di appello concernente tale statuizione del primogiudice, avrebbe di conseguenza dovuto semplicemente dichiarareinammissibile l’appello su tale capo, e non certo accoglierlo.2.2. – Il motivo è fondato.Costituisce principio consolidato che, nel caso di processo con pluralitàdi parti, l’eccezione di estinzione del giudizio risponde, ai sensi dell’art.307, comma 4, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modificheintrodotte dalla l. n. 69 del 2009), all’esclusivo interesse dei soggettichiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confrontisi è verificato l’evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche diufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla partelegittimata (e multis, Cass. 21 febbraio 2020, n. 4684; Cass. 19 agosto2019, n. 21480; Cass. 4 gennaio 2011, n. 100; Cass. 19 marzo 2007, n.6361).A ciò si aggiunga che quando si tratta, come nelle azioni diresponsabilità degli amministratori e sindaci della società, di unlitisconsorzio facoltativo, il giudice ben può separare la causa interessatadall’evento interruttivo dalle altre, interrompendo solo la prima e lasciandoche il processo prosegua con regolarità per le altre parti.Nella specie, la Corte territoriale ha rilevato che neppure vi era statoun motivo di appello degli altri litisconsorti avverso il rigetto dell’eccezionedi estinzione, disattesa dal Tribunale in primis proprio per difetto dilegittimazione attiva a proporla: di conseguenza, non avrebbe poi potutosuperare tale rilievo, da essa stessa operato, aggirandolo conl’affermazione che, tuttavia, gli appellanti avevano contestato ilpresupposto di fatto.Ed invero, una volta (correttamente) ritenuto al riguardo l’appelloinammissibile, per la mancata censura alla ratio decidendi del Tribunalerelativa al difetto di legittimazione attiva a sollevare l’eccezione diNumero registro generale 21514/2022Numero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 22589/2026Data pubblicazione 01/07/2026estinzione, non era possibile dare poi ingresso in giudizio al presupposto difatto di tale statuizione, ossia l’essere stata quell’eccezione sollevata a suotempo dalla parte interessata (punto della motivazione di appello, soprariassunto sub a3); ciò, oltretutto, ancora errando, con l’affermare cheresta irrilevante la rinuncia dello Stato a tale eccezione (punto dellamotivazione di appello, sopra riassunto sub d).2. – I rimanenti motivi al secondo al sesto, che attaccano le altreargomentazioni della sentenza impugnata – con le quali essa ha reputatol’eccezione di estinzione proposta dall’eredità giacente prima di ogni suadifesa, ha obliterato la rinuncia a detta eccezione ad opera del Ministerosuccessore ex lege, ha reputato quella di interruzione una meradichiarazione non negoziale, ha disposto l’estinzione dell’intero processo eha censurato la sentenza per motivazione inesistente circa la domanda dideclaratoria di giudicato della decisione di primo grado verso le parti nonappellanti – sono assorbiti dall’accoglimento del primo decisivo motivo.3. – Dall’accoglimento del ricorso deriva la cassazione della sentenzaimpugnata, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, affinché decida sugli appelli ivi proposti, alla lucedella presente decisione.Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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