CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 novembre 2022
Cassazione n. 46123/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di ANCONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della revoca della patente di guida e la sua applicazione. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ancona ha applicato una pena su richiesta a AGOSTINELLI Luca per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2-bis, codice strada. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, deducendo violazione di legge per non avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoria in quanto si tratta di ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, codice strada. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della revoca della patente di guida, disponendone l'applicazione. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa statuizione della revoca della patente di guida. 2. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224). Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, con la quale si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 3. Il motivo è fondato.La revoca della patente di guida costituisce sanzione amministrativa accessoria che, per sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, nella specie, l'art. 186, comma 2-bis, codice strada, contestato all'imputato, prevede per l'appunto la revoca quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria. 4. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla omessa sanzione accessoria che, stante l'assenza di profili di discrezionalità, può essere disposta in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della revoca della patente di guida, sanzione che applica. Deciso il 30 novembre 2022 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lttPiccia # DEPGSTATO W CANCEL