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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 38108/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso del PG e delle parti civili, e quindi l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 7/12/2020- dep. 3/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CHIETI in data 20/03/2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Paolo a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] Nicola, ESPOSITO Francesco e LANZANO Salvatore, per il reato di estorsione continuata, commessa a S. [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La condotta loro contestata era consistita, quali preposti alla gestione di Appalti s.r.I., esercente attività di impresa edile, nell'avere con minaccia fatto sottoscrivere le dimissioni dal lavoro agli operai loro dipendenti [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITO e LANZANO per sottostare alle condizioni loro imposte per la prestazione dell'opera, anche in orario notturno e di sabato e domenica, senza che tale attività fosse retribuita.

La CORTE territoriale assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste.

Mentre il Collegio di primo grado aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle testimonianze delle persone offese, ritenute attendibili, su riscontri oggettivi costituiti dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, e sulle dichiarazioni di uno dei due imputati, [OSCURATO:PERSONA], oltre che su quanto riferito nel corso delle indagini dai testi [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo e RUSSO Giovanni, i Giudici dell'appello pervenivano a opposte conclusioni: ciò perché ritenevano non sufficientemente attendibile e specifica la ricostruzione dei fatti operata dalle persone offese, tenendo conto del carattere interinale del rapporto di lavoro e della non utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni da ultimo menzionati, poiché la loro acquisizione al fascicolo non era avvenuta sull'accordo delle parti, come invece aveva scritto il TRIBUNALE.

2. Il PROCURATORE GENERALE della CORTE APPELLO di L'AQUILA propone ricorso per cassazione, su richiesta delle parti civili, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.

Qualifica la decisione di appello contraddittoria e illogica, per non avere la CORTE territoriale reso una motivazione 'rafforzata' nel momento in cui ha integralmente riformato la pronuncia dei primi Giudici.

Per il resto rinvia ai motivi dedotti nell'interesse delle parti civili, che allega e che dichiara costituire parte integrante del proprio ricorso.

3. Il difensore delle parti civili deduce, sia nella richiesta formulata ex art. 572 cod. proc. pen. al P.G. di L'AQUILA sia nel ricorso proposto davanti a questa S.C., i seguenti motivi, del tutto sovrapponibili: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria e illogica quanto alla valutazione probatoria delle dichiarazioni delle persone offese.

A proposito dei fogli fatti firmare in bianco a costoro, il Collegio di appello ha sostenuto che nessuno dei sottoscrittori aveva potuto asserire che si trattasse realmente di dimissioni, quando invece la documentazione acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare la 'movimentazione dei lavoratori', aveva fatto emergere la cessazione di svariati rapporti di lavoro riguardanti [OSCURATO:PERSONA] ed ESPOSITO a causa di dimissioni.

Era del tutto ragionevole che le persone offese non fossero state precise sul contenuto degli atti sottoscritti, perché al momento della firma essi non avevano avuto cognizione del contenuto degli stessi, come si evince dalle deposizioni rese, delle quali venivano riportate le trascrizioni.

Altra contraddizione riscontrata nella motivazione è fra la parte di essa che dà per accertato che le prestazioni di lavoro fossero state effettuate in forza di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - il che secondo la stessa CORTE territoriale non escluderebbe di principio la sussistenza dell'estorsione -, e la successiva affermazione del carattere interinale del rapporto di lavoro, che avrebbe ridotto la portata di una dichiarazione di dimissioni in bianco; tale argomentazione sarebbe illogica perché eguale è il danno arrecato al lavoratore, sia nel contratto di lavoro diretto che in quello interinale.

Ulteriore vizio di motivazione atterrebbe alla sentenza impugnata, nella parte in cui osserva, quale indice di scarsa attendibilità nelle testimonianze, che nella controversia di lavoro, prima della proposizione della denuncia, le parti civili avevano impugnato il licenziamento, il mancato pagamento del TFR e della 13^ mensilità, ma non avevano rivendicato gli emolumenti lavorativi: ciò sarebbe invece contraddetto dalla lettura delle azioni proposte al Giudice del lavoro, pur esse acquisite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui si ricava il contrario, come emerge dal brano ripreso nel ricorso.

Ancora, mentre la sentenza della CORTE territoriale aveva rilevato un elemento di debolezza nella circostanza che le parti civili avevano scritto al Giudice del lavoro di aver percepito una retribuzione media di 1200 euro al mese e nel giudizio penale avevano invece dichiarato una retribuzione inferiore, la difesa delle medesime parti civili nega che vi fosse contrasto, poiché moltiplicando l'orario di lavoro quotidiano per la paga indicata in 6- 7 euro all'ora, si perviene al medesimo risultato complessivo mensile.

Infine, non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dai Giudici di appello circa l'assenza di riscontri oggettivi rispetto alla parola delle parti civili, avendo il M.Ilo MICCOLI riferito di schede delle loro posizioni lavorative acquisite dall'Ufficio provinciale del Lavoro, attestanti brevi periodi mai consecutivi fra di loro, senza dire del riscontro fornito dall'esame reso da [OSCURATO:PERSONA]; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 500 cod. proc. pen. circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo e RUSSO Giovanni nel corso delle indagini, acquisite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sancita dalla CORTE di APPELLO sulla scorta di quanto scritto nella sentenza di primo grado, che le aveva invece ritenute utilizzabili in quanto entrate nel fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti.

È vero che il TRIBUNALE aveva errato nel correlare l'acquisizione all'accordo delle parti, che invece non era stato raggiunto, ma è altrettanto vero che l'acquisizione era avvenuta correttamente, poiché quanto riferito dai due testimoni durante delle indagini era stato adoperato per formulare contestazioni sulla differente versione da loro resa in dibattimento, sì che di quei verbali la CORTE avrebbe dovuto tenere conto; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione agli art. 192 e 194 cod. proc. pen. circa quanto asserito dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che la CORTE avrebbe valutato in modo illogico e contraddittorio, quando invece da esso si ricava la conferma delle accuse delle parti civili.

La difesa di queste ultime aggiunge che, successivamente al giudizio di secondo grado, in un giudizio penale collegato al presente, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano reso dichiarazioni di conferma della ricostruzione operata dalle parti civili, di cui allegava la trascrizione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi del PROCURATORE GENERALE della CORTE APPELLO di L'AQUILA e delle parti civili sono fondati, e meritano di essere accolti, ovviamente sulla scorta di quanto dedotto in relazione alla sentenza di secondo grado e a prescindere da documentazione riguardante giudizi celebrati successivamente.

1. È vero che questa S.C. (cf.

Sez. 5 sentenza n. 41782 del 26/05/2016 Ud. dep. 05/10/2016 Rv. 267864 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) ha sancito come sia "inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata".

Ma è anche vero che nella medesima pronuncia si aggiunge che "il requisito di specificità può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile, ma non nell'ipotesi di un rinvio "per relationem" a queste ultime".

Non vi è pertanto contrasto con quanto stabilito da Sez. 3 sentenza n. 15205 del 15/11/2019 dep. 15/05/2020 Rv. 278915 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "è ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., essendo irrilevante, ai fini del requisito di specificità dei motivi, la fonte dello scritto".

Ciò in coerenza con Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Rv. 263016; Sez. 5, n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864; Sez. 5, n. 38700 del 03/05/2019, n.m.; Sez. 4, n. 26886 del 20/02/2019, n.m.; Sez. 5, n. 25846 del 26/03/2019, n.m.; Sez. 5, n. 32650 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m.

Il caso di cui alla pronuncia della sez. 3 prima menzionata aveva visto il pubblico ministero copiare "alla lettera l'appello delle parti civili", ma la S.C. ha ritenuto che "ciò non muta in alcun modo i termini della questione posto che quello che rileva, ai fini della specificità del gravame, è che contenga una critica ragionata e motivata della sentenza impugnata, non rilevando la fonte dello scritto".

Nel caso in esame il ricorso del PROCURATORE GENERALE è generico e non spiega in che cosa e per quali specifiche ragioni la sentenza della CORTEaquilana sia da censurare: si limita a evocare la motivazione rafforzata, che nella specie sarebbe mancata, per giustificare il ribaltamento dell'esito del primo grado.

Tuttavia lo stesso P.G. fa interamente proprio il ricorso delle parti civili, che invece è specifico e puntuale, come si dirà a breve, e questo - alla stregua del consolidato e condiviso orientamento di legittimità prima sintetizzato - lo rende ammissibile.

2. Sulla questione, evocata pur in termini generici dal P.G., della necessità di una motivazione 'rafforzata' per pervenire in appello a una pronuncia di assoluzione dopo una condanna in primo grado, va richiamato quanto stabilito da Sez.

U sentenza n. 14800 del 21/12/2017 dep. 03/04/2018 Rv. 272430 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva".

Sez.

U chiariscono che I-estensione dell'obbligo di motivazione, (...) in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna.

Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo".

In coerenza con tale pronuncia Sez. 4 sentenza n. 24439 del 16/06/2021 dep. 22/06/2021 Rv. 281404 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito che "il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio,della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte".

Prima di essa Sez. 6 sentenza n. 51898 del 11/07/2019 dep. 23/12/2019 Rv. 278056 - 01 imputato P. aveva precisato che per "motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado" deve intendersi la "compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché (...) un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore".

3. Il confronto fra i motivi proposti dalle parti civili, fatti propri dal P.G., e la pronuncia della CORTE aquilana fa emergere la carenza in essa di una "motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata": ciò si evince dal testo letterale della sentenza e dal confronto, sollecitato dai ricorsi, fra molti dei suoi passaggi argomentativi e le censure avanzate.

Mentre il Collegio di appello ha fondato la valutazione di scarsa attendibilità delle persone offese nella circostanza che nessuna di loro aveva potuto affermare con certezza che le firme apposte ai fogli in bianco fossero delle dimissioni, il primo motivo del ricorso rileva come dalla documentazione acquisita in TRIBUNALEall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare dalla 'movimentazione dei lavoratori', era possibile desumere l'esistenza di svariate cessazioni di rapporti di lavoro riguardanti [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITO e LANZANO a causa di dimissioni (cf. in particolare i fg. 375, 407 e 411 della documentazione del P.M., espressamente richiamata e riportata nel ricorso delle parti civili).

La CORTE territoriale non ha operato alcun preciso confronto con tale documentazione, e ha peraltro trascurato quanto osservato nei ricorsi - riferito nelle deposizioni testimoniali -, cioè che dalle deposizioni delle persone offese le modalità di sottoscrizione dei fogli in bianco era stata descritta in modo tale da rendere plausibile che chi firmava non conoscesse con precisione il contenuto degli atti.

Altrettanto illogico è sostenere, come ha fatto la sentenza impugnata, dando per accertato che le prestazioni di lavoro fossero state effettuate in forza di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che il carattere interinale del rapporto di lavoro avrebbe ridotto la portata di dichiarazioni di dimissioni in bianco: premesso che più d'un contratto concluso con le dimissioni era a tempo indeterminato e che in ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato la stessa CORTE territoriale non ha escluso di principio la sussistenza dell'estorsione, correttamente i ricorsi fanno presente che il danno arrecato ai lavoratori vi era stato egualmente.

Sempre al fine di indebolire le testimonianze rese, i Giudici di appello hanno operato un confronto fra il contenuto delle denunce e poi delle deposizioni delle persone offese e il contenuto dei ricorsi da loro proposti al Giudice del lavoro, riscontrando come in questi mancassero le rivendicazioni salariali avanzate con le prime, e come l'indicazione al Giudice del Lavoro di aver percepito una retribuzione media mensile di 1200 euro fosse incompatibile con la dichiarazione resa nel giudizio penale, secondo cui la paga oraria era stata di 6- 7 euro.

La documentazione acquisita in primo grado (cf. in part. fg. 147 ss di quanto prodotto dal P.M. in TRIBUNALE all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), correttamente ripresa dal difensore delle parti civili, fa constatare che la rivendicazione al Giudice del Lavoro non si è posta in contrasto con quanto riferito nel presente giudizio penale, mentre la considerazione delle ore di lavoro che le persone offese avevano asserito di aver prestato, e la loro moltiplicazione per 6- 7 euro all'ora e per i giorni lavorativi in un mese non hanno fatto registrare incoerenze con la paga mensile di 1200 euro.

4. L'insieme di carenze e delle contraddizioni appena enunciate, puntualmente censurate nei ricorsi, oltre a determinare per un verso una motivazione incoerente, per altro verso fa emergere un travisamento delle prove assunte in TRIBUNALE, e comunque fa allontanare da quel modello di "motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata", idoneo a pervenire all'assoluzione in appello, in completa riforma della sentenza di condanna di primo grado.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio, che dovrà superare le anomalie emerse nella decisione della CORTE aquilana, tenendo conto degli elementi di prova raccolti in primo grado.

In sede di rinvio sarà affrontata l'ulteriore censura riguardante la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo e RUSSO Giovanni nel corso delle indagini, acquisite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Discorso analogo vale per quanto quanto asserito dall'imputato [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso del PG e delle parti civili, e quindi l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 7/12/2020- dep. 3/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CHIETI in data 20/03/2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Paolo a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] Nicola, ESPOSITO Francesco e LANZANO Salvatore, per il reato di estorsione continuata, commessa a S. [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La condotta loro contestata era consistita, quali preposti alla gestione di Appalti s.r.I., esercente attività di impresa edile, nell'avere con minaccia fatto sottoscrivere le dimissioni dal lavoro agli operai loro dipendenti [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITO e LANZANO per sottostare alle condizioni loro imposte per la prestazione dell'opera, anche in orario notturno e di sabato e domenica, senza che tale attività fosse retribuita. La CORTE territoriale assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. Mentre il Collegio di primo grado aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle testimonianze delle persone offese, ritenute attendibili, su riscontri oggettivi costituiti dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, e sulle dichiarazioni di uno dei due imputati, [OSCURATO:PERSONA], oltre che su quanto riferito nel corso delle indagini dai testi [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo e RUSSO Giovanni, i Giudici dell'appello pervenivano a opposte conclusioni: ciò perché ritenevano non sufficientemente attendibile e specifica la ricostruzione dei fatti operata dalle persone offese, tenendo conto del carattere interinale del rapporto di lavoro e della non utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni da ultimo menzionati, poiché la loro acquisizione al fascicolo non era avvenuta sull'accordo delle parti, come invece aveva scritto il TRIBUNALE. 2. Il PROCURATORE GENERALE della CORTE APPELLO di L'AQUILA propone ricorso per cassazione, su richiesta delle parti civili, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. Qualifica la decisione di appello contraddittoria e illogica, per non avere la CORTE territoriale reso una motivazione 'rafforzata' nel momento in cui ha integralmente riformato la pronuncia dei primi Giudici. Per il resto rinvia ai motivi dedotti nell'interesse delle parti civili, che allega e che dichiara costituire parte integrante del proprio ricorso. 3. Il difensore delle parti civili deduce, sia nella richiesta formulata ex art. 572 cod. proc. pen. al P.G. di L'AQUILA sia nel ricorso proposto davanti a questa S.C., i seguenti motivi, del tutto sovrapponibili: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria e illogica quanto alla valutazione probatoria delle dichiarazioni delle persone offese. A proposito dei fogli fatti firmare in bianco a costoro, il Collegio di appello ha sostenuto che nessuno dei sottoscrittori aveva potuto asserire che si trattasse realmente di dimissioni, quando invece la documentazione acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare la 'movimentazione dei lavoratori', aveva fatto emergere la cessazione di svariati rapporti di lavoro riguardanti [OSCURATO:PERSONA] ed ESPOSITO a causa di dimissioni. Era del tutto ragionevole che le persone offese non fossero state precise sul contenuto degli atti sottoscritti, perché al momento della firma essi non avevano avuto cognizione del contenuto degli stessi, come si evince dalle deposizioni rese, delle quali venivano riportate le trascrizioni. Altra contraddizione riscontrata nella motivazione è fra la parte di essa che dà per accertato che le prestazioni di lavoro fossero state effettuate in forza di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - il che secondo la stessa CORTE territoriale non escluderebbe di principio la sussistenza dell'estorsione -, e la successiva affermazione del carattere interinale del rapporto di lavoro, che avrebbe ridotto la portata di una dichiarazione di dimissioni in bianco; tale argomentazione sarebbe illogica perché eguale è il danno arrecato al lavoratore, sia nel contratto di lavoro diretto che in quello interinale. Ulteriore vizio di motivazione atterrebbe alla sentenza impugnata, nella parte in cui osserva, quale indice di scarsa attendibilità nelle testimonianze, che nella controversia di lavoro, prima della proposizione della denuncia, le parti civili avevano impugnato il licenziamento, il mancato pagamento del TFR e della 13^ mensilità, ma non avevano rivendicato gli emolumenti lavorativi: ciò sarebbe invece contraddetto dalla lettura delle azioni proposte al Giudice del lavoro, pur esse acquisite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui si ricava il contrario, come emerge dal brano ripreso nel ricorso. Ancora, mentre la sentenza della CORTE territoriale aveva rilevato un elemento di debolezza nella circostanza che le parti civili avevano scritto al Giudice del lavoro di aver percepito una retribuzione media di 1200 euro al mese e nel giudizio penale avevano invece dichiarato una retribuzione inferiore, la difesa delle medesime parti civili nega che vi fosse contrasto, poiché moltiplicando l'orario di lavoro quotidiano per la paga indicata in 6- 7 euro all'ora, si perviene al medesimo risultato complessivo mensile. Infine, non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dai Giudici di appello circa l'assenza di riscontri oggettivi rispetto alla parola delle parti civili, avendo il M.Ilo MICCOLI riferito di schede delle loro posizioni lavorative acquisite dall'Ufficio provinciale del Lavoro, attestanti brevi periodi mai consecutivi fra di loro, senza dire del riscontro fornito dall'esame reso da [OSCURATO:PERSONA]; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 500 cod. proc. pen. circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo e RUSSO Giovanni nel corso delle indagini, acquisite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sancita dalla CORTE di APPELLO sulla scorta di quanto scritto nella sentenza di primo grado, che le aveva invece ritenute utilizzabili in quanto entrate nel fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti. È vero che il TRIBUNALE aveva errato nel correlare l'acquisizione all'accordo delle parti, che invece non era stato raggiunto, ma è altrettanto vero che l'acquisizione era avvenuta correttamente, poiché quanto riferito dai due testimoni durante delle indagini era stato adoperato per formulare contestazioni sulla differente versione da loro resa in dibattimento, sì che di quei verbali la CORTE avrebbe dovuto tenere conto; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione agli art. 192 e 194 cod. proc. pen. circa quanto asserito dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che la CORTE avrebbe valutato in modo illogico e contraddittorio, quando invece da esso si ricava la conferma delle accuse delle parti civili. La difesa di queste ultime aggiunge che, successivamente al giudizio di secondo grado, in un giudizio penale collegato al presente, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano reso dichiarazioni di conferma della ricostruzione operata dalle parti civili, di cui allegava la trascrizione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi del PROCURATORE GENERALE della CORTE APPELLO di L'AQUILA e delle parti civili sono fondati, e meritano di essere accolti, ovviamente sulla scorta di quanto dedotto in relazione alla sentenza di secondo grado e a prescindere da documentazione riguardante giudizi celebrati successivamente. 1. È vero che questa S.C. (cf. Sez. 5 sentenza n. 41782 del 26/05/2016 Ud. dep. 05/10/2016 Rv. 267864 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) ha sancito come sia "inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata". Ma è anche vero che nella medesima pronuncia si aggiunge che "il requisito di specificità può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile, ma non nell'ipotesi di un rinvio "per relationem" a queste ultime". Non vi è pertanto contrasto con quanto stabilito da Sez. 3 sentenza n. 15205 del 15/11/2019 dep. 15/05/2020 Rv. 278915 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "è ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., essendo irrilevante, ai fini del requisito di specificità dei motivi, la fonte dello scritto". Ciò in coerenza con Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Rv. 263016; Sez. 5, n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864; Sez. 5, n. 38700 del 03/05/2019, n.m.; Sez. 4, n. 26886 del 20/02/2019, n.m.; Sez. 5, n. 25846 del 26/03/2019, n.m.; Sez. 5, n. 32650 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m. Il caso di cui alla pronuncia della sez. 3 prima menzionata aveva visto il pubblico ministero copiare "alla lettera l'appello delle parti civili", ma la S.C. ha ritenuto che "ciò non muta in alcun modo i termini della questione posto che quello che rileva, ai fini della specificità del gravame, è che contenga una critica ragionata e motivata della sentenza impugnata, non rilevando la fonte dello scritto". Nel caso in esame il ricorso del PROCURATORE GENERALE è generico e non spiega in che cosa e per quali specifiche ragioni la sentenza della CORTEaquilana sia da censurare: si limita a evocare la motivazione rafforzata, che nella specie sarebbe mancata, per giustificare il ribaltamento dell'esito del primo grado. Tuttavia lo stesso P.G. fa interamente proprio il ricorso delle parti civili, che invece è specifico e puntuale, come si dirà a breve, e questo - alla stregua del consolidato e condiviso orientamento di legittimità prima sintetizzato - lo rende ammissibile. 2. Sulla questione, evocata pur in termini generici dal P.G., della necessità di una motivazione 'rafforzata' per pervenire in appello a una pronuncia di assoluzione dopo una condanna in primo grado, va richiamato quanto stabilito da Sez. U sentenza n. 14800 del 21/12/2017 dep. 03/04/2018 Rv. 272430 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva". Sez. U chiariscono che I-estensione dell'obbligo di motivazione, (...) in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo". In coerenza con tale pronuncia Sez. 4 sentenza n. 24439 del 16/06/2021 dep. 22/06/2021 Rv. 281404 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito che "il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio,della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte". Prima di essa Sez. 6 sentenza n. 51898 del 11/07/2019 dep. 23/12/2019 Rv. 278056 - 01 imputato P. aveva precisato che per "motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado" deve intendersi la "compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché (...) un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore". 3. Il confronto fra i motivi proposti dalle parti civili, fatti propri dal P.G., e la pronuncia della CORTE aquilana fa emergere la carenza in essa di una "motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata": ciò si evince dal testo letterale della sentenza e dal confronto, sollecitato dai ricorsi, fra molti dei suoi passaggi argomentativi e le censure avanzate. Mentre il Collegio di appello ha fondato la valutazione di scarsa attendibilità delle persone offese nella circostanza che nessuna di loro aveva potuto affermare con certezza che le firme apposte ai fogli in bianco fossero delle dimissioni, il primo motivo del ricorso rileva come dalla documentazione acquisita in TRIBUNALEall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare dalla 'movimentazione dei lavoratori', era possibile desumere l'esistenza di svariate cessazioni di rapporti di lavoro riguardanti [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITO e LANZANO a causa di dimissioni (cf. in particolare i fg. 375, 407 e 411 della documentazione del P.M., espressamente richiamata e riportata nel ricorso delle parti civili). La CORTE territoriale non ha operato alcun preciso confronto con tale documentazione, e ha peraltro trascurato quanto osservato nei ricorsi - riferito nelle deposizioni testimoniali -, cioè che dalle deposizioni delle persone offese le modalità di sottoscrizione dei fogli in bianco era stata descritta in modo tale da rendere plausibile che chi firmava non conoscesse con precisione il contenuto degli atti. Altrettanto illogico è sostenere, come ha fatto la sentenza impugnata, dando per accertato che le prestazioni di lavoro fossero state effettuate in forza di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che il carattere interinale del rapporto di lavoro avrebbe ridotto la portata di dichiarazioni di dimissioni in bianco: premesso che più d'un contratto concluso con le dimissioni era a tempo indeterminato e che in ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato la stessa CORTE territoriale non ha escluso di principio la sussistenza dell'estorsione, correttamente i ricorsi fanno presente che il danno arrecato ai lavoratori vi era stato egualmente. Sempre al fine di indebolire le testimonianze rese, i Giudici di appello hanno operato un confronto fra il contenuto delle denunce e poi delle deposizioni delle persone offese e il contenuto dei ricorsi da loro proposti al Giudice del lavoro, riscontrando come in questi mancassero le rivendicazioni salariali avanzate con le prime, e come l'indicazione al Giudice del Lavoro di aver percepito una retribuzione media mensile di 1200 euro fosse incompatibile con la dichiarazione resa nel giudizio penale, secondo cui la paga oraria era stata di 6- 7 euro. La documentazione acquisita in primo grado (cf. in part. fg. 147 ss di quanto prodotto dal P.M. in TRIBUNALE all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), correttamente ripresa dal difensore delle parti civili, fa constatare che la rivendicazione al Giudice del Lavoro non si è posta in contrasto con quanto riferito nel presente giudizio penale, mentre la considerazione delle ore di lavoro che le persone offese avevano asserito di aver prestato, e la loro moltiplicazione per 6- 7 euro all'ora e per i giorni lavorativi in un mese non hanno fatto registrare incoerenze con la paga mensile di 1200 euro. 4. L'insieme di carenze e delle contraddizioni appena enunciate, puntualmente censurate nei ricorsi, oltre a determinare per un verso una motivazione incoerente, per altro verso fa emergere un travisamento delle prove assunte in TRIBUNALE, e comunque fa allontanare da quel modello di "motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata", idoneo a pervenire all'assoluzione in appello, in completa riforma della sentenza di condanna di primo grado. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio, che dovrà superare le anomalie emerse nella decisione della CORTE aquilana, tenendo conto degli elementi di prova raccolti in primo grado. In sede di rinvio sarà affrontata l'ulteriore censura riguardante la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo e RUSSO Giovanni nel corso delle indagini, acquisite all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Discorso analogo vale per quanto quanto asserito dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impug
Sentenza Cassazione n. 38108/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris