CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 giugno 1991
Cassazione n. 27613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/06/1991; [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/05/1960; avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la statuizione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale ci Lodi, 13 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel dettaglio, il primo imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), per non aver ottemperato agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza occorrente al ferito, sebbene coinvolto in incidente stradale con danno alle persone (decesso del ciclista [OSCURATO:PERSONA]), capi 2 e 3), mentre suo padre [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in ordine alla fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., per aver simulato il furto della vettura (intestata alla propria moglie), invece guidata dal proprio figlio Simone e coinvolta nell'incidente di cui innanzi (capo 4). 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, tramite il proprio difensore di fiducia, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione fondati, ciascuno, su di un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono l'omessa motivazione, la sua manifesta illogicità nonché il travisamento della prova in merito all'accertamento gel coinvolgimento dell'imputato nell'incidente stradale con danno alle persone (decesso del ciclista [OSCURATO:PERSONA]), in relazione al quale egli avrebbe poi non ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, per i quali è stato condannato. In particolare, oggetto di censura è il procedimento critico- inferenziale posto dal giudice alla base dell'accertamento del detto coinvolgimento dell'imputato. A ciò si aggiungerebbe, per il ricorrente, la contraddittorietà insanabile della sentenza per aver, da un lato, confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], dal reato di omicidio colposo per il mancato raggiungimento della prova della sua condotta colposa, e, dall'altro condannato lo stesso per le fattispecie di cui ai capi 2) e :3) d'imputazione. 2.2. Con il motivo unico di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in termini in parte sovrapponibili a quelli con i quali sono state prospettate le censure poste a fondamento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, tali da criticare gli elementi probatori posti dal giudice di merito a fondamento dell'accertata falsità della denuncia di furto.3. Ha concluso per iscritto, ex art. ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, solo la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui deduce vizi inerenti al procedimento logico-inferenziale sotteso alla sentenza d'appello, conforme a quella di primo grado, si mostra inammissibile, anche al netto del tentativo di sostituire 'proprie valutazioni finanche di natura probatoria a quelle del giudice di merito. 2.1. Alla mera riproposizione delle medesime censure di cui ai motivi d'appello, per come emerge dalla loro sintesi presente nella sentenza impugnata, già di per sé tale da fondare l'inammissibilità della doglienza, deve altresì aggiungersi che, differentemente da quanto paventato dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha accertato il coinvolgimento dell'imputato nel sinistro causa della morte del ciclista e, quindi, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'inottemperanza agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza occorrente al ferito. Il procedimento critico si è difatti basato sull'accertamento del coinvolgimento della detta vettura nel sinistro, successivamente rinvenuta a poca distanza, con segni compatibili con la dinamica dell'incidente e con all'interno una parte del paraurti della stessa vettura, del quale, altra parte è stata invece rinvenuta sul luogo dei fatti. Tali elementi sono stati correttamente letti in uno con l'accertato utilizzo della vettura da parte dell'imputato ancorché intestata alla madre, tanto in generale, come ritenuto anche in forza delle dichiarazioni rese in sede di denuncia di danni sporta il precedente 11 luglio 2013, quanto con particolare riferimento al contesto spazio-temporale del sinistro, come evidenziato dal riscontro incrociato dei dati relativi all'utenza telefonica utilizzata dall'indagato. Sotto tale profilo la sentenza impugnata valorizza la circostanza della sostituzione della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imputato, avvenuta lo stesso giorno del sinistro (il 24 agosto 2013), i luogo agganciato dalla detta utenza nel contesto spazio-temporale del sinistro, in concomitanza don la telefonata all'indirizzata al cellulare paterno, oltre che l'aggancio da parte del medesimo cellulare utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] della cella che offre copertura al luogo ove è stata rinvenuta la vettura, abbandonata dopo l'incidente. 2.2. Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, è altresì il profilo di censura deducente una pretesa contraddittorietà insanabile della sentenza per la Corte territoriale, da un lato, confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio colposo per il mancato raggiungimento della prova della colpa nella sua condotta, e, dall'altro condannato lo stesso imputato per le fattispecie d'inottemperanza agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza occorrente al ferito. 2.2.1. L'assunto difensivo si scontra difatti con il principio già sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende in questa sede ribadire, per il quale, in tema di circolazione stradale, il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, è configurabile nei confronti dell'utente della si:rada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l' ,xincidente», che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo a identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (Sez. 4, n. 52539 del 09/11/2017, Spernanzoni, Rv. 271260-01). 3. Parimenti inammissibile è il motivo unico di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il capo di sentenza inerente la responsabilità dell'imputato nella falsa denuncia di furto della vettura coinvoll:a nel sinistro. 3.1. Esso, difatti, laddove non si sostanzia nel mero tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante - fondate anche sulla lettura incrociata dei contatti telefonici tra padre e figlio nel contesto temporale del sinistro e della denuncia di furto sporta immediatamente dopo - più che appuntarsi sull'apparato argomentativo inerente alla ritenute insussistenza del furto e alla falsa denuncia sporta dal genitore per far conseguire al figlio l'impunità per il reato di omicidio colposo, mira sostanzialmente a produrre gli effetti di una sorta di (inconfigurabile) intervento ad adiuvandum nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanne dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma