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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14959/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40674/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 651 cod. pen.); Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso attinente al concorso fra i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., con particolare riferimento al preteso assorbimento della condotta ex art. 651 in quella di cui al reato di resistenza e quindi alla configurabilità di un "reato complesso", non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla insussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen., sulla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen., sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessività della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40674/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 651 cod. pen.); Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso attinente al concorso fra i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., con particolare riferimento al preteso assorbimento della condotta ex art. 651 in quella di cui al reato di resistenza e quindi alla configurabilità di un "reato complesso", non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla insussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen., sulla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen., sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessività della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il