CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cassinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Considerato che, con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Cassino, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Roma in data 16 maggio2023, irrevocabile il 17 ottobre 2023, per non avere egli ottemperato all'obbligo delpagamento della provvisionale cui il beneficio era stato subordinato;Considerato altresì che, nell’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione di leggepenale, avendo il giudice a quo erroneamente trascurato la causale del mancato pagamento,rinvenibile nell’avvenuta rinuncia al credito da parte della persona offesa costituita partecivile;ritenuto che si tratta di censure manifestamente infondate, essendosi il Tribunale«Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168,comma primo, cod. pen., ha natura dichiarativa e richiede al giudice una attività ricognitivadel mancato assolvimento della condizione che, tuttavia, non impedisce di prendere inconsiderazione l'assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, diadempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione delbeneficio» (Sez. 3 n. 9859 del 21(01/2016, Fontana, Rv. 266466) e che le vicende civilistichesopravvenute non sono suscettibili di incidere sulla revoca del beneficio, poiché al giudicedell'esecuzione non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo e non è tenuto a motivaresu questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendanoimpossibile, nel caso di specie non allegate;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellacassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]