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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15695/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempesti- vamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni scritte trasmesse digitaimente dal difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22/2/2019, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 9/2/2015, confermando l'accertamento di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 476, commi 1 e 2, e 479 cod. pen., commesso a Lucca tra il 9 ed il 24 marzo 2011, e - dichiarate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata - ha ridotto la pena per entrambi gli imputati ad un anno di reclusione, con i doppi benefici.

Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili del delitto di falsità ideo- logica aggravata dalla natura fidefaciente dell'atto pubblico, per avere - il primo quale istigatore e la seconda quale autrice materiale nel suo ruolo di Segretario Generale del Comune di Lucca - attestato falsamente nel verbale della delibera di Giunta comunale n. 71 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'assessore Chiari era uscito dalla seduta, mentre egli vi aveva preso parte esprimendo voto favorevole.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si esamineranno partitamente.

2.1. Ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]

2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto all'afferma- zione di responsabilità, che a tenore dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione avrebbe dovuto comportare il riesame globale di tutti gli elementi probatori riguardanti l'esistenza storica della condotta oggetto di falsificazione - id est presenza o meno dell'assessore Chiari al momento del voto sulla delibera - mentre nell'impugnata sentenza si è dato credito soltanto all'assessore [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sul punto sono state apprezzate dalla Corte terri- toriale in termini manifestamente illogici oltre che privi di considerazione per la segnalata inattendibilità di detto teste, e parimenti "con una certa originalità" i giudici di appello avrebbero tratto conferma della presenza del Chiari alla seduta di Giunta dalle dichiarazioni dell'assessore Stefani, la cui testimonianza è frutto di travisamento della prova, in quanto detto teste non ricordava alcunché sul thema probandum.

Vi è poi da registrare l'omessa valutazione delle informazioni rese dal teste prof. [OSCURATO:PERSONA] nel loro reale contenuto.

Infine, si deduce difetto di motivazione e manifesta illogicità della stessa per il travisamento della prova costituita dalla telefonata del 9/3/2011 tra i due imputati, della quale il ricorrente propone una diversa lettura, alla stregua di ulteriori elementi di fatto emergenti da documentazione allegata ai motivi di appello e trascurata dalla Corte territoriale (doc. 22: richiamo del Sindaco agli assessori).

2.1.2. Con ulteriore motivo di impugnazione si deduce violazione di legge processuale e penale, in relazione all'assenza fisica di motivazione sul tema del falso innocuo e/o privo di concreta offensività, erroneamente ritenuto assorbito dal principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente.

In realtà, la Corte di cassazione si è pronunciata solo sulla tematica del falso in atto c.d. dispositivo, censurando che i giudici di appello avessero ritenuto il verbale di Giunta privo di autonomia strutturale e funzionale rispetto alla deliberazione, e quindi indican- dolo come atto passibile di falsificazione ideologica da parte del Pubblico Ufficiale nella funzione di attestare quanto da lui rilevato o avvenuto in sua presenza.

Affermato in astratto tale principio, competeva alla Corte di merito verificare l'offensività in concreto della fattispecie in esame, considerando che la condotta incriminata non aveva arrecato alcun pregiudizio, neppure potenziale, agli interessi pubblici in gioco, né alcun vantaggio all'interessato, il quale peraltro non era soggetto al dovere di astensione tassativamente previsto, per gli amministratori, dall'art. 78, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sul punto, alcuna considerazione si è registrata nell'impugnata sentenza.

2.2. Ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] - Si deduce erronea applicazione della legge penale.

Alla stregua di un'approfondita lettura della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la ricorrente propugna la tesi che da tale pronuncia discenda solo un principio generale da calare nella vicenda in esame, onde verificare la concreta offensività del falso ideologico nella specie accertato, afferente al verbale di Giunta.

Invero, l'affermazione della falsità di tale verbale, anche in termini di concreta offensività per avere minato la funzione probatoria assegnata a detto atto pubblico, non può però prescindere dai suoi possibili effetti giuridici su altri atti.

E tale esame non può che concludersi nel senso che tale falso è innocuo perché — proiettato sulla delibera di Giunta, alla quale accede — è del tutto privo di effetti giuridici, in quanto la delibera era comunque valida per avere raggiunto il numero legale a prescindere dalla presenza o assenza del Chiari e dall'espressione del suo voto.

Le medesime argomentazioni sono state espresse nelle conclusioni scritte trasmesse digitalnnente.

3. Il Procuratore generale ha depositato tempestiva requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto si fondano su motivi non consentiti dalla legge per essere reiterativi delle doglianze già compiutamente analizzate con esito negativo nell'impugnata sentenza, con argomentazioni giuridicamente corrette e strettamente aderenti ai dati probatori, argomentazioni con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati.

1.1. Prendendo le mosse dal ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con riferi- mento al motivo che deduce erronea ricostruzione del fatto materiale a causa dei travisamenti delle dichiarazioni rese dai testi Cappellini e Stefani, e per l'omessa considerazione della deposizione del teste Bruni, si rileva quanto segue.

Quest'ultima censura è patentemente smentita dall'impugnata sentenza, che a pagina 3 riassume il contenuto della testimonianza dell'assessore Bruni resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ne valuta la portata informativa in termini congrui e scevri da ogni travisamento.

Del resto, l'affermazione della presenza certa dell'imputato alla seduta di Giunta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] poggia su altri e più pregnanti elementi, che la Corte territoriale ha indicato nelle testimonianze degli assessori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], correttamente valutate nella loro portata, senza travisamenti di sorta.

In particolare, si è chiarito che non risultava vero che il teste Stefani non ricordasse nulla, in quanto il dubbio di costui aveva riguardato il fatto se il collega Chiari gli avesse riferito proprio in quell'occasione la sua perorazione dell'utilità della delibera, ovvero se ciò fosse avvenuto in precedenza, mentre il teste era stato assolutamente certo nell'affermazione della presenza del Chiari alla riunione di Giunta qui di interesse: invero, i due erano seduti vicini, come risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quanto alla partecipazione al voto, la Corte territoriale ha richiamato la telefonata intercorsa lo stesso giorno della riunione tra l'imputato ed il Giorgetti, in cui il Chiari aveva descritto all'altro l'approvazione della delibera come un evento al quale aveva personalmente partecipato, seguita dalla telefonata del giorno successivo, 9/3/2011, tra il Chiari e la Picchi, a definitiva conferma di tale circostanza.

A quest'ultimo proposito, intendendo proporre una diversa inter- pretazione del contenuto di tale telefonata (operazione peraltro inibita in sede di legittimità), il ricorrente ha citato il contenuto di una comunicazione del Sindaco che sollecitava gli assessori a non assentarsi di proposito dalle sedute, elemento di cui non è dato comprendere il rilievo in termini di travisamento del significato di detta telefonata (a prescindere dal fatto che il "doc. 22" non è stato allegato al ricorso, così da dare luogo ad un difetto di autosufficienza del ricorso sul punto).1.2.

Le deduzioni difensive addotte a contrasto di tali elementi probatori, costituenti l'impalcatura della ricostruzione in fatto ritenuta da entrambi i giudici di merito, hanno trovato puntuale e diffusa confutazione (in particolare, il rilievo dell'iniziativa della Picchi nella telefonata), sicché la loro pedissequa riproposi- zione dinanzi a questa Corte evidenzia la genericità di una impugnazione meramente reiterativa, e perciò da ritenersi mancante di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

2. Il punto che entrambi i ricorrenti hanno inteso censurare, e che dunque può essere trattato congiuntamente, riguarda la dedotta erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale disatteso l'impostazione delle difese sul tema del falso innocuo e/o privo di concreta offensività.

Tale sarebbe quello ravvisabile nella specie, alla luce del principio di diritto sancito dalla sentenza rescindente di questa Corte, ma da calarsi necessariamente nella concreta situazione in cui — nonostante l'acclarata falsità ideologica del verbale di giunta, atto autonomamente esistente e passibile di falsificazione — non era da ciò conseguito alcun pregiudizio per non avere detta falsità inciso sulla regolare formazione della seduta e delle deliberazioni ivi assunte.

Tale impostazione è stata già respinta nella sentenza di annullamento, laddove si è osservato che la valutazione di irrilevanza della falsità, in quanto incidente su un atto antecedente e descrittivo, soltanto funzionale rispetto all'atto dotato di rilievo ed efficacia esterna (l'assunzione della delibera), è stata erronea perché basata sua di una arbitraria scissione concettuale tra il verbale, oggetto di attestazione non veridica, e la delibera di Giunta.

A chiare lettere, la sentenza rescindente di questa Corte ha escluso la tesi per cui il verbale non avrebbe autonoma esistenza e funzione probatoria, sicché il predicato di falsità dovrebbe essere valutato con riferimento all'atto dispositivo, cioè la delibera di Giunta, confinando il rilievo del verbale a meri fini di attesta- zione del numero legale che - sebbene non conforme a verità nella parte in cui dava falsamente atto dell'allontanamento dell'assessore - sarebbe irrilevante per essere stato comunque raggiunto e superato il quorum deliberativo.

In sintesi, le censure dei ricorrenti sul punto in esame si pongono in frontale contrasto con il contenuto della pronuncia rescindente che ha dato luogo al nuovo giudizio di appello, il quale è invece approdato a conclusioni corrette nel rispetto del principio posto da questa Corte di legittimità, calandolo nella specificità della vicenda.

Invero, la funzione probatoria connessa al verbale della seduta di giunta è stata irrimediabilmente lesa dalla falsa attestazione della segretaria generale circa l'assenza dell'assessore Chiari, falsità che è indubbia per essere stata accertata nella nuova sentenza di appello (come già nella prima) e che costituisce l'oggettività giuridica propria del delitto di falsità ideologica, la cui lesione rileva di per sé nella sua attitudine ingannatoria della fede pubblica e dell'affidamento dei terzi.

In tali termini è orientata la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, che circoscrive con rigore i confini della cosiddetta falsità innocua ai casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lannberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Franco, Rv. 272419; Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; vedi anche, per una decisa esclusione del concetto di falso innocuo nell'ambito dei falsi incidenti sulle funzioni attestative dell'atto, Sez. 5, n. 6246 del 20/01/2004, Pm in proc.

Attinà, Rv. 228083).

3. In conclusione, entrambi i ricorsi risultano inammissibili, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempesti- vamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni scritte trasmesse digitaimente dal difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22/2/2019, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 9/2/2015, confermando l'accertamento di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 476, commi 1 e 2, e 479 cod. pen., commesso a Lucca tra il 9 ed il 24 marzo 2011, e - dichiarate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata - ha ridotto la pena per entrambi gli imputati ad un anno di reclusione, con i doppi benefici. Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili del delitto di falsità ideo- logica aggravata dalla natura fidefaciente dell'atto pubblico, per avere - il primo quale istigatore e la seconda quale autrice materiale nel suo ruolo di Segretario Generale del Comune di Lucca - attestato falsamente nel verbale della delibera di Giunta comunale n. 71 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'assessore Chiari era uscito dalla seduta, mentre egli vi aveva preso parte esprimendo voto favorevole. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si esamineranno partitamente. 2.1. Ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto all'afferma- zione di responsabilità, che a tenore dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione avrebbe dovuto comportare il riesame globale di tutti gli elementi probatori riguardanti l'esistenza storica della condotta oggetto di falsificazione - id est presenza o meno dell'assessore Chiari al momento del voto sulla delibera - mentre nell'impugnata sentenza si è dato credito soltanto all'assessore [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sul punto sono state apprezzate dalla Corte terri- toriale in termini manifestamente illogici oltre che privi di considerazione per la segnalata inattendibilità di detto teste, e parimenti "con una certa originalità" i giudici di appello avrebbero tratto conferma della presenza del Chiari alla seduta di Giunta dalle dichiarazioni dell'assessore Stefani, la cui testimonianza è frutto di travisamento della prova, in quanto detto teste non ricordava alcunché sul thema probandum. Vi è poi da registrare l'omessa valutazione delle informazioni rese dal teste prof. [OSCURATO:PERSONA] nel loro reale contenuto. Infine, si deduce difetto di motivazione e manifesta illogicità della stessa per il travisamento della prova costituita dalla telefonata del 9/3/2011 tra i due imputati, della quale il ricorrente propone una diversa lettura, alla stregua di ulteriori elementi di fatto emergenti da documentazione allegata ai motivi di appello e trascurata dalla Corte territoriale (doc. 22: richiamo del Sindaco agli assessori). 2.1.2. Con ulteriore motivo di impugnazione si deduce violazione di legge processuale e penale, in relazione all'assenza fisica di motivazione sul tema del falso innocuo e/o privo di concreta offensività, erroneamente ritenuto assorbito dal principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. In realtà, la Corte di cassazione si è pronunciata solo sulla tematica del falso in atto c.d. dispositivo, censurando che i giudici di appello avessero ritenuto il verbale di Giunta privo di autonomia strutturale e funzionale rispetto alla deliberazione, e quindi indican- dolo come atto passibile di falsificazione ideologica da parte del Pubblico Ufficiale nella funzione di attestare quanto da lui rilevato o avvenuto in sua presenza. Affermato in astratto tale principio, competeva alla Corte di merito verificare l'offensività in concreto della fattispecie in esame, considerando che la condotta incriminata non aveva arrecato alcun pregiudizio, neppure potenziale, agli interessi pubblici in gioco, né alcun vantaggio all'interessato, il quale peraltro non era soggetto al dovere di astensione tassativamente previsto, per gli amministratori, dall'art. 78, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sul punto, alcuna considerazione si è registrata nell'impugnata sentenza. 2.2. Ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] - Si deduce erronea applicazione della legge penale. Alla stregua di un'approfondita lettura della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la ricorrente propugna la tesi che da tale pronuncia discenda solo un principio generale da calare nella vicenda in esame, onde verificare la concreta offensività del falso ideologico nella specie accertato, afferente al verbale di Giunta. Invero, l'affermazione della falsità di tale verbale, anche in termini di concreta offensività per avere minato la funzione probatoria assegnata a detto atto pubblico, non può però prescindere dai suoi possibili effetti giuridici su altri atti. E tale esame non può che concludersi nel senso che tale falso è innocuo perché — proiettato sulla delibera di Giunta, alla quale accede — è del tutto privo di effetti giuridici, in quanto la delibera era comunque valida per avere raggiunto il numero legale a prescindere dalla presenza o assenza del Chiari e dall'espressione del suo voto. Le medesime argomentazioni sono state espresse nelle conclusioni scritte trasmesse digitalnnente. 3. Il Procuratore generale ha depositato tempestiva requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto si fondano su motivi non consentiti dalla legge per essere reiterativi delle doglianze già compiutamente analizzate con esito negativo nell'impugnata sentenza, con argomentazioni giuridicamente corrette e strettamente aderenti ai dati probatori, argomentazioni con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. 1.1. Prendendo le mosse dal ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con riferi- mento al motivo che deduce erronea ricostruzione del fatto materiale a causa dei travisamenti delle dichiarazioni rese dai testi Cappellini e Stefani, e per l'omessa considerazione della deposizione del teste Bruni, si rileva quanto segue. Quest'ultima censura è patentemente smentita dall'impugnata sentenza, che a pagina 3 riassume il contenuto della testimonianza dell'assessore Bruni resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ne valuta la portata informativa in termini congrui e scevri da ogni travisamento. Del resto, l'affermazione della presenza certa dell'imputato alla seduta di Giunta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] poggia su altri e più pregnanti elementi, che la Corte territoriale ha indicato nelle testimonianze degli assessori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], correttamente valutate nella loro portata, senza travisamenti di sorta. In particolare, si è chiarito che non risultava vero che il teste Stefani non ricordasse nulla, in quanto il dubbio di costui aveva riguardato il fatto se il collega Chiari gli avesse riferito proprio in quell'occasione la sua perorazione dell'utilità della delibera, ovvero se ciò fosse avvenuto in precedenza, mentre il teste era stato assolutamente certo nell'affermazione della presenza del Chiari alla riunione di Giunta qui di interesse: invero, i due erano seduti vicini, come risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quanto alla partecipazione al voto, la Corte territoriale ha richiamato la telefonata intercorsa lo stesso giorno della riunione tra l'imputato ed il Giorgetti, in cui il Chiari aveva descritto all'altro l'approvazione della delibera come un evento al quale aveva personalmente partecipato, seguita dalla telefonata del giorno successivo, 9/3/2011, tra il Chiari e la Picchi, a definitiva conferma di tale circostanza. A quest'ultimo proposito, intendendo proporre una diversa inter- pretazione del contenuto di tale telefonata (operazione peraltro inibita in sede di legittimità), il ricorrente ha citato il contenuto di una comunicazione del Sindaco che sollecitava gli assessori a non assentarsi di proposito dalle sedute, elemento di cui non è dato comprendere il rilievo in termini di travisamento del significato di detta telefonata (a prescindere dal fatto che il "doc. 22" non è stato allegato al ricorso, così da dare luogo ad un difetto di autosufficienza del ricorso sul punto).1.2. Le deduzioni difensive addotte a contrasto di tali elementi probatori, costituenti l'impalcatura della ricostruzione in fatto ritenuta da entrambi i giudici di merito, hanno trovato puntuale e diffusa confutazione (in particolare, il rilievo dell'iniziativa della Picchi nella telefonata), sicché la loro pedissequa riproposi- zione dinanzi a questa Corte evidenzia la genericità di una impugnazione meramente reiterativa, e perciò da ritenersi mancante di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2. Il punto che entrambi i ricorrenti hanno inteso censurare, e che dunque può essere trattato congiuntamente, riguarda la dedotta erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale disatteso l'impostazione delle difese sul tema del falso innocuo e/o privo di concreta offensività. Tale sarebbe quello ravvisabile nella specie, alla luce del principio di diritto sancito dalla sentenza rescindente di questa Corte, ma da calarsi necessariamente nella concreta situazione in cui — nonostante l'acclarata falsità ideologica del verbale di giunta, atto autonomamente esistente e passibile di falsificazione — non era da ciò conseguito alcun pregiudizio per non avere detta falsità inciso sulla regolare formazione della seduta e delle deliberazioni ivi assunte. Tale impostazione è stata già respinta nella sentenza di annullamento, laddove si è osservato che la valutazione di irrilevanza della falsità, in quanto incidente su un atto antecedente e descrittivo, soltanto funzionale rispetto all'atto dotato di rilievo ed efficacia esterna (l'assunzione della delibera), è stata erronea perché basata sua di una arbitraria scissione concettuale tra il verbale, oggetto di attestazione non veridica, e la delibera di Giunta. A chiare lettere, la sentenza rescindente di questa Corte ha escluso la tesi per cui il verbale non avrebbe autonoma esistenza e funzione probatoria, sicché il predicato di falsità dovrebbe essere valutato con riferimento all'atto dispositivo, cioè la delibera di Giunta, confinando il rilievo del verbale a meri fini di attesta- zione del numero legale che - sebbene non conforme a verità nella parte in cui dava falsamente atto dell'allontanamento dell'assessore - sarebbe irrilevante per essere stato comunque raggiunto e superato il quorum deliberativo. In sintesi, le censure dei ricorrenti sul punto in esame si pongono in frontale contrasto con il contenuto della pronuncia rescindente che ha dato luogo al nuovo giudizio di appello, il quale è invece approdato a conclusioni corrette nel rispetto del principio posto da questa Corte di legittimità, calandolo nella specificità della vicenda. Invero, la funzione probatoria connessa al verbale della seduta di giunta è stata irrimediabilmente lesa dalla falsa attestazione della segretaria generale circa l'assenza dell'assessore Chiari, falsità che è indubbia per essere stata accertata nella nuova sentenza di appello (come già nella prima) e che costituisce l'oggettività giuridica propria del delitto di falsità ideologica, la cui lesione rileva di per sé nella sua attitudine ingannatoria della fede pubblica e dell'affidamento dei terzi. In tali termini è orientata la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, che circoscrive con rigore i confini della cosiddetta falsità innocua ai casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lannberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Franco, Rv. 272419; Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; vedi anche, per una decisa esclusione del concetto di falso innocuo nell'ambito dei falsi incidenti sulle funzioni attestative dell'atto, Sez. 5, n. 6246 del 20/01/2004, Pm in proc. Attinà, Rv. 228083). 3. In conclusione, entrambi i ricorsi risultano inammissibili, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
Sentenza Cassazione n. 15695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris