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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 30517/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 31095-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];1675 - intimato - avverso la sentenza n. 326/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 322/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. con sentenza n. 326/2020 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata annullata la sanzione disciplinare della proroga di tre mesi del termine per l'aumento di stipendio, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla datrice di lavoro Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.;

2. la statuizione di conferma, per quel che ancora rileva, è stata fondata sulla considerazione che l'art. 14 dell'Allegato A) del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dettato disposizioni integrative del R.D. n. 148/1931 in materia disciplinare per gli addetti ai servizi ausiliari di mobilità, le quali non contemplavano quale misura sanzionatoria anche la proroga del termine per l'aumento dello stipendio; invero, sulla base del nuovo sistema di classificazione del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico e mobilità introdotto dal contratto collettivo, articolato in quattro aree operative a loro volta suddivise in quattro aree professionali, il Piccolo, inquadrato come ausiliario, area professionale IV, ed addetto al servizio di guardiania presso una casa cantoniera, era da collocarsi tra gli addetti ai servizi ausiliari di mobilità;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidato ad un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; Considerato che

1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 c.c.n.l. autoferrotramvieri 27.11.2000 , dell'art. 43 all.

A, R.D. n. 148/1931 e degli artt. 1362, 1363,1365 e 1367 cod. civ., censurando la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei contenuti delle Aree professionali ed operative nell'abito della quale collocare il dipendente; i

3. il motivo di ricorso è fondato;

3.1. è pacifico in fatto che il Piccolo è inquadrato con la qualifica di Ausiliario - parametro 110 - 4° area professionale- mansioni generiche e che era adibito a mansioni di guardiania presso una casa cantoniera; secondo la ricostruzione operata dalla Corte di merito, il contratto collettivo contempla quattro Aree operative, che aggregano funzioni ed attività omogenee, e precisamente: a) Area operativa dell'esercizio - automobilistico, filoviario e tranviario- ferroviario e metropolitano- navigazione lacuale - navigazione lagunare - funivie portuali-funicolari terrestri e aeree; b) Area operativa amministrazione e servizi: c) Area operativa manutenzione impianti ed officine; d) Area operativa servizi ausiliari per la mobilità; contempla inoltre quattro Aree professionali : a) Area professionale 1: mansioni gestionali e professionali; b) Area professionale 2: mansioni di coordinamento e specialistiche; c) Area professionale 3: mansioni operative; d) Area professionale 4: mansioni generiche.

La Corte ha inoltre precisato che le Aree professionali 2^ e 3^ individuano profili e parametri del personale addetto alle diverse aree operative e tra queste all'Area operativa servizi ausiliari per la mobilità mentre i profili e i parametri delle Aree professionali 1^ e 4^ sono comuni a tutte le aree operative; 3.3 per quel che qui specificamente rileva è opportuno premettere che all'Area professionale 4, nell'ambito della quale è inquadrato il Piccolo, sono riconducibili secondo la relativa declaratoria i lavoratori che eseguono attività di limitata complessità in esecuzione di metodi operativi definiti che presuppongono generiche competenze professionali acquisibili mediante addestramento e/o pratica, comprese attività di semplice coordinamento di personale ausiliario; il parametro di Ausiliario (110) comprende i "Lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici, anche all'esterno: di controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull'armamento, nonché presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari all'esercizio";

3.4. ciò posto osserva il Collegio che in assenza di una specifica indicazione nel contratto collettivo degli elementi che identificano i "servizi ausiliari per la mobilità" e considerato che non è in discussione che i profili e i parametri dell'Area professionale 4 sono comuni a tutte le Aree operative, nessun utile elemento al fine della riconducibilità dei compiti espletati dal Piccolo all'ambito dell'Area servizi ausiliari per la mobilità è dato trarre sia dall'Area professionale (4) di inquadramento sia dal parametro (110) attribuito, stante l'ampiezza dei relativi contenuti descrittivi delle mansioni ad essi riconducibili;

3.5. per questa ragione, considerato che il contratto collettivo del 2000 si innestava, per così dire, su una disciplina di fonte legale tutt'ora vigente, rappresentata dal R.D. n. 148/1931, sicuramente tenuta presente dalle parti collettive nel procedere alla relativa integrazione, è da tale disciplina che occorre muovere al fine della collocazione nell'una o nell'altra Area operativa, delle mansioni di guardiania presso una casa cantoniera svolte dal Piccolo;

3.6. in proposito va ricordato che il R.D. n. 148/1931 all'art. 1 stabiliva che "le condizioni del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è' espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio" e che l'art. 8 comma 2, lettera a) R.D. cit. in tema di classificazione del personale, per quel che qui rileva, collocava nell'ambito del personale ordinario: a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

3.7. tale classificazione induce a connotare, nel vigore del R.D. n. 148/1931, i compiti svolti dal Piccolo quale guardiano di una casa cantoniera come strettamente connessi all'esercizio del trasporto su linea e quindi a collocarli, alla luce della classificazione del contratto collettivo 2000, nell'Area operativa dell'esercizio; la conferma della correttezza di tale soluzione si rinviene anche nella previsione, ormai di valenza esclusivamente storica per essere il provvedimento legislativo in questione stato abrogato dal d.

P.R. n. 753/1980, della parte 5 del R.D. n. 2328/1923, recante "Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione", che inscrive tra "il personale della linea" gli assistenti sorveglianti, capisquadra, cantonieri, guardiani, guardabarriere, operai e manovali";

4. in base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio;

5. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 31095-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];1675 - intimato - avverso la sentenza n. 326/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 322/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 326/2020 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata annullata la sanzione disciplinare della proroga di tre mesi del termine per l'aumento di stipendio, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla datrice di lavoro Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 2. la statuizione di conferma, per quel che ancora rileva, è stata fondata sulla considerazione che l'art. 14 dell'Allegato A) del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dettato disposizioni integrative del R.D. n. 148/1931 in materia disciplinare per gli addetti ai servizi ausiliari di mobilità, le quali non contemplavano quale misura sanzionatoria anche la proroga del termine per l'aumento dello stipendio; invero, sulla base del nuovo sistema di classificazione del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico e mobilità introdotto dal contratto collettivo, articolato in quattro aree operative a loro volta suddivise in quattro aree professionali, il Piccolo, inquadrato come ausiliario, area professionale IV, ed addetto al servizio di guardiania presso una casa cantoniera, era da collocarsi tra gli addetti ai servizi ausiliari di mobilità; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidato ad un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 c.c.n.l. autoferrotramvieri 27.11.2000 , dell'art. 43 all. A, R.D. n. 148/1931 e degli artt. 1362, 1363,1365 e 1367 cod. civ., censurando la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei contenuti delle Aree professionali ed operative nell'abito della quale collocare il dipendente; i 3. il motivo di ricorso è fondato; 3.1. è pacifico in fatto che il Piccolo è inquadrato con la qualifica di Ausiliario - parametro 110 - 4° area professionale- mansioni generiche e che era adibito a mansioni di guardiania presso una casa cantoniera; secondo la ricostruzione operata dalla Corte di merito, il contratto collettivo contempla quattro Aree operative, che aggregano funzioni ed attività omogenee, e precisamente: a) Area operativa dell'esercizio - automobilistico, filoviario e tranviario- ferroviario e metropolitano- navigazione lacuale - navigazione lagunare - funivie portuali-funicolari terrestri e aeree; b) Area operativa amministrazione e servizi: c) Area operativa manutenzione impianti ed officine; d) Area operativa servizi ausiliari per la mobilità; contempla inoltre quattro Aree professionali : a) Area professionale 1: mansioni gestionali e professionali; b) Area professionale 2: mansioni di coordinamento e specialistiche; c) Area professionale 3: mansioni operative; d) Area professionale 4: mansioni generiche. La Corte ha inoltre precisato che le Aree professionali 2^ e 3^ individuano profili e parametri del personale addetto alle diverse aree operative e tra queste all'Area operativa servizi ausiliari per la mobilità mentre i profili e i parametri delle Aree professionali 1^ e 4^ sono comuni a tutte le aree operative; 3.3 per quel che qui specificamente rileva è opportuno premettere che all'Area professionale 4, nell'ambito della quale è inquadrato il Piccolo, sono riconducibili secondo la relativa declaratoria i lavoratori che eseguono attività di limitata complessità in esecuzione di metodi operativi definiti che presuppongono generiche competenze professionali acquisibili mediante addestramento e/o pratica, comprese attività di semplice coordinamento di personale ausiliario; il parametro di Ausiliario (110) comprende i "Lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici, anche all'esterno: di controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull'armamento, nonché presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari all'esercizio"; 3.4. ciò posto osserva il Collegio che in assenza di una specifica indicazione nel contratto collettivo degli elementi che identificano i "servizi ausiliari per la mobilità" e considerato che non è in discussione che i profili e i parametri dell'Area professionale 4 sono comuni a tutte le Aree operative, nessun utile elemento al fine della riconducibilità dei compiti espletati dal Piccolo all'ambito dell'Area servizi ausiliari per la mobilità è dato trarre sia dall'Area professionale (4) di inquadramento sia dal parametro (110) attribuito, stante l'ampiezza dei relativi contenuti descrittivi delle mansioni ad essi riconducibili; 3.5. per questa ragione, considerato che il contratto collettivo del 2000 si innestava, per così dire, su una disciplina di fonte legale tutt'ora vigente, rappresentata dal R.D. n. 148/1931, sicuramente tenuta presente dalle parti collettive nel procedere alla relativa integrazione, è da tale disciplina che occorre muovere al fine della collocazione nell'una o nell'altra Area operativa, delle mansioni di guardiania presso una casa cantoniera svolte dal Piccolo; 3.6. in proposito va ricordato che il R.D. n. 148/1931 all'art. 1 stabiliva che "le condizioni del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è' espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio" e che l'art. 8 comma 2, lettera a) R.D. cit. in tema di classificazione del personale, per quel che qui rileva, collocava nell'ambito del personale ordinario: a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione; 3.7. tale classificazione induce a connotare, nel vigore del R.D. n. 148/1931, i compiti svolti dal Piccolo quale guardiano di una casa cantoniera come strettamente connessi all'esercizio del trasporto su linea e quindi a collocarli, alla luce della classificazione del contratto collettivo 2000, nell'Area operativa dell'esercizio; la conferma della correttezza di tale soluzione si rinviene anche nella previsione, ormai di valenza esclusivamente storica per essere il provvedimento legislativo in questione stato abrogato dal d. P.R. n. 753/1980, della parte 5 del R.D. n. 2328/1923, recante "Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione", che inscrive tra "il personale della linea" gli assistenti sorveglianti, capisquadra, cantonieri, guardiani, guardabarriere, operai e manovali"; 4. in base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio; 5. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'a
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