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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 22044/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6580/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie n. 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Rimini n. 126/2023,depositato il 13/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Rimini, con decreto del 13/2/2023, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] che aveva respinto la domanda di rivendica di capi di abbigliamento tessuti ed accessori meglio indicati nel ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a nove motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata istanza di rinuncia agli atti sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, dandosi atto della avvenuta transazione della lite, con contestuale adesione del curatore del Fallimento. 1.1 Consegue l'estinzione del processo con compensazione delle spese come da specifici accordi presi dalle parti. 2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso.

Dispone compensarsi le spese.

Cosìd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6580/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie n. 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Rimini n. 126/2023,depositato il 13/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Rimini, con decreto del 13/2/2023, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] che aveva respinto la domanda di rivendica di capi di abbigliamento tessuti ed accessori meglio indicati nel ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a nove motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata istanza di rinuncia agli atti sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, dandosi atto della avvenuta transazione della lite, con contestuale adesione del curatore del Fallimento. 1.1 Consegue l'estinzione del processo con compensazione delle spese come da specifici accordi presi dalle parti. 2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Dispone compensarsi le spese. Cosìd
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